Date di vigenza

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Documento vigente dal 18/04/1985

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Marzo 1985 n. 11
Piano socio - sanitario regionale per il triennio 1985- 87.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 03/04/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge:
 
- detta norme sulle procedure di formazione, aggiornamento e attuazione del piano socio - sanitario regionale ( titolo I );
 
- fissa gli obiettivi del piano per il triennio 1985 87 e determina i principi e i criteri per il riordino delle attività socio - sanitarie regionali nei campi di intervento prioritario ( titolo II );
 
- dispone i criteri e i vincoli per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali per le attività sanitarie e socio-assistenziali ( titolo III );
 
- contiene modifiche alla legislazione regionale per adeguarla alle disposizioni del piano ( titolo IV ).

Art. 2

Il piano socio - sanitario regionale

1. Il piano socio - sanitario regionale, di seguito denominato " Piano", è costituito dai titoli I, II, III e IV della presente legge e dai suoi allegati A e B.

2. L'allegato A contiene i parametri e le altre indicazioni da utilizzare per l'attività amministrativa della Regione, degli organi che gestiscono le ULSS, dei Comuni e degli altri enti ed organismi pubblici operanti nel territorio regionale, connesse alla realizzazione del piano.

3. L'allegato B contiene indirizzi programmatici ai quali la Regione, gli organismi che gestiscono le ULSS, i Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti ed organismi operanti nel territorio regionale nelle materie di cui alla presente legge, conformano la propria attività amministrativa.

Titolo I

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIO - SANITARIO REGIONALE


Capo I

IL RUOLO DELLA REGIONE

Art. 3

Il metodo della programmazione

1. Ai sensi degli articoli 11 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , la Regione svolge la sua attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica.

2. In particolare il piano impegna la Regione:

a) a coordinare l'intervento sociosanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio;

b) ad unificare l'organizzazione socio - sanitaria su base territoriale e funzionale;

c) ad assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

3. Per i fini di cui alla lettera a) il piano concorre alla realizzazione degli obiettivi generali della programmazione regionale: a tale scopo una sintesi del Piano viene inclusa quale apposito capitolo del Piano regionale di sviluppo; inoltre le tabelle dell'allegato A fanno parte integrante anche del Piano di sviluppo.

4. Per i fini di cui alla lettera b) gli indirizzi contenuti nella legge di piano e nei suoi allegati costituiscono presupposto per le attività di direttiva alle ULSS da parte della Giunta regionale, ai sensi dell' art. 3 della LR n. 22/ 84.

Art. 4

Validità e aggiornamenti

1. Il piano ha validità triennale e viene annualmente aggiornato con legge.

2. Le relative proposte sono presentate dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno, contestualmente alla relazione di cui al successivo art. 5 , e vengono sottoposte ai procedimenti di partecipazione di cui alla LR n. 4/ 72 e successive modificazioni.

3. Inoltre il piano viene modificato ogni qualvolta il piano sanitario nazionale ed altre leggi dello Stato incidenti sulla programmazione sociosanitaria determinino vincoli o indirizzi ai quali la Regione debba uniformarsi.

Art. 5

Stati di avanzamento

1. Con riferimento all' art. 49 , uc, della L. 833/ 78 il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno la relazione generale sullo stato di attuazione del piano, avvalendosi anche della relazione annuale predisposta da ciascuna ULSS ai sensi dell'art. 78 della LR 18/ 80, corredata da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi comprensoriali.


Capo II

IL RUOLO DELLE AUTONOMIA LOCALI

Art. 6

Programmi comprensoriali di attuazione. Procedure per la formazione

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assemblea generale dell'ULSS adotta il programma comprensoriale di attuazione per la gestione dei servizi sanitari e socio - assistenziali.

2. Il programma viene inviato alla Giunta regionale che provvede, entro 30 giorni dalla ricezione, a verificarne la congruità rispetto al piano, richiedendo eventuali modificazioni. Qualora tale verifica non comporti alcuna modificazione, o nel caso in cui il termine di 30 giorni sia scaduto senza pronuncia da parte della Giunta, il programma si intende approvato. Qualora la Giunta richieda modificazioni, l'assemblea dell'ULSS provvede a riapprovare in via definitiva il programma, motivando eventuali difformi decisioni rispetto alla richiesta stessa.

3. Qualora nel termine di cui al primo comma l'ULSS non abbia adottato il programma comprensoriale la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro 60 giorni, provvede in via sostitutiva per mezzo di un commissario.

Art. 7

Contenuto del programma

1. Il programma comprensoriale sociosanitario è lo strumento di attuazione del piano a livello locale; esso ha lo scopo di definirne tempi e modalità e di individuare gli obiettivi locali e particolari per le azioni di una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria, per lo sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali, per le azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza e ad un uso delle risorse coerente con le finalità del piano.

2. Il programma disciplina in particolare:
 
- la riorganizzazione dei servizi previsti come prioritari dal piano;
 
- la formulazione dei singoli programmi per la realizzazione dei progetti - obiettivo, dei progetti finalizzati, dei progetti - risorse e dei progetti di settore, così come indicato al successivo articolo 13 , prevedendo i tempi e le modalità di ristrutturazione e sviluppo dei servizi.

3. Il programma contiene direttive per l'elaborazione del bilancio pluriennale della ULSS di cui all' articolo 3 della LR 18/ 80, per l'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale, nonchè per l'uso del patrimonio e delle attrezzature.

4. Il programma deve essere compatibile con la quota del Fondo sanitario regionale prevista per il periodo di validità del piano, e all'interno di essa deve essere rispettata la destinazione dei finanziamenti per spese di investimento e per quelle correnti, nonchè - relativamente a queste ultime - tra spese a destinazione indistinta e spese a destinazione vincolata dal Fondo sanitario nazionale.

Art. 8

Validità e aggiornamenti

1. Il programma comprensoriale di attuazione ha la stessa durata del piano ed è realizzato per piani annuali.

2. Le ULSS adeguano, con le procedure previste all' articolo 6 , ultimo comma, i programmi comprensoriali sulla base degli aggiornamenti apportati al piano ai sensi dell' articolo 4 .

Art. 9

Stato di avanzamento

1. Le ULSS, entro il 30 giugno di ogni anno, approvano contestualmente al rendiconto generale una relazione sulla situazione sociosanitaria, sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del programma. A tale scopo la Giunta regionale predispone uno schema - tipo da emanare nei modi previsti dalla LR 22/ 84.

2. Le ULSS inviano alla Giunta regionale, entro 10 giorni dall'adozione, gli atti di cui al comma precedente ai fini della predisposizione della relazione di cui all' art. 5 della presente legge.


Capo III

IL RUOLO DEI SOGGETTI NON ISTITUZIONALI

Art. 10

Il volontariato

1. I programmi comprensoriali delle ULSS individuano le modalità per il concorso degli organismi del volontariato alla realizzazione degli obiettivi del piano in armonia con l' articolo 45 della legge 833/ 78 e con l' articolo 28 della LR 29/ 82.

2. In particolare le ULSS prevedono il ruolo degli organismi di volontariato iscritti nell'apposito elenco istituito dalla Giunta regionale in analogia a quanto previsto dall' articolo 27 della LR 29/ 82.

3. L'attività delle associazioni di volontariato è regolata da convenzioni stipulate con le ULSS o i Comuni.

4. Le ULSS predispongono inoltre elenchi dei volontari singoli ai fini della loro utilizzazione nell'attuazione dei programmi.

5. Le associazioni ed i singoli concorrono gratuitamente alla realizzazione delle iniziative sociali e sanitarie definite dalle LLRR 65/ 79 e 29/ 82, con particolare riguardo:
 
- al recupero funzionale e all'integrazione sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, da qualunque causa dipendenti;
 
- alla prevenzione, al recupero e al reinserimento sociale di soggetti esposti a rischi di emarginazione o in condizione di tossicodipendenza;
 
- alla promozione della donazione del sangue umano nonchè degli organi destinati al trapianto;
 
- all'assistenza agli anziani nel domicilio o presso le strutture pubbliche ai fini del recupero di adeguati livelli di autosufficienza;
 
- all'assistenza generica delle persone ricoverate nei presidi ospedalieri.

6. Le associazioni iscritte al registro regionale attuano la preparazione e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti anche attraverso attività di formazione ai sensi dell' articolo 8 della LR 69/ 81.

7. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, delibera le norme di attuazione di cui all' articolo 28 della LR 29/ 82 sulla base anche dei criteri del presente articolo.

8. Le associazioni iscritte al registro regionale sono i soggetti della partecipazione sulle attività delle programmazione sociosanitaria regionale.

Art. 11

La cooperazione

1. I Comuni e le ULSS possono avvalersi delle cooperative di servizio sociale iscritte nell'apposito registro regionale previsto all' articolo 27 della LR 29/ 82.

2. Deve essere garantito che la professionalità degli operatori non sia inferiore a quella degli operatori di pari livello e mansione dipendenti dagli enti pubblici. A tale riguardo devono essere rese operanti anche per gli operatori delle cooperative le norme di cui all' articolo 8 della LR 69/ 81.

3. I Comuni e le ULSS regolano i loro rapporti con le cooperative per mezzo di convenzioni. Al fine di uniformare l'entità dei compensi in favore degli operatori delle cooperative, la Giunta regionale stabilisce per ciascun anno solare un tariffario orario tenendo conto dei diversi profili di attività dei soci - cooperatori.

4. Le cooperative e le loro associazioni di rappresentanza sono i soggetti delle partecipazione sulle attività di programmazione sociosanitaria regionale.

Titolo II

IL PIANO SOCIO - SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1985- 87


Capo I

LE STRATEGIE

Art. 12

Obiettivi prioritari

1. I seguenti obiettivi costituiscono priorità del piano:
 
- riequilibrio territoriale delle risorse;
 
- piena attuazione della LR 29/ 82 e integrazione dei servizi sanitari con quelli socio - assistenziali;
 
- attivazione della partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi di base e promozione dell'educazione sanitaria della popolazione;
 
- potenziamento delle strutture sociosanitarie pubbliche e loro qualificazione sul piano dell'efficienza e della specializzazione, innalzamento della professionalità degli operatori;
 
- attuazione delle azioni finalizzate al risparmio e al conseguimento di un efficace controllo della spesa con particolare riguardo a quella per degenze ospedaliere, per farmaci e per accertamenti diagnostici;
 
- riordino della prevenzione all'interno dei luoghi di vita e di lavoro e potenziamento dell'assistenza sociosanitaria di base;
 
- tutela della salute materno - infantile, tutela psico - affettiva dei minori ricoverati in ospedale;
 
- tutela degli anziani, degli handicappati, cura e recupero dei tossicodipendenti;
 
- tutela della salute degli animali nei suoi rapporti con la salute dell'uomo;
 
- promozione delle conoscenze sullo stato di salute e sviluppo della ricerca finalizzata.

Art. 13

I progetti

1. Gli obiettivi del piano sono perseguiti mediante il metodo della progettazione.

2. Il piano prevede progetti:

a) per la tutela sociosanitaria delle fasce di popolazione a rischio (progetti - obiettivo salute);

b) per la realizzazione di programmi finalizzati alla lotta contro le patologie di maggiore rilievo sociale (progetti - finalizzati);

c) per la razionalizzazione e qualificazione della spesa (progetti - risorse);

d) per la riorganizzazione degli interventi dell'area centrale dell'ULSS e di quelli disposti su rete regionale (progetti di settore).

3. Per il triennio 1985/ 87 sono previsti i seguenti progetti - obiettivo( PO):
 
- per la tutela sanitaria dell'ambiente di vita (Progetto - ambiente);
 
- per la tutela della salute della donna e dell'età materno - infantile (Progetto - donna/ infanzia);
 
- per la tutela della salute nei luoghi di lavoro (Progetto - lavoro);
 
- per la tutela della salute degli anziani (Progetto - anziani);
 
- per la tutela delle fasce marginali di popolazione (Progetto - fasce marginali).

4. Sono inoltre previsti i seguenti progetti - finalizzati ( PF) alla lotta contro:
 
- le malattie infettive e diffusive( PF 1);
 
- le malattie mentali (PF 2);
 
- le cardiovascolopatie( PF 3);
 
- le cerebrovascolopatie( PF 4);
 
- le malattie tumorali (PF 5);
 
- il diabete (PF 6);
 
- le nefropatie croniche (PF 7);
 
- le neuropatie convulsivanti (PF 8).

5. Sono previsti i seguenti progetti - risorse (PR) per la razionalizzazione e la qualificazione della spesa:
 
- per accertamenti diagnostici (PR 1);
 
- per farmaci (PR 2);
 
- per degenze ospedaliere (PR 3);
 
- per il convenzionamento con le strutture private (PR 4).

6. Sono infine previsti progetti di settore (PS) per:
 
- il sistema informativo sociosanitario regionale e l'osservatorio epidemiologico ( PS 1 - SIS / OER);
 
- la formazione degli operatori e l'educazione sanitaria ( PS 2- Formazione);
 
- l'organizzazione in rete dei servizi trasfusionali ( PS 3- Servizi trasfusionali);
 
- la medicina veterinaria anche nei suoi rapporti con la salute dell'uomo (PS 4- Medicina veterinaria).

7. Gli indirizzi programmatici e gli obiettivi triennali regionali per la realizzazione dei progetti sono contenuti nell'allegato B.

Art. 14

Le priorità per il riordino dei servizi

1. Le ULSS adeguano l'organizzazione dei servizi socio - sanitari ai fini previsti nei precedenti articoli 12 e 13, conformandosi alle indicazioni contenute nell'allegato B, con priorità per le misure previste nei successivi articoli rispettivamente per la formazione delle piante organiche, per l'attivazione dei distretti di base, per il riordino della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, delle attività ospedaliere, delle attività psichiatriche e di tutela della salute mentale, delle attività in direzione delle tossicodipendenze, delle attività veterinarie, delle attività specialistiche, del servizio a tempo pieno nonchè per la funzionalità dell'ufficio di direzione.

2. Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo II costituiscono norme di ordinamento regionale nel quadro dei principi della legislazione statale.


Capo II

Le priorità per il riordino delle piante organiche

Art. 15

Principi e criteri per il riordino

1. La pianta organica determina la posizione di inquadramento degli operatori dipendenti e la strutturazione degli uffici e servizi dell'ULSS In attuazione del DPR 761/ 79 , essa si articola per settori, sezioni, servizi, unità organiche ed unità operative. Articolazioni e denominazioni diverse, derivanti dalle indicazioni del piano e di altre leggi regionali o statali, o dovute a preesistenti ordinamenti, devono essere esplicitamente equiparate alla terminologia sopra riportata in sede di attribuzione delle funzioni nonchè nella pianta organica allegata al bilancio di previsione ai sensi dell' articolo 17 .

2. Ad ogni settore corrisponde un responsabile appartenente ad una delle posizioni apicali elencate nella tabella 1 dell'allegato A.

3. Ad ogni sezione corrisponde un responsabile appartenente alla posizione immediatamente inferiore a quella apicale.

4. Nei casi in cui specifiche leggi nazionali o regionali prevedano " servizi", a questi corrisponde un responsabile appartenente ad una delle posizioni sopra indicate, nonchè alla prima posizione funzionale degli operatori professionali di prima categoria, in rapporto alla collocazione organica del servizio stesso.

5. Le unità organiche e le unità operative costituiscono articolazione delle precedenti strutture, e sono affidate alla responsabilità di operatori aventi titolo a tale funzione, ai sensi del vigente ordinamento del personale delle ULSS.

6. Qualora all'interno di un settore confluiscano materie che per la loro specializzazione richiedono l'apporto di professionalità non rinconducibili a quella del responsabile di settore, possono essere previste posizioni di " esperto" da affidare a laureati del livello dirigenziale per le funzioni proprie del livello di appartenenza. Gli esperti operano secondo il principio dell'autonomia tecnico - funzionale nell'ambito di direttive di carattere generale a contenuto programmatorio ed organizzativo impartite dal responsabile di settore. Ferma restando la indivisibilità della direzione organizzativa del settore in capo al suo responsabile, il comitato di gestione può assegnare all'esperto la sovrintendenza tecnica di una sezione o di un servizio, su proposta o previo parere del responsabile di settore.

Art. 16

Dipartimenti e gruppi di lavoro

1. Tutti gli operatori sociosanitari, sia dipendenti che convenzionati, sono organizzati per dipartimenti e gruppi di lavoro.

2. I dipartimenti vengono individuati sulla base di obiettivi di carattere generale, e per la durata corrispondente a quella del piano.

3. I gruppi di lavoro sono costituiti sulla base di specifici obiettivi e per il tempo necessario a realizzarli.

4. Nell'articolazione dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro vengono individuate posizioni di coordinamento a contenuto esclusivamente funzionale.

5. Il coordinamento dei dipartimenti è assunto da operatori dipendenti, appartenenti alla qualifica apicale. Il coordinamento dei gruppi di lavoro può essere assunto anche da operatori convenzionati.

6. La qualifica di coordinatore ai sensi del presente articolo non modifica la posizione funzionale di chi ne è investito. Sono vietate aggiunzioni economiche a favore di quest'ultimo, a qualunque titolo siano imputate.

7. Nella individuazione dei coordinatori deve essere dato spazio alla autoorganizzazione interna all'area interessata.

Art. 17

Determinazione delle piante organiche. Criteri e procedure

1. Le ULSS determinano la pianta organica del personale dipendente per il triennio di validità del piano entro i termini fissati per l'approvazione del programma comprensoriale di cui all' articolo 6 .

2. I posti della pianta organica sono articolati nei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo sulla base dei parametri indicati nella tabella 2 dell'allegato A.

3. Nella determinazione della pianta organica le ULSS conferiscono priorità al riordino delle attività indicate nella tabella 3 dell'allegato A. I relativi parametri sono indicati nelle tabelle 13, 15, 20, 22.

4. Il numero complessivo dei posti della pianta organica viene determinato sulla base dei criteri seguenti, con riferimento al valore - soglia fissato nella tabella 4 dell'allegato A:

a) per le ULSS nelle quali il carico di abitanti per operatore in servizio sia inferiore al valore - soglia, il numero complessivo di posti non può superare quello previsto dalla pianta organica provvisoria;

b) per le ULSS nelle quali il dato di cui sopra sia superiore al valore - soglia, il numero complessivo non può superare quello necessario per adeguare il carico di abitante per operatore al valore di 100.

5. La data di riferimento per gli adempimenti di cui sopra è quello della promulgazione della presente legge.

6. La pianta organica, che è resta esecutiva con le procedure del precedente articolo 6 , ultimo comma, è allegata al bilancio di previsione.

Art. 18

Criteri per il riequilibrio

1. Per il periodo di validità del Piano le ULSS provvedono alla copertura dei posti eccedenti rispetto alle dotazioni del personale in servizio alla data di promulgazione della presente legge, con l'osservanza delle priorità risultanti dalla tabella 3, ed entro i limiti e con le gradualità stabilite nella tabella 4.

2. Le relative deliberazioni delle ULSS, ivi comprese quelle concernenti le trasformazioni dei posti di pianta organica per conseguire il riequilibrio della sua articolazione nei ruoli e nei profili in conformità dei parametri di cui alla tabella 2, sono soggette alle sole procedure di controllo amministrativo previste dalla legge dello Stato.

Art. 19

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione della pianta organica è consentito alle ULSS, fermo restando il rispetto dei parametri di cui alle tabelle 2 e 4, procedere alla copertura dei posti conseguente a deliberazioni che siano esecutive alla data di promulgazione della presente legge, nonchè alla copertura dei posti resisi vacanti dopo tale data.


Capo III

LE PRIORITA'PER IL RIORDINO DEI DISTRETTI

Art. 20

L'articolazione

1. Le ULSS sono articolate nei distretti socio - sanitari di base, in modo che ad ogni distretto corrisponda di norma una popolazione compresa tra 4.000 e 10.000 abitanti.

2. Ad ogni distretto corrisponde il territorio di uno o più comuni o circoscrizioni.

3. Nei comuni che non abbiano attuato il decentramento amministrativo, l'articolazione nei distretti è determinata mediante accorpamento delle frazioni geografiche, sulla base della classificazione ISTAT.

4. Un distretto può corrispondere a più comuni o più circoscrizioni qualora ciò sia necessario per raggiungere i valori - soglia di popolazione.

5. L'articolazione nei distretti è fissata dall'ULSS in conformità con le proposte dei comuni interessati.

Art. 21

I comitati partecipativi

1. In ogni distretto è costituito un comitato partecipativo, composto da consiglieri comunali o circoscrizionali elettivi con l'integrazione di altri membri individuati in conformità con i criteri dell' articolo 26 della LR 65/ 79, in numero non superiore a quelli elettivi.

2. Alle nomine provvedono i Comuni o le Circoscrizioni interessate.

3. Partecipano alle riunioni del comitato i membri della equipe di distretto.

Art. 22

Gruppo di lavoro e suo coordinamento

1. Ogni distretto dispone di un gruppo di lavoro formato nei modi indicati nella tabella 5 dell'allegato A.

2. Tale gruppo di lavoro costituisce un'unità funzionale i cui membri operano in condizioni di autonomia tecnica.

3. Il gruppo di lavoro viene integrato con il restante personale sociosanitario operante nel territorio in forma esclusiva o a scavalco con altri distretti.

4. Al coordinamento funzionale del gruppo di lavoro provvede il medico del ruolo nominativo regionale assegnato al territorio del distretto. L'incarico di coordinamento non comporta alcuna modifica della posizione giuridica posseduta all'atto della nomina.

5. L'attività dei distretti viene coordinata nell'ambito dell'ufficio di direzione nei modi indicati nelle tabelle 17 e 19, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnico - funzionale dei servizi. Spetta al coordinatore sanitario dell'ufficio garantire la funzionalità dei servizi di distretto.


Capo IV

LE PRIORITA'PER IL RIORDINO DELLE ATTIVITA'OSPEDALIERE

Art. 23

Principi generali dell'ordinamento e criteri per l'accesso

1. Il servizio ospedaliero è unico per ciascuna ULSS ed è svolto in uno o più presidi denominati presidi ospedalieri.

2. Il servizio ospedaliero deve:
 
- soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera;
 
- garantire ai ricoverati la tutela della dignità della persona, con particolare riguardo ai diritti della donna, dei bambini e degli anziani;
 
- rispondere ai requisiti ed espletare le funzioni e le attività di cui al presente capo IV .

3. Al diritto di accesso all'assistenza ospedaliera, di cui all' articolo 2 della LR 15/ 75, si provvede mediante il passaggio in cura al servizio ospedaliero unico. Il passaggio in cura è disposto dal servizio di accettazione sanitaria mediante formale provvedimento di ricovero che specifica tra l'altro la funzione assistenziale e l'area cui il richiedente viene assegnato.

Art. 24

Programma comprensoriale di ristrutturazione

1. Nell'ambito del programma comprensoriale di cui all' art. 6 le ULSS approvano gli obiettivi di ristrutturazione del servizio ospedaliero anche al fine di indicare le modalità di riconversione delle dotazioni eventualmente non utilizzate per il servizio ospedaliero, sulla base dei criteri indicati nell'allegato B.

2. Il programma prevede tra l'altro:
 
- la collocazione dei presidi ospedalieri nell'ambito territoriale della ULSS;
 
- la determinazione delle funzioni di cui al successivo art. 26 da svolgere in ciascun presidio;
 
- la distribuzione del numero complessivo dei posti - letto per ciascun presidio;
 
- le modalità di svolgimento delle funzioni di day - hospital;
 
- la individuazione delle attività che devono essere accentrate in un solo presidio.

Art. 25

Requisiti e attività del servizio ospedaliero

1. Per i fini di cui al precedente articolo la tabella 6 dell'allegato A elenca i requisiti minimi previsti dalla L. 12 febbraio 1968, n. 132 insieme con quelli aggiunti dalla presente legge regionale, ed evidenzia quelli che sono riferiti al servizio ospedaliero unico e quelli riferiti al singolo presidio.

2. La tabella 7 dell'allegato A indica le attività del servizio ospedaliero unico per il triennio di validità del piano con evidenza particolare:

a) per le attività di pertinenza di tutte le ULSS distinguendo tra quelle minime e quelle aggiuntive;

b) per le attività riservate alle ULSS con bacino di utenza corrispondente alle aree di riequilibrio territoriale ( art. 4 della LR 45/ 82);

c) per le attività riservate alle ULSS sede anche di servizi multizonali ( art. 3 della LR n. 45/ 82).

3. La tabella 8 dell'allegato A contiene l'elenco minimo di attività che debbono essere comunque concentrate in un solo presidio per ciascuna ULSS.

Art. 26

Articolazioni del servizio ospedaliero nelle funzioni assistenziali

1. Il servizio ospedaliero unico è articolato nelle seguenti funzioni assistenziali:

a) funzione ospedaliera per malati acuti, per emergenze sanitarie richiedenti cure intensive, con permanenza protratta;

b) funzione di day - hospital per fabbisogni assistenziali richiedenti cure non intensive con eventuale permanenza di breve durata;

c) funzione paraospedaliera per fabbisogni assistenziali richiedenti cure non intensive a scopo di consolidamento di terapie ospedaliere non eseguibili al domicilio.

Art. 27

La funzione ospedaliera per malati acuti. Requisiti e dotazioni

1. La funzione ospedaliera per malati acuti deve essere assicurata mediante la presenza continuativa di personale sanitario medico e non medico, e l'uso corrente di attrezzature e di strumentazioni diagnostico - terapeutiche.

2. La dotazione di posti - letto è determinata sulla base dei seguenti parametri:
 
- quoziente di ospedalizzazione;
 
- durata media delle degenze;
 
- tasso di occupazione media.

3. Le modalità di determinazione dei parametri di cui al precedente comma, e i corrispondenti valori per il triennio di validità del piano, sono specificati nella tabella 9 dell'allegato A.

Art. 28

Requisiti e dotazioni per la funzione di day - hospital

1. La funzione di day - hospital deve garantire i trattamenti di cui al primo comma, lettera b), del precedente art. 26 . A tale scopo devono essere fornite tutte le prestazioni di diagnosi e cura erogate nei servizi ospedalieri e territoriali della ULSS, di norma da parte delle unità operative assegnate alle funzioni diagnostico - terapeutiche del servizio ospedaliero della ULSS.

2. La funzione di day - hospital deve essere espletata in tutti i presidi per malati acuti, in spazi assistenziali ricavati dalle aree di predimissione come previsto dal successivo articolo 30 . Può essere espletata anche presso presidi territoriali o in quelli in cui viene svolta la funzione paraospedaliera.

3. L'assegnazione del malato alla funzione di day - hospital è disposta dall'unità operativa cui lo stesso è stato assegnato in cura nella fase acuta della malattia; può essere inoltre disposta direttamente dal servizio di accettazione sanitaria.

Art. 29

Funzione paraospedaliera. Criteri per l'ammissione, requisiti e dotazioni

1. La funzione paraospedaliera deve garantire i trattamenti di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo 26 . A tale scopo la funzione paraospedaliera deve assicurare:
 
- assistenza infermieristica continuativa;
 
- assistenza medica continuativa nell'arco diurno, ed utilizzazione della guardia medica per emergenze notturne e festive;
 
- continuità terapeutica con il servizio della medicina di base convenzionata.

2. Tale funzione si avvale della consulenza specialistica e delle dotazioni diagnostico - terapeutiche a disposizione di tutto il servizio ospedaliero della ULSS.

3. La funzione paraospedaliera può essere attivata autonomamente o in presidi in cui si svolga la funzione ospedaliera per malati acuti, con l'osservanza dei criteri di cui al presente articolo.

4. L'assegnazione dei degenti alle funzioni paraospedaliere è disposta dal servizio di accettazione del presidio di riferimento; può essere effettuata anche direttamente dall'unità operativa responsabile dell'assistenza nella fase acuta. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:
 
- non debbono essere espletate funzioni di assistenza ospedaliera ai malati in fase acuta;
 
- il degente deve essere suscettibile di trattamenti per il recupero psicofisico e la riabilitazione, stabiliti in protocolli terapeutici formulati dall'unità operativa responsabile dell'assistenza nella fase acuta;
 
- la durata presumibile di degenza deve consentire una adeguata rotazione nell'utilizzazione degli spazi di degenza.

5. La dotazione dei posti - letto per la funzione paraospedaliera di norma non deve essere superiore a 30.

Art. 30

Le aree assistenziali

1. Il programma comprensoriale prevede che le attività diagnostico - terapeutiche del presidio ospedaliero vengano organizzate nelle seguenti aree assistenziali:

a) accettazione sanitaria;

b) degenza intensiva;

c) degenza ordinaria;

d) predimissione anche per le funzioni di day - hospital.

2. L'area sub a) è unica per ciascun presidio.

3. Le aree sub b) e sub c) sono a destinazione indifferenziata.

4. Nell'area dell'accettazione sanitaria debbono essere comunque prestate attività di pronto intervento, anche mediante il trasporto d'urgenza presso altri presidi ospedalieri. Il servizio ospedaliero unico deve garantire in ogni caso un'attività continuativa di pronto soccorso in funzione per tutto l'arco della giornata, e adeguatamente collegata con tutti i presidi dell'ULSS Tale attività è di norma realizzata con l'utilizzo delle dotazioni dei dipartimenti ospedalieri; la tabella 10 dell'allegato A indica le ULSS nelle quali essa è strutturata in unità operativa autonoma.

Art. 31

Unità ospedaliere di diagnosi e cura

1. Il personale sanitario addetto ai servizi ospedalieri di diagnosi e cura è ripartito nelle aree funzionali di medicina e di chirurgia.

2. All'interno di ciascuna area sono istituite unità operative ed unità organiche.

3. Le unità operative sono dirette da un medico appartenente ad una delle due fasce di responsabilità diagnostico - terapeutica previste dall' art. 63 del DPR 761/ 79 .

4. Le unità organiche sono costituite da più unità operative secondo criteri di omogeneità di disciplina, e sono dirette da un medico appartenente alla fascia di responsabilità apicale.

5. Alle unità operative sono assegnati medici della posizione funzionale iniziale (assistenti e medici in formazione) e personale di assistenza infermieristica ed ausiliario, secondo criteri di rotazione stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi della LR n. 22/ 84 anche sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 761/ 79 .

6. Le unità operative possono essere qualificate per particolari branche di attività assistenziali, affini od equipollenti a quella corrispondente alla denominazione dell'unità organica a direzione primariale cui appartengono. Tale qualificazione ha rilievo esclusivamente assistenziale, e non comporta modifiche nella posizione giuridica posseduta dal responsabile dell'unità operativa, il quale in ogni caso deve possedere i requisiti specifici previsti dalla normativa concorsuale statale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale medico universitario convenzionato, relativamente all'organizzazione della funzione diagnostico - terapeutica e nel rispetto della peculiarità delle posizioni funzionali determinate ai sensi dell'ordinamento universitario.

Art. 32

Dipartimenti ospedalieri. Finalità e compiti

1. I servizi diagnostico - terapeutici relativi alle aree assistenziali di cui all' art. 30 sono strutturati su base dipartimentale ai sensi dell' art. 17 della legge 833/ 78 secondo il modello organizzativo della tabella 11 dell'allegato A.

2. I dipartimenti sono finalizzati all'espletamento di attività affini e complementari dirette a favorire la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, un più stretto rapporto fra le strutture ospedaliere ed il territorio, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo di attività di aggiornamento e ricerca, l'economicità della gestione.

3. Sono compiti del dipartimento:
 
- l'organizzazione dei flussi assistenziali all'interno dell'area di competenza;
 
- la razionale utilizzazione del personale;
 
- la gestione delle risorse, attrezzature e presidi assegnati all'area dipartimentale;
 
- la programmazione dei fabbisogni di risorse sia di personale che di dotazioni strumentali;
 
- la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;
 
- la promozione della partecipazione degli operatori alle scelte da effettuare;
 
- il coordinamento delle attività di ricerca scientifica;
 
- la messa a punto delle modalità di lavoro attraverso l'individuazione di opportuni protocolli;
 
- la verifica periodica dell'attuazione dei programmi d'intervento.

Art. 33

Criteri per la determinazione

1. Di norma il dipartimento è unico per ciascun presidio, ad accezione dei presidi indicati nella tabella 12 dell'allegato A, nei quali vengono costituiti distinti dipartimenti almeno per la medicina, la chirurgia, e l'assistenza materno - infantile.

2. Il dipartimento materno - infantile deve garantire la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 11, comma quinto e sesto, della LR 29/ 82.

3. Nei casi in cui vi siano più dipartimenti, le unità operative di diagnostica strumentale e di laboratorio costituiscono dipartimento con le corrispondenti strutture extraospedaliere.

Art. 34

Direzione del dipartimento

1. Al funzionamento del dipartimento è preposto un comitato composto da:

a) tutti i responsabili apicali assegnati al dipartimento;

b) aiuti corresponsabili ed assistenti delle unità operative, eletti dagli operatori di tali qualifiche in servizio nelle stesse unità operative in numero pari alla metà dei membri di cui alla lettera a) ;

c) rappresentanti elettivi del personale non medico in servizio nelle stesse unità operative, in misura corrispondente ad un terzo dei membri di diritto.

2. Il comitato elegge un coordinatore fra i responsabili apicali.

3. Il comitato dura in carica un anno e ha il compito di:
 
- garantire l'attuazione dei compiti del dipartimento;
 
- mantenere i rapporti con l'ufficio di direzione nonchè, ove esista, con la direzione sanitaria;
 
- convocare l'assemblea degli operatori del dipartimento tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità e comunque con periodicità annuale, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli operatori.

Art. 35

Funzioni igienico - organizzative

1. Le funzioni di carattere igienico - organizzativo sono svolte dall'apposita sezione costituita presso il settore "Assistenza sanitaria e farmaceutica" dell'ufficio di direzione in conformità con le indicazioni delle tabelle 16 e 18 dell'allegato A.

2. E'compito della sezione di cui al precedente comma provvedere:
 
- all'igiene degli ambienti ospedalieri;
 
- alla tenuta dell'archivio clinico e alle conseguenti registrazioni e refertazioni;
 
- alla raccolta delle informazioni di carattere statistico - epidemiologico ivi compresa la notifica delle malattie soggette ad obbligo di denuncia;
 
- all'organizzazione del servizio di documentazione e biblioteca del presidio;
 
- alla vigilanza sull'uso di medicinali e presidi sanitari, nonchè sulla loro fornitura ove non sia costituita l'apposita sezione "assistenza farmaceutica";
 
- all'istruttoria tecnica per l'acquisizione di apparecchiature sanitarie, arredi e materiali sanitari;
 
- alla predisposizione degli elementi per la relazione annuale sullo stato dei servizi sanitari, relativamente al servizio ospedaliero;
 
- alla organizzazione del servizio del personale sanitario, sanitario - ausiliario e tecnico assegnato dall'ufficio di direzione al servizio ospedaliero.

3. Nei presidi ospedalieri al cui interno siano costituiti più dipartimenti, la struttura di cui al presente articolo viene affidata ad un direttore sanitario, che partecipa all'ufficio di direzione in qualità di esperto ai sensi del precedente articolo 16 , ultimo comma.

4. In tali casi la struttura svolge anche funzioni di coordinamento interdipartimentale, con particolare riguardo all'organizzazione dei flussi assistenziali tra le varie aree nonchè al raccordo tra l'area dell'accettazione sanitaria - pronto soccorso e i servizi di emergenza del territorio.


Capo V

LE PRIORITA'PER IL RIORDINO DELLE ATTIVITA'PSICHIATRICHE E DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Art. 36

Principi e criteri per il riordino

1. I servizi psichiatrici e per la tutela della salute mentale sono riorganizzati sulla base dei seguenti principi:

a) il servizio è unico in ciascuna ULSS;

b) il servizio provvede alle seguenti funzioni di psichiatria e tutela della salute mentale:
 
- attività di prevenzione e tutela della salute mentale a supporto delle funzioni del distretto di base;
 
- attività ambulatoriale presso i presidi territoriali di salute mentale;
 
- attività di consulenza su richiesta dei servizi socio - sanitari delle aree integrative;
 
- assistenza ai pazienti presso il domicilio;
 
- attività di accoglienza diurna, notturna e comunitaria finalizzata alla reintegrazione sociale e alla terapia;
 
- assistenza ai pazienti ancora ricoverati nelle strutture di lungo degenza, limitatamente alla persistenza di queste ultime.

Art. 37

Dipartimento per la salute mentale

1. L'Area delle funzioni psichiatriche e di tutela della salute mentale è organizzata in dipartimento ai sensi dell' articolo 34 della legge 833/ 78 e per le finalità di cui all' art. 32 della presente legge.

2. Gli operatori del ruolo nominativo regionale assegnati al dipartimento sono costituiti in gruppo di lavoro unico, secondo le indicazioni contenute nella tabella 13 dell'allegato A.

3. Il dipartimento fa parte dell'area delle funzioni integrative ed è coordinato presso l'ufficio di direzione dal settore "assistenza sanitaria e farmaceutica" nel rispetto dell'autonomia tecnico - funzionale dei servizi.

Art. 38

Attività psichiatriche di diagnosi e cura

1. I fabbisogni di emergenza sanitaria di natura psichiatrica sono soddisfatti nell'ambito dei posti - letto del servizio ospedaliero unico.

2. A tal fine gli operatori del dipartimento per la salute mentale concordano con le unità operative del presidio ospedaliero programmi terapeutici individualizzati ed assicurano la necessaria consulenza e presenza attiva.

3. Le dotazioni di cui al primo comma ricomprendono anche i posti - letto necessari ai trattamenti sanitari obbligatori. La tabella 14 individua i presidi dove tali trattamenti debbono essere praticati, ed indica il numero dei posti - letto da prevedere.

4. Nei centri territoriali di salute menale possono essere previsti spazi per trattamenti sanitari non ambulatoriali, di durata limitata.

Art. 39

Destrutturazione dell'ospedale psichiatrico di Perugia

1. La destrutturazione dell'ospedale psichiatrico di Perugia e della sezione di Spoleto in attuazione dell' art. 64 della legge 833/ 78 , è realizzata attraverso il superamento della specificità psichiatrica dello stesso mediante la riorganizzazione interna con la costituzione di presidi sociosanitari per i servizi di cui alla LR 29/ 82.

2. Gli adempimenti di cui al comma precedente sono realizzati nell'ambito del programma comprensoriale previsto all' art. 6 .

3. A tale scopo i servizi delle ULSS n. 3 e n. 8 provvedono, d'intesa con quelli delle ULSS di provenienza dei ricoverati, alla individuazione dei servizi di destinazione per i pazienti tuttora degenti presso l'ospedale psichiatrico.

Art. 40

Comitato operatori salute mentale

1. Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle esperienze condotte nel territorio regionale nell'espletamento delle attività di cui agli artt. 36 e 39, la Giunta regionale istituisce un apposito comitato formato da operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ULSS della regione.

2. Nel comitato deve essere assicurata la presenza dei diversi profili professionali operanti nei dipartimenti di salute mentale.


Capo VI

LE PRIORITA'PER IL RIORDINO DELLE ATTIVITA'PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE TOSSICODIPENDENZE

Art. 41

Principi e criteri per il riordino

1. La Regione, le ULSS e i Comuni esercitano le funzioni di loro competenza nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza garantendo:
 
- l'utilizzo dei normali servizi socio - sanitari, educativi e promozionali presenti nel territorio;
 
- la partecipazione degli organismi associativi a carattere volontario alle attività di prevenzione dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope;
 
- il supporto agli organismi pubblici e privati che gestiscono iniziative comunitarie per il reinserimento delle persone con problemi di tossicodipendenza;
 
- l'attuazione di ogni altra iniziativa per eliminare le condizioni di marginalità collegate al fenomeno della tossicodipendenza e in ogni caso per prevenire l'applicazione delle misure coercitive previste dalla vigente legislazione;
 
- la collaborazione e l'integrazione con gli altri settori della pubblica amministrazione operanti nel campo della legge 685/ 75 .

Art. 42

Le funzioni tecnico - consultive regionali

1. Per i fini previsti all' articolo 90 della legge 685/ 75 , secondo comma, la Regione si avvale di una sezione del Consiglio tecnico regionale per la sanità integrata nei modi indicati all'articolo 4, quinto comma, della LR 72/ 80. Compete in particolare a tale sezione:

a) operare i necessari interventi e controlli sull'attività dei presidi sanitari, fatto salvo il rispetto del diritto all'anonimato;

b) determinare i protocolli terapeutici ivi compresi quelli a carattere sperimentale per l'eventuale uso delle sostanze ad azione analgesico - narcotica per i fini di cui sopra, e garantire la consulenza ai servizi di assistenza sociosanitari ai tossicodipendenti nella loro applicazione e nella sorveglianza dei loro effetti, sempre con il rispetto dell'anonimato;

c) analizzare i dati e le informazioni raccolte attraverso il servizio informativo sociosanitario e l'osservatorio epidemiologico regionale per le valutazioni sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze nell'ambito regionale.

Art. 43

La conferenza regionale

1. Viene istituita la Conferenza regionale permanente per la prevenzione delle tossicodipendenze. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore regionale alla sanità e all'assistenza;

b) da un rappresentante per ciascun comitato di gestione delle ULSS della regione;

c) da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali della regione;

d) da un rappresentante della CEU, Conferenza episcopale umbra;

e) da tre rappresentanti dei comuni, designati tra i sindaci dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, sezione regionale dell'Umbria;

f) da due rappresentanti della Consulta regionale della donna designati dalla stessa con voto limitato;

g) dai giudici di sorveglianza dei Tribunali aventi sede in Umbria;

h) da un rappresentante designato da ciascuna delle Prefetture dell'Umbria;

i) da un rappresentante designato da ciascuna delle Questure dell'Umbria;

j) da un rappresentante designato dalla Legione dei Carabinieri;

k) da un rappresentante designato dal Comando della Guardia di finanza;

l) da un rappresentate per ciascuno dei Provveditori agli studi dell'Umbria, scelti tra i componenti dei comitati di studio, programmazione e ricerca di cui all' articolo 85 della L. 685/ 75 ;

m) da un membro designato dall'Istituto regionale di ricerche, sperimentazione attività educative - IRRSAE - dell'Umbria;

n) da un membro designato dal Centro sperimentale per l'educazione sanitaria dell'Università di Perugia;

o) da un membro designato dalla Scuola speciale di servizio sociale dell'Università Di Perugia;

p) da 5 operatori medici e non medici dei servizi di assistenza sociosanitaria alle tossicodipendenze, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

q) da un rappresentante per ciascuna comunità terapeutica operante in Umbria;

r) da 5 rappresentanti delle cooperative di servizio sociale e delle associazioni di volontariato, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

s) da un membro designato dall'Istituto superiore di sanità ;

t) dai componenti della sezione del Consiglio tecnico regionale di sanità di cui al precedente articolo 41 ;

u) dai dirigenti degli uffici regionali dell'area sociosanitaria.La Conferenza, che può articolarsi per commissioni:

2. La Conferenza, che può articolarsi per commissioni:

1) formula proposte agli organi della Regione per il coordinamento e il controllo sugli organismi e gli enti abilitati alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

2) propone alla Giunta regionale il programma annuale di educazione sanitaria per la prevenzione delle tossicodipendenze ferme restando le competenze del comitato di cui all'art. 85 delle legge 685/ 75 e le altre previste al titolo IX della stessa legge;

3) fornisce elementi per la relazione del Presidente della Giunta regionale sullo stato sanitario della regione e sullo stato dei servizi, di cui all' articolo 2 della LR n. 1/ 82;

4) collabora su richiesta con gli organi della pubblica amministrazione operanti nella prevenzione delle tossicodipendenze e nella lotta contro la diffusione delle sostanze stupefacenti;

5) esprime parere sulla designazione degli esperti da nominare nelle sezioni civili specializzate, ai sensi dell' art. 101, secondo comma, della L. 685/ 75 .

3. Ai sensi dell' articolo 91 della L. 685/ 75 la Conferenza può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.

4. La Conferenza si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all'anno.

5. I compiti di assistenza tecnico - istruttoria sono svolti dall'apposito servizio del competente ufficio regionale dell'area sociosanitaria. Il funzionario responsabile di tale servizio assume l'incarico di segretario della Conferenza.

Art. 44

Norme sui servizi operativi

1. Per i fini previsti dall' articolo 90 della L. 685/ 75 , terzo comma , paragrafo 2), le ULSS istituiscono servizi per l'assistenza socio sanitaria ai soggetti con problemi di tossicodipendenza. Tali servizi, di seguito denominati SAT, sono affidati alla responsabilità di un medico o di uno psicologo appartenenti alla posizione funzionale apicale o a quella immediatamente inferiore, e sono coordinati nel settore "assistenza sanitaria e farmaceutica" dell'ufficio di direzione.

2. La tabella 15 dell'allegato A indica i parametri per la strutturazione dei SAT.

3. I SAT:

1) attuano le terapie nei confronti dei soggetti in trattamento sanitario volontario nonchè di quelli che sono loro affidati ai sensi dell' art. 100 della L. 685/ 75 ;

2) forniscono consulenza diagnostico - terapeutica ai luoghi di cura ivi comprese le comunità terapeutiche, ai presidi ospedalieri, ai servizi territoriali locali ed ai singoli medici, nonchè su richiesta ai servizi sanitari degli istituti di pena e a quelli militari;

3) attuano i programmi terapeutici sperimentali sulla base dei protocolli fissati dalla competente sezione del Consiglio tecnico regionale per la sanità ;

4) attuano ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale dei tossicodipendenti e al loro reinserimento lavorativo, interessando in via prioritaria quando possibile la famiglia;

5) esercitano le funzioni attribuite ai centri medici e di assistenza sociale ai sensi degli articoli 96, 97 e 100 della legge 685/ 75 .

4. Le ULSS 3 e 12 istituiscono "centri accoglienza" esterni al presidio ospedaliero, per assicurare risposte di carattere residenziale o semiresidenziale in casi di urgente necessità, o per svolgere attività diurne programmate e guidate da operatori socio - sanitari, con finalità terapeutiche, per soggetti già in carico ai SAT.

5. Inoltre le ULSS si avvalgono, anche mediante convenzione, delle comunità terapeutiche pubbliche e private che rispondano ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


Capo VII

LE PRIORITA'PER IL RIORDINO DELL'UFFICIO DI DIREZIONE

Art. 45

Principi e criteri per il riordino

1. Per i fini della presente legge, viene indicato di seguito come "ufficio di direzione" l'insieme dei settori e servizi che compongono l'area delle funzioni centrali dell'ULSS Il collegio dei responsabili di settore dell'ufficio di direzione viene indicato di seguito come "organo di direzione dell'ufficio centrale" o "organo di direzione".

2. Le ULSS costituiscono l'ufficio di direzione secondo l'articolazione nei settori di cui alla tabella 16 dell'allegato A.

3. La tabella 17 dell'allegato A elenca le materie da ricomprendere nell'ambito di ciascuno dei settori dell'ufficio di direzione. Per le materie non elencate, l'attribuzione ai settori viene determinata dall'organo di direzione dell'ufficio, su proposta dei coordinatori.

4. Ciascuno dei settori dell'ufficio di direzione è affidato alla responsabilità di un funzionario appartenente alla posizione funzionale apicale dei laureati del ruolo sanitario per i settori a responsabilità sanitaria, e dei laureati del ruolo amministrativo e di quello tecnico per i settori a responsabilità amministrativa.

5. La tabella 18 dell'allegato A elenca le materie che possono essere organizzate come "servizi comuni" a disposizione dell'organo di direzione. Tali servizi, la cui responsabilità può essere affidata a funzionari della qualifica apicale o, in mancanza, di quella immediatamente inferiore, fanno riferimento diretto al coordinatore sanitario o amministrativo pro - tempore, secondo il criterio indicato nella stessa tabella 18.

6. Le ULSS possono articolare i settori in sezioni, affidate alla responsabilità di funzionari appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella apicale. La tabella 19 dell'allegato A indica i criteri di massima per l'articolazione nelle sezioni.

Art. 46

La responsabilità di settore

1. Per i profili professionali per i quali è ammessa l'opzione tra tempo pieno e tempo definito, l'appartenenza all'ufficio di direzione è subordinata all'opzione per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. Tale vincolo non opera nel caso di sostituzione temporanea, fermo restando che l'opzione per il tempo pieno costituisce titolo preferenziale qualora vi siano più concorrenti alla sostituzione stessa.

3. Qualora si verifichino vacanze per assenza o impedimento del titolare, il Comitato di gestione provvede alla sostituzione attribuendo l'incarico nell'ordine:
 
- ad altro responsabile di settore dell'ufficio di direzione nell'ambito delle materie sanitarie o amministrative;
 
- ad altro dipendente dell'ULSS appartenente alla posizione funzionale apicale;
 
- al corrispondente responsabile di settore di un'altra ULSS della regione, mediante provvedimento di comando o di incarico a tempo parziale.

4. In caso di vacanza per cessazione del servizio da parte del titolare, le funzioni possono essere assegnate temporaneamente al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, purchè in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica superiore e previa attivazione delle procedure concorsuali per la copertura del posto vacante.

Art. 47

L'attività collegiale dell'ufficio

1. Il Comitato di gestione regola i suoi rapporti con l'ufficio di direzione secondo il principio dell'autonomia tecnico - funzionale dei servizi.

2. A tale scopo, il Comitato di gestione determina indirizzi generali per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'ULSS, per la programmazione dell'attività e per il servizio degli operatori, affidandone la realizzazione all'ufficio di direzione.

3. Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive di massima del Comitato di gestione, l'organo di direzione cura i seguenti affari: - predisposizione tecnica degli atti deliberativi di programmazione ed organizzazione e funzionamento dei servizi e del personale; - predisposizione tecnica degli atti deliberativi concernenti i programmi di attività in attuazione del programma comprensoriale; - coordinamento delle altre proposte di deliberazione aventi rilevanza per il funzionamento complessivo dell'ULSS; - rapporti con il livello regionale del sistema informativo, con l'osservatorio epidemiologico, con gli altri uffici regionali responsabili della programmazione sociosanitaria.

4. Ai sensi dell' art. 15 della legge 833/ 78 spetta all'organo di direzione dell'ufficio centrale curare l'organizzazione, il coordinamento e il funzionamento di tutti i servizi nonchè la direzione del personale.

5. Ferma restando la competenza del Comitato di gestione per tutte le determinazioni che comportino impegni formali a carico del bilancio, spetta ai responsabili dei settori dell'ufficio di direzione adottare, mediante disposizioni di servizio, gli atti occorrenti per realizzare i programmi deliberati dal Comitato di gestione, che non siano affidati alla responsabilità complessiva dell'organo di direzione.

6. Gli atti concernenti la direzione del personale sono in ogni caso di competenza dell'organo di direzione. Resta ferma l'autonomia tecnico - funzionale dei responsabili per l'organizzazione del lavoro all'interno delle aree funzionali di competenza.

Art. 48

Compiti particolari dei coordinatori

1. Oltre alle funzioni loro spettanti ai sensi del vigente ordinamento del personale, spetta al coordinatore sanitario ed al coordinatore amministrativo presiedere a turno le riunioni dell'ufficio di direzione e sovrintendere all'esecuzione delle sue decisioni.


Capo VIII

ALTRE MISURE PRIORITARIE

Art. 49

Riordino delle attività veterinarie

1. Nell'ambito del programma comprensoriale le ULSS provvedono al riordino delle strutture essenziali alla realizzazione delle attività veterinarie secondo i criteri indicati nella tabella 20 dell'allegato A. Deve essere in particolare previsto che:
 
- in ogni ULSS ci sia un'unità operativa di profilassi antirabica e una per la disinfezione e disinfestazione;
 
- i centri di ispezione sanitaria presso i macelli pubblici e privati siano ristrutturati secondo le indicazioni di cui alla tabella 21.

Art. 50

Riordino delle attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro

1. Nell'ambito del programma comprensoriale le ULSS provvedono al riordino delle attività di prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro secondo i criteri di cui alla tabella 22 dell'allegato A.

Art. 51

Riordino delle attività specialistiche

1. Le tabelle da 23 a 25 dell'allegato A contengono misure programmatiche da applicare nel periodo di vigenza del piano relativamente:

a) alle prestazioni specialistiche che possono essere decentrate in tutte le ULSS (tabella 23);

b) alle prestazioni specialistiche proiettate sulle aree di riequilibrio territoriale delle utenze (tabella 24);

c) alle prestazioni specialistiche a carattere multizonale (tabella 25).

Art. 52

Misure per il tempo pieno

1. Le ULSS provvedono ad attuare l'incentivazione del rapporto di lavoro a tempo pieno secondo i vigenti accordi contrattuali del comparto sanitario, con particolare riferimento alla qualificazione degli operatori nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca.

2. Il personale a tempo pieno operante nei servizi ospedalieri partecipa alle attività socio - sanitarie territoriali nell'ambito della propria professionalità .

3. La tabella 26 dell'allegato A contiene l'elenco delle discipline da indicare per la prescrizione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 53

Fonti del finanziamento

1. Al finanziamento dell'attività socio - sanitaria si provvede distintamente:

a) per la gestione sanitaria:3) con eventuali contributi di terzi.

1) con la quota parte del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

2) con le entrate proprie delle ULSS;

3) con eventuali contributi di terzi.

b) per la gestione dei servizi socio assistenziali:

1) con il fondo sociale di cui alla LR 29/ 82;

2) con le risorse assegnate dai Comuni;

3) con eventuali contributi di terzi.

2. Gli enti locali concorrono con alienazioni e trasformazioni patrimoniali alle necessità di investimenti del sistema socio - sanitario.

Art. 54

Ripartizione del fondo sanitario regionale per spese correnti

1. Il fondo sanitario regionale per spese correnti è utilizzato con l'obiettivo del graduale riequilibrio territoriale e funzionale dei servizi ed è destinato a:

1) spese sanitarie correnti delle ULSS;

2) spese sanitarie a gestione regionale;

3) spese sanitarie a destinazione vincolata riguardanti:

a) i progetti obiettivo;

b) la formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del servizio sanitario;

c) la ricerca scientifica finalizzata e l'osservatorio epidemiologico;

d) l'educazione sanitaria.

2. La tabella 27 dell'allegato A contiene i criteri di applicazione dei parametri per la ripartizione del fondo per le spese sanitarie correnti delle ULSS relativamente al triennio di validità del piano.

3. La Giunta regionale attribuisce annualmente alle ULSS i fondi per la realizzazione dei Progetti - obiettivo in relazione ai programmi specifici delle stesse da presentare alla Giunta entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce.

4. Il riparto del FSR per spese correnti viene effettuato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, nei termini previsti dalle specifiche disposizioni delle leggi nazionali e regionali.

5. La Giunta regionale attribuisce il fondo di riserva accantonato per interventi di riequilibrio ed imprevisti.

Art. 55

Procedure particolari per il finanziamento delle spese per il personale, finalizzate al riequilibrio delle piante organiche

1. Al riparto delle quote per il finanziamento delle spese per il personale si provvede:

a) in sede di ripartizione del fondo sanitario regionale, mediante computo del costo per il personale sostenuto precedentemente, aumentato della percentuale di incremento riconosciuta nel riparto del Fondo sanitario nazionale;

b) in sede di assegnazione dell'ultima quota trimestrale del Fondo, mediante integrazione nella misura corrispondente al costo reale delle nuove unità organiche effettivamente in servizio nell'anno di competenza.

2. Per i fini di cui alla lettera b) del comma precedente si provvede mediante l'utilizzazione del fondo di riserva per interventi di riequilibrio ed imprevisti, di cui al precedente art. 54 , ultimo comma.

3. Nei casi in cui il personale in servizio risulti eccedente rispetto ai parametri di cui alle tabelle 2 e 4, il costo relativo all'eccedenza viene decurtato in sede di riparto del fondo regionale con le stesse gradualità previste per le situazioni di carenza. A tal fine si provvede sulla base del costo medio del personale calcolato su base regionale.

4. Per gli scopi di cui al presente articolo le ULSS comunicano entro il 15 settembre l'elenco del personale in servizio.

Art. 56

Ripartizione del fondo sanitario regionale per spese in conto capitale

1. Il fondo sanitario regionale per le spese in conto capitale è destinato:

a) al finanziamento degli investimenti di mantenimento del patrimonio edilizio e tecnologico;

b) agli investimenti di innovazione;

c) agli investimenti di trasformazione;

d) all'accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali.

2. Il riparto del fondo sanitario regionale per spese in conto capitale viene effettuato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, secondo le indicazioni contenute nella presente legge ed in rapporto ai parametri e programmi specificati nelle tabelle 28 e 29 dell'allegato A, nonchè in base a specifici programmi pluriennali di investimenti.

3. I contributi e le donazioni provenienti da enti o privanti ed i proventi derivanti da alienazioni e trasformazioni di patrimoni degli enti locali per investimenti delle ULSS sono soggetti ai vincoli di utilizzo secondo le indicazioni prioritarie del piano socio - sanitario regionale.

Art. 57

Ripartizione del fondo regionale per l'espletamento dei servizi in materia socioassistenziale

1. Il fondo per l'espletamento dei servizi in materia socio - assistenziale di cui all' art. 32 della LR 29/ 82, è ripartito annualmente come segue:

1) una quota da stabilire con atto della Giunta regionale - nell'ambito della somma stanziata con la legge di bilancio - viene destinata alla Associazione dei Comuni della Valle Umbra Sud per il funzionamento della Casa di riposo ex ONPI sulla base delle spese di gestione, escluso il personale, sostenute nell'esercizio precedente a quello della ripartizione ed evidenziati in appositi rendiconti a cura della Associazione predetta;

2) il 92% del fondo decurtato della quota di cui al punto 1), viene ripartito tra tutte le Associazioni dei Comuni in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello della ripartizione nell'ambito territoriale di competenza;

3) il restante 8% è riservato per l'assegnazione di eventuali contributi finalizzati ad interventi straordinari. La parte di tale quota che non sia utilizzata entro il 31 ottobre viene ripartita tra tutte le Associazioni con il parametro di cui al punto 2). L'assegnazione è effettuata alle Associazioni dei Comuni, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. I Comuni sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione la quota di finanziamento a proprio carico stabilita nel programma comprensoriale di cui all' art. 24 della LR 29/ 82, contestualmente all'approvazione del bilancio stesso.

3. I Comuni sono altresì tenuti alla tempestiva erogazione della quota a proprio carico a favore della rispettiva Associazione per consentire la regolare esecuzione dei programmi.

Art. 58

Verifiche

1. La Giunta regionale verifica la corretta applicazione da parte delle ULSS delle norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio di cui alla LR 18/ 80, anche al fine di accertare la rispondenza dei fatti gestionali con le prescrizioni del piano.

Titolo IV

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA REGIONALE

Art. 59

Abrogazione della LR n. 68 del 1974

1. La legge regionale 13 dicembre 1974, n. 68 concernente: "Disciplina delle procedure per l'istituzione di nuovi servizi, copertura organici, acquisizione attrezzature ed alienazione dei beni patrimoniali da parte degli enti ospedalieri" è abrogata.

Art. 60

Abrogazione della LR n. 29 del 1977

1. La legge regionale 17 giugno 1977, n. 29 concernente "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza" è abrogata.

Art. 61

Modificazioni della LR n. 65 del 1979

1. La legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 concernente "Organizzazione del servizio socio - sanitario regionale" è modificata nei modi di seguito indicati.

2. Il quinto e sesto comma dell'art. 12 sono così sostituiti: " Il Piano socio - sanitario regionale è approvato con legge dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio di validità, previo espletamento delle procedure di partecipazione previste dalla LR n. 4 del 1972 e successive modificazioni ".

3. Il terzo alinea del secondo comma dell'art. 18 è così sostituito: " ... determinare la suddivisione del territorio dell'ULSS nei distretti di base, secondo la proposta dei Comuni interessati ."

4. All' art. 20 è aggiunto il seguente secondo comma : " 2. I rapporti tra il Comitato di gestione e l'ufficio di direzione sono basati sul principio dell'autonomia tecnico - funzionale ".

5. Il secondo comma dell'art. 26 è così sostituito: "La nomina avviene su designazione del Consiglio comunale o del Consiglio di circoscrizione competenti per territorio".

6. Il quarto comma dello stesso articolo è così sostituito: " Le designazioni di cui al secondo e terzo comma devono garantire oltre alla presenza di membri elettivi delle assemblee comunali o circoscrizionali anche la rappresentanza delle istanze sociali e degli operatori. Il regolamento dell'ULSS fissa i criteri e modalità di nomina secondo indirizzi fissati uniformemente per tutte le ULSS della Regione ".

7. Il terzo alinea del secondo comma dell'art. 32 è così modificato: " .. area delle funzioni organizzative e centrali ".

8. Al terzo comma dell'art. 33 è aggiunto il seguente alinea: " ... la realizzazione degli interventi socio - assistenziali demandati al livello territoriale ".

9. L'ultimo comma dello stesso art. 33 è così sostituito: " Nei distretti deve essere garantita l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio - assistenziali ".

10. All' art. 36 l'espressione "disposizioni per il collegamento delle aree funzionali" è sostituita con "indirizzi per il collegamento delle aree funzionali".

11. Il secondo comma dell'art. 37 è così integrato: " La Regione esercita l'indirizzo e il coordinamento delle funzioni multizonali. La gestione delle strutture multizonali compete alle ULSS in cui esse sono ubicate, salvo quanto previsto dalla LR n. 45/ 82 ".

12. Allo stesso art. 37 è aggiunto il seguente comma finale: " E' facoltà della Giunta regionale convocare riunioni del Comitato e presiederle tramite un proprio componente ".

13. Il primo capoverso del secondo comma dell'art. 38 è così modificato: " Per questi scopi, all'interno dell'ufficio di direzione vengono costituiti settori per lo svolgimento delle seguenti funzioni: ".

14. Al quarto alinea della lettera a) dello stesso articolo 38 l'espressione " sanità animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti" è sostituita con "medicina veterinaria ".

15. Il terzo comma dell'art. 38 è così sostituito: " L'articolazione nei settori viene determinata per ciascuna ULSS dal piano socio - sanitario regionale, tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere ".

16. Al quinto comma dell'art. 38 l'espressione " i responsabili dei servizi di settore " è sostituita con " i responsabili di settore ".

17. L'ultimo comma dell' art. 38 è così sostituito: " Le modalità relative al funzionamento dell'ufficio di direzione sono stabilite con apposito regolamento della ULSS sulla base dei criteri indicati dal piano socio - sanitario regionale ".

Art. 62

Modificazioni alla LR n. 43 del 1980

1. La legge regionale 17 maggio 1980, n. 43 concernente "Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro" è modificata nei modi di seguito indicati:
 
L' art. 11 è così sostituito:
 
" 1. I collegamenti funzionali fra i servizi delle ULSS e il Presidio multizonale di prevenzione sono regolati nelle maniere previste dalla legge regionale concernente la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del Presidio stesso ".
 
L' art. 12 e così sostituito:
 
" (Attività di vigilanza). 1. Le attività di vigilanza nei luoghi di lavoro vengono svolte nell'ambito dell'ufficio di direzione dalle unità operative della sezione "prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro". Il servizio ha facoltà, in caso di constatata inosservanza delle norme di legge, e valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione. 2. Le disposizioni impartite dal servizio nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo sono esecutive ".
 
All' articolo 14 va inserito il seguente primo alinea:
 
" - schede di autonotifica ".
 
Vanno inoltre aggiunti i seguenti comma finali:
 
" Le aziende sono tenute a presentare annualmente alla ULSS territorialmente competente, ai sensi dell' articolo 20 della L. 833/ 78 , la scheda di autonotifica al fine di segnalare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente".
 
"La scheda di autonotifica segnala inoltre:
 
- apparecchiature ed impianti soggetti a verifica e relativa scadenza;
 
- eventuali modifiche apportate agli impianti soggetti a denuncia ed a verifica periodica;
 
- casi di infortunio accaduti e malattie professionali denunciate nel precedente anno;
 
- numero dei lavoratori a rischio e modalità di predisposizione dei controlli sanitari".
 
"La scheda di autonotifica è espressamente richiesta per le notifiche di cui al DPR 303/ 56 , per il rilascio di pareri sanitari ai fini delle licenze edilizie o dei certificati di agibilità di impianti produttivi, nonchè per l'effettuazione dei controlli sanitari preventivi o periodici dei lavoratori a rischio
".

Art. 63

Modificazione alla LR n. 72 del 1980

1. La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 concernente "Istituzione del Consiglio tecnico regionale per la sanità" è modificata nei modi di seguito indicati: L' articolo 3, comma primo , primo aliena, è così modificato:
 
" - 21 operatori responsabili dei presidi e servizi sanitari delle ULSS, di cui almeno 4 responsabili del presidio multizonale di prevenzione e almeno 3 dei servizi di psichiatria e tutela della salute mentale, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 14 ".
 
All'articolo 4, quinto comma, è aggiunto il seguente paragrafo:
 
" 3) per l'esercizio delle funzioni già svolte dal Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze:
 
a) un funzionario del Ministero della sanità ;
 
b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;
 
c) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 ;
 
d) il presidente del Tribunale per i minorenni;
 
e) i presidenti delle sezioni civili specializzate di cui all' articolo 101 della L. 685/ 75
".

Art. 64

Modificazioni alla LR n. 19 del 1982

1. La legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria" è modificata nei modi di seguito indicati: L' art. 7 è così sostituito:
 
" 1.Ciascuna ULSS assicura l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria mediante l'istituzione di appositi servizi veterinari organizzati nell'area delle funzioni centrali, nel distretto, servizi integrativi di supporto tecnico e servizi o presidi multizonali, ne stabilisce le modalità di integrazione e coordinamento con le altre funzioni e ne garantisce l'autonomia tecnico - funzionale.
 
2. Per i fini di cui sopra, ogni ULSS provvede all'istituzione almeno dei seguenti servizi:
 
1) sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, il quale ricomprende le funzioni di cui all'art. 5, indicate dalla lettera a) alla lettera s);
 
2) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, il quale ricomprende le funzioni di cui all'art. 5, lettere t) e u).
 
3. A ciascun servizio è preposto un veterinario responsabile con qualifica apicale.
 
4. Le funzioni inerenti all'area dei servizi centrali sono svolte mediante l'apposito settore costituito presso l'ufficio di direzione ai sensi dell'art. 38 della LR n. 65 del 1979. Tale settore, da prevedere anche nei casi di accorpamento previsti al citato art. 38, è affidato alla responsabilità di uno dei veterinari responsabili di servizio con le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.
 
5. Il veterinario responsabile del settore dell'ufficio di direzione conserva la sua posizione nell'area funzionale di provenienza.
 
6. Il veterinario responsabile di uno dei servizi non può svolgere compiti e funzioni di pertinenza di un altro servizio.
 
7. Il regolamento della ULSS fissa le modalità per i casi di sostituzioni
".

Art. 65

Modificazione alla LR n. 24 del 1982

1. La legge regionale 14 maggio 1982, n. 24 concernente "Norme per il trasferimento alle ULSS delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica" è modificata nei modi di seguito indicati. Il secondo comma dell'art. 4 viene completato nel modo seguente: " A tale scopo il responsabile del settore " igiene e prevenzione ambientale e del lavoro" presso l'ufficio di direzione può affidare l'attività istruttoria relativa al territorio di un distretto al medico dipendente assegnato al distretto stesso, delegandolo altresì a far parte delle commissioni comunali nelle quali sia prevista la presenza di un medico, quando il distretto corrisponda al territorio di un Comune ".
 
Al capo I viene aggiunto il seguente articolo 5 bis, rubricato "Conferenza permanente dei sindaci".
 
" 1. Allo scopo di esaminare l'andamento delle condizioni ambientali nel territorio della ULSS, e di concordare i provvedimenti amministrativi che si renda necessario adottare omogeneamente, è istituita la Conferenza permanente dei sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio di ciascuna ULSS con la partecipazione del presidente della ULSS stessa.
 
2. La Conferenza è presieduta dal presidente dell'associazione dei comuni e della comunità montana territorialmente competente.
 
3. La Conferenza si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e può essere attivata dal Comitato di gestione della ULSS o da un Comune ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità .
 
4. Il Comitato di gestione della ULSS assume le decisioni conseguenti. All'istruttoria degli atti provvede il settore "Igiene e prevenzione dell'ambiente di vita e di lavoro
".
 
E' altresì aggiunto il seguente articolo 5 ter, rubricato "Conferenza regionale dei sindaci".
 
" 1. Per le finalità indicate al precedente articolo 5 bis, quando la materia trattata superi l'ambito territoriale di una ULSS viene costituita presso la Regione la Conferenza regionale dei sindaci, con la partecipazione dei presidenti delle ULSS La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, ed è convocata almeno una volta all'anno; può essere convocata su richiesta dei Comuni e delle ULSS ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e può riunirsi anche per sottogruppi qualora le questioni da trattare interessino ambiti territoriali intermedi tra una ULSS e la Regione.
 
2. Alla Conferenza forniscono assistenza tecnica gli uffici regionali aventi competenza sull'ambiente
".
 
All' articolo 6, primo comma , dopo le parole " i servizi dell'area integrativa " va aggiunto " nonchè i servizi operativi e le altre strutture dell'ufficio di direzione preposte allo svolgimento delle funzioni ...
 
" Al secondo comma dello stesso art. 6 l'espressione " settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro " è modificata con " settore igiene e prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro ".
 
All'art. 12, secondo comma, l'espressione " inquadrato nei ruoli regionali o nel ruolo unico regionale del Servizio sanitario nazionale " è sostituita con " inquadrato nel ruolo della Regione o nel ruolo nominativo regionale del personale delle ULSS ".

Art. 66

Modificazioni della LR n. 45 del 1982

1. La legge regionale 30 agosto 1982, n. 45 concernente "Norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali" è modificata nei modi di seguito indicati.
 
Al secondo comma dell'articolo 11 è aggiunto il seguente primo alinea: " - servizio amministrativo ".
 
All' articolo 16 è aggiunto il seguente secondo comma: " 2. Spetta inoltre al Consiglio tecnico emanare direttive tecniche volte a disciplinare le operazioni preliminari agli accertamenti di propria competenza, onde garantire che esse siano svolte nel rispetto delle condizioni giuridicamente e scientificamente inderogabili, a qualunque operatore esse siano affidate ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 marzo 1985

MARRI


ALLEGATI:
ALLEGATO A - PIANO SOCIO - SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1985- 87

Tabelle Omissis

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 Lettera gg legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 44.