Date di vigenza

10/11/1981 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/11/1981
02/09/1983 modifica mostra documento vigente dal 02/09/1983
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22/02/2018 abrogazione mostra documento vigente dal 22/02/2018

Documento vigente dal 03/05/1985

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 1981 ,n. 69
Norme sul sistema formativo regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 58 del 26/10/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La Regione dell' Umbria, nel quadro dei principi stabiliti nella legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dai DDPR 15 gennaio 1972, n. 10 e 24 luglio 1977, n. 616 , organizza e disciplina con la presente legge le attività di formazione e di orientamento professionale e le iniziative rivolte all' educazione permanente della popolazione, quali settori di intervento di un unitario sistema formativo regionale.

2.  Il sistema formativo regionale: [11]    

a) favorisce la crescita civile, culturale e professionale dei cittadini e realizza, anche attraverso forme di integrazione e interazione con il sistema scolastico, la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche ad essa necessarie; [13]

b) è un servizio di interesse pubblico, che opera nel quadro della programmazione regionale come strumento collegato all' evoluzione dell' occupazione, dei bisogni formativi e dell' organizzazione del lavoro, nei settori pubblici e privati produttivi di beni e servizi, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta;

c) è inoltre un servizio con cui la pubblica amministrazione eleva la capacità professionale dei suoi operatori attraverso iniziative di formazione continua che, prima e dopo l' accesso al posto di lavoro, consentono l' adeguamento della professionalità all'evoluzione della domanda sociale dei servizi.

ARTICOLO 2

Quadro degli interventi

1. La Regione organizza il sistema formativo regionale sviluppando le iniziative pubbliche rispettando la molteplicità delle proposte formative, in particolare promuovendo e coordinando:

a) attività e servizi di documentazione, aggiornamento, studio, progettazione e sperimentazione nella materia disciplinata dalla presente legge;

b) interventi diretti alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei lavoratori dipendenti e autonomi di ogni settore occupazionale e ad ogni livello tecnico - professionale, ivi compresi gli interventi specificati nell' art. 36 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , e quelli di competenza regionale previsti dalle leggi dello Stato per l' acquisizione dell' abilitazione all' esercizio di specifiche attività professionali, non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post - universitaria    ;

c) interventi e iniziative collegati alle esigenze di riequilibrio socio - economico della regione connesse in particolare a prolungati periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, o a fenomeni di mobilità e di riconversione di manodopera, di ristrutturazione o creazione di posti di lavoro, o di rientro di lavoratori emigrati,    anche quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della Comunità economica europea;

d) interventi per la qualificazione, la specializzazione e la prima occupazione degli iscritti alle liste di collocamento che abbiano assolto l' obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o di laurea ovvero non abbiano concluso gli studi medio - superiori o universitari e che non posseggano qualifiche professionali adeguate a concrete offerte di impiego;

e) iniziative di sperimentazione di modalità di formazione concordate con le competenti autorità scolastiche e con l' IRRSAE, strutturate secondo un modello di interazione e integrazione tra il sistema scolastico e quello professionale, al fine di far conseguire agli studenti dei trienni della scuola secondaria superiore, con il concorso integrato della scuola e dei servizi o delle altre strutture messe a disposizione dalla Regione, competenze di professionalità di base suscettibili di ulteriore specializzazione, attraverso corsi brevi, attinenti ai settori lavorativi ove si verifichi il fabbisogno; nonchè iniziative di sperimentazione di uscite dal biennio (o dai bienni) della scuola secondaria statale in corsi brevi di formazione professionale, e di successivi rientri nel sistema scolastico, con utilizzazione dei crediti formativi, in collaborazione con gli organi statali e secondo le modalità previste dall' ordinamento scolastico;

f) iniziative per la professionalizzazione dei disabili e dei disadattati e la loro ulteriore integrazione od il rientro nel sistema scolastico, anche mediante interventi di assistenza psichica, tecnica e sanitaria e opportuni adattamenti della didattica e della situazione organizzativa ed operativa, da realizzarsi con il concorso degli Enti locali, della scuola, delle strutture socio - sanitarie, nonchè di cooperative, imprese o aziende artigiane;

g) attività di formazione professionale dei detenuti, favorendone l' inserimento negli interventi formativi ordinari, in collaborazione e d' intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia;

h) iniziative per la formazione e l' aggiornamento ricorrente secondo obiettivi e metodologie comuni dei dipendenti della Regione e degli Enti locali, nonchè del personale impiegato nei diversi settori di intervento e nei diversi livelli di professionalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle diverse proposte formative previste dalla programmazione regionale;

i) iniziative e servizi per l' orientamento professionale della popolazione, finalizzati a una scelta autonoma e consapevole per il primo inserimento nell'attività lavorativa, nonchè alla mobilità , all' interno del mercato del lavoro, dei lavoratori occupati e all'inserimento dei lavoratori immigrati o rientrati dall'emigrazione;

l) interventi, campagne e sperimentazioni di promozione educativa e di educazione permanente della popolazione, finalizzati all' acquisizione di conoscenze utili a un più consapevole inserimento del cittadino nella vita sociale ed al miglioramento delle sue capacità professionali.

ARTICOLO 3

 Funzioni di programmazione [18]    

1. Le funzioni di programmazione del sistema formativo regionale concernono l' elaborazione e l' approvazione di programmi pluriennali e  piani annuali[20]     degli interventi di cui al precedente articolo.

2. Le funzioni di programmazione sono esercitate dalla Regione, nel quadro degli obiettivi della programmazione nazionale e del piano regionale di sviluppo e tenuto conto dei dati relativi all' evoluzione territoriale del mercato del lavoro e dei bisogni formativi, rilevati permanentemente da un Osservatorio organizzato nell' ambito degli Uffici della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 24 marzo 1980, n. 21 , in collaborazione con gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il concorso degli Enti locali e delle forze sociali. [22]

3. Le funzioni di programmazione sono altresì esercitate tenuto conto degli andamenti della scolarizzazione ed in coerenza con il sistema scolastico generale, quale risulta dalle leggi statali, dagli orientamenti di riforma e dalle esperienze di sperimentazione in atto.

4. Per quanto concerne, in particolare, la formazione continua degli operatori socio - sanitari e l' aggiornamento professionale del personale del servizio sanitario, nonchè l' educazione sanitaria della popolazione, le funzioni di programmazione sono esercitate nel rispetto delle indicazioni del piano sanitario regionale.

5. La Regione, nella programmazione e pianificazione degli interventi, terrà conto degli specifici fabbisogni di formazione, dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa o cooperativistica dell' impresa, nonchè degli specifici bisogni di formazione di soci di cooperative. [24]

6. Gli interventi a favore dei lavoratori agricoli sono programmati tenuto conto delle esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stagionalità dei cicli produttivi, in collegamento con la programmazione unitaria dei servizi di sviluppo agricolo, e con il concorso dell' Ente di sviluppo agricolo nell' Umbria.

7. Nella fase di elaborazione delle proposte di programma e di piano degli interventi la Regione, attraverso l' osservatorio di cui al precedente secondo comma , promuove la collaborazione e lo scambio di dati con gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, con i Distretti scolastici, con gli Enti locali, le Camere di commercio, con gli Enti previdenziali e assicurativi, nonchè con le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei datori di lavoro e del Movimento cooperativo maggiormente rappresentative,    con gli ordini professionali e con gli Enti e le Associazioni con finalità formative e sociali.

ARTICOLO 4

Programma pluriennale

1.  La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui all' ultimo comma del precedente articolo, predispone un programma pluriennale per gli interventi attuativi del sistema formativo regionale, nel quale sono indicati.[27]     :

a) gli obiettivi generali da conseguire, in relazione al carattere unitario e intersettoriale del sistema formativo;

b) le priorità degli interventi, riferite alle esigenze di sviluppo e di riequilibrio socio - economico indicate dalla programmazione regionale,  con le relative indicazioni di spesa[29]     ;

c) gli indirizzi della programmazione didattica in materia di formazione e orientamento professionale e i campi di iniziativa in materia di educazione permanente;

d) i criteri e le modalità per la formulazione dei  piani annuali[31]     ;

e) gli investimenti per la costruzione, l' adeguamento o la trasformazione di strutture per le attività di cui alla presente legge, e per dotarle di idonee attrezzature;

2. Il programma dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale ed assume come riferimento finanziario le sue disponibilità.

3. Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale ed è attuato ed aggiornato mediante i  piani annuali[39]     di cui agli artt. 7, 21 e 23 della presente legge.

ARTICOLO 5

 Delega delle funzioni amministrative[42]    

1. Le funzioni amministrative relative al coordinamento territoriale delle proposte formative, all' organizzazione e gestione degli interventi di formazione ed orientamento professionale approvati dal Consiglio regionale, sono delegate ai Comuni riuniti nelle Associazioni intercomunali per gli ambiti territoriali di cui all' art. 2, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 e nelle Comunità montane per gli ambiti territoriali di cui al secondo comma dello stesso articolo. [44]

2. Salvo quanto disposto dal comma successivo, la delega di cui al precedente comma avrà efficacia dal momento dell' adeguamento organizzativo e funzionale delle Associazioni stesse all' esercizio dei compiti relativi, in particolare alla gestione dei servizi sociali di cui al titolo III del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione con propria legge. [48]

3. Le funzioni relative all' organizzazione e alla gestione degli interventi di formazione degli operatori socio - sanitari e di educazione sanitaria della popolazione sono esercitate dai Comuni, per mezzo delle Unità sanitarie locali.

4. La Regione può sostituirsi agli Enti delegati in caso di persistente inerzia nel compimento di un atto o nell' erogazione di un servizio inerente le funzioni delegate, previa fissazione di un congruo termine per provvedere. [49]

ARTICOLO 6

Competenze della Regione.

1.  Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti: [51]    

a) i rapporti con i competenti Organi centrali e periferici dello Stato;

b) la presentazione e l' autorizzazione alla presentazione agli Organi della CEE, tramite i competenti Ministeri, dei progetti di formazione per i quali sia previsto il contributo o l' integrazione dei fondi comunitari;

[ c) ] [53]

c) la vigilanza e il controllo sulla realizzazione dei piani e sulla attività privata di istruzione artigiana e professionale; gli Enti delegati collaborano con la Regione nell'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti con essi convenzionati e su tutta l'attività formativa espletata nell'ambito del territorio di competenza [54]

[ d) ] [56]

2. La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione  con le Province, l' Università , altri Enti od istituti specializzati, imprese e loro consorzi[57]     , iniziative di rilevante interesse che non risultino realizzabili da parte degli Enti delegati, nonchè attività e servizi di documentazione, studio, progettazione, sperimentazione e aggiornamento finalizzati al coordinamento degli interventi di cui all' art. 2 della presente legge.

3. Presso il Dipartimento servizi sociali è istituito un gruppo di coordinamento interdipartimentale per il sistema formativo regionale, con il compito di coordinare ricerche, nella materia di cui alla presente legge, anche ai fini della predisposizione del programma pluriennale e dei  piani annuali[60]     , e di coadiuvare la Giunta regionale nelle funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei piani. [59]

TITOLO II

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 7

Piano annuale delle attività di formazione professionale

1. Ciascuna Associazione intercomunale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , nel rispetto delle indicazioni contenute nel programma pluriennale e con l' apporto consultivo dei soggetti indicati nell' ultimo comma dell' art. 3 della presente legge, formula la proposta di piano annuale delle attività di formazione professionale da svolgersi nell' ambito territoriale di competenza.

2. Le proposte per il piano annuale, da presentarsi alla Giunta regionale entro il mese di febbraio, devono indicare, in ordine di priorità , tutti gli interventi di formazione professionale da realizzarsi nel successivo anno formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l' integrazione dei fondi comunitari e quelli per i quali sia richiesto il riconoscimento, l' assenso o la presa d' atto della Regione ai sensi dei successivi artt. 9, 10 e 11.

2 bis I termini di presentazione del piano annuale da parte delle Associazioni intercomunali nonchè quelli previsti al secondo comma dell'art. 9 e al secondo comma dell'art. 11 , possono essere anticipati dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche esigenze della programmazione e alle indicazioni fornite al riguardo dai regolamenti comunitari [64]

3. Per ciascun intervento devono essere specificati, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge:

a) gli obiettivi, il comparto produttivo, le fasce di qualificazione cui è finalizzato, i programmi e gli ordinamenti didattici;

b) la tipologia e la durata dei corsi;

c) l' Ente gestore, il Comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento, i locali e le attrezzature tecnico - didattiche impiegate per l' espletamento dell' attività ;

d) la quantità e le caratteristiche dell' utenza e la previsione di spesa per strutture, attrezzature e personale, con la distinzione tra attività direttamente gestite e attività da realizzare in convenzione ai sensi dell' art. 8 .

4. Il piano annuale delle attività di formazione professionale è predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte presentate dalle Associazioni intercomunali.

5. La proposta di piano annuale indica altresì le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità da realizzarsi nel rispetto degli accordi nazionali di categoria recepiti dalla Regione.

6. La proposta di piano annuale della Giunta regionale indica inoltre:

a) le iniziative da attuare direttamente ai sensi dell' art. 6, secondo comma ;

b) i finanziamenti per la costruzione, l' adeguamento o la trasformazione di strutture pubbliche e la acquisizione di attrezzature per la formazione professionale;

c) la quota della somma complessiva da riservare per la realizzazione di eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento dell' approvazione del piano;

d) l' ammontare dei contributi da erogarsi alle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative sulla base di specifici progetti di attività di promozione inerenti la formazione professionale, correlati alle esigenze di programmazione e coordinamento della Regione.

e) l'ammontare dei contributi da erogarsi agli altri Enti, organismi ed associazioni che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano annuale. [65]

7. Il Consiglio regionale approva, entro il mese di luglio, il piano annuale con le relative ripartizioni dei finanziamenti tra i soggetti attuatori degli interventi.

8. Il piano annuale contiene l' elencazione degli interventi di formazione professionale approvati, con l' indicazione, per ciascuno di essi, degli elementi di cui al precedente terzo comma ed il relativo finanziamento.

9. L' ammontare del finanziamento è determinato sulla base di parametri aggiornati annualmente dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

[63]
ARTICOLO 8

Modalità di attuazione delle attività di formazione professionale

1. Le attività di formazione professionale comprese nel piano annuale sono organizzate e realizzate direttamente dalle Associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , ovvero, d' intesa con esse ed anche in concorso tra loro, dalle Province, dai singoli Comuni o dagli altri Enti pubblici che dispongano di strutture, attrezzature e personale idonei. [67]

2.  A tal fine, le Associazioni intercomunali e gli altri Enti di cui al precedente comma[69]     possono avvalersi, mediante convenzione, del concorso dell' Università , delle Scuole statali, degli Enti regionali o di altri Enti od Istituti specializzati, possono prendere altresì accordi e stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi per assicurarsi le prestazioni di personale particolarmente specializzato, nonchè per la realizzazione, mediante loro attrezzature e servizi, di periodi di tirocinio pratico o di specifiche esperienze operative, purchè non finalizzati a scopi di produzione aziendale o alla commercializzazione degli eventuali manufatti.

3. Per la realizzazione delle attività formative, le Associazioni intercomunali e gli altri Enti di cui al primo comma , avendo interamente utilizzato le strutture pubbliche esistenti ed operato, ove necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale, si avvalgono, mediante convenzione, delle strutture di Enti, associazioni e centri privati i quali siano emanazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori dipendenti o autonomi, degli imprenditori ovvero dei movimenti associativi di carattere cooperativo o con finalità formative e sociali, ed i quali concorrano alla realizzazione delle finalità della programmazione regionale in materia di formazione professionale. [71]

4. Per essere ammessi alla stipula delle convenzioni, i soggetti privati di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti e rispondere alle seguenti condizioni:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività ;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, avvalendosi di quello ricompresso nelle graduatorie di cui al secondo e terzo comma dell' art. 17 ; [73]

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività ;

7) accettare il controllo della Regione anche mediante ispezioni sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sull' applicazione della convenzione;

8) garantire i diritti degli allievi ai sensi del successivo art. 15 .

5. Nell' ambito dell' attuazione degli interventi formativi, i soggetti privati, d' intesa con la Regione, potranno accedere mediante convenzione alle strutture, ai servizi e alle attrezzature dell' Università , di scuole, di Enti od Istituti specializzati, ovvero di imprese e loro consorzi.

ARTICOLO 9

 Corsi riconosciuti e non finanziati [76]    

1. Possono ottenere il riconoscimento da parte della Regione e l' inserimento nel piano annuale, purchè conformi agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione regionale, corsi di formazione professionale finanziati, organizzati e gestiti da Enti pubblici in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all' articolo 8, quarto comma , punti 2), 4), 7) e 8) della presente legge. [78]

2. I soggetti interessati  devono avanzare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno per il successivo anno formativo alla Giunta regionale, tramite l' Associazione intercomunale competente per territorio[80]     , indicando, per ciascun corso, gli elementi previsti al terzo comma dell' art. 7 , nonchè l' ammontare della retta eventualmente richiesta agli allievi, i requisiti di ammissione e quelli del personale insegnante.

3. I corsi riconosciuti si concludono secondo le modalità di cui al successivo art. 14 .

4. La  Giunta regionale[82]     può disporre con provvedimento normativo la revoca del riconoscimento qualora rilievi il venire meno dei requisiti richiesti o irregolarità nello svolgimento delle attività formative.

ARTICOLO 10

Assenso per attività formative volontarie

1. L' assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento delle attività volontarie di formazione professionale di cui all' art. 41, ultimo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , è concesso dalla  Giunta regionale[84]     su richiesta degli Enti interessati, con le stesse procedure e alle condizioni previste nel precedente articolo.

ARTICOLO 11

Presa d' atto di corsi liberi

1. Possono ottenere la " presa d' atto" da parte della Regione i corsi liberi a carattere professionale organizzati da scuole e enti privati o da imprese nell'ambito dei pronti programmi produttivi, purchè in armonia con le indicazioni della programmazione regionale.

2. I soggetti promotori devono inoltrare le relative proposte alle Associazioni intercomunali entro la data del 31 dicembre di ogni anno per il successivo anno formativo.

3. Le proposte di cui al precedente comma devono indicare:

a) la finalità e le motivazioni della iniziativa;

b) i requisiti di ammissione degli allievi;

c) i contenuti e i programmi didattici, i profili professionali, la durata e gli orari dei corsi;

d) l' elenco del personale preposto ai corsi;

e) le assicurazioni stipulate a favore degli allievi;

f) le strutture e le attrezzature impiegate, con planimetria dei locali e dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme d' igiene e sicurezza;

g) il numero degli iscritti, nonchè i limiti minimi e massimi d' iscrizione per l' attuazione di ciascun corso;

h) le previsioni di spesa, le quote di iscrizione e ogni altro onere a carico dei partecipanti e i mezzi finanziari previsti per la copertura dei costi.

4. Il personale impiegato nei corsi, assunto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali.

5. La " presa d' atto" ha efficacia annuale e può essere revocata qualora si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti.

6. A coloro che frequentano i corsi previsti nel presente articolo viene rilasciato, previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza e profitto su modello approvato dalla Giunta regionale, vistato su richiesta del soggetto promotore dal Presidente della Giunta o suo delegato.

7. L' attestato di cui al comma precedente non ha validità giuridica agli effetti di cui all' art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .

8. La Regione esercita sui corsi liberi comunque effettuati l' attività di vigilanza di cui all' art. 35 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

[86]
ARTICOLO 12

Programmazione didattica

1. Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall' art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalità di organizzazione e di conclusione dei corsi, nonchè una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi tale da consentire in un ambito interdisciplinare, e nel rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, l' unitarietà tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

2. La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà conformarsi a criteri di polivalenza nell' ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, dell' esperienza professionale degli allievi, nonchè dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

3. I corsi sono articolati in uno o più cicli fino ad un massimo di quattro, di durata non superiore a seicento ore ciascuno. Gli allievi si inseriscono nei corsi al ciclo adeguato alle conoscenze ed alle esperienze professionali possedute. Al termine di ogni ciclo dovranno essere verificate le conoscenze e le capacità professionali conseguite. [88]

4. Ogni intervento formativo non può superare la durata complessiva di 2400 ore nel limite di due anni. Non è ammessa la percorrenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro. [90]

5. Ai limiti di durata di cui al comma precedente si può derogare per gli interventi rivolti a particolari categorie o al conseguimento di specifici titoli professionali, disciplinati da norme statali. [91]

ARTICOLO 13

Alternanza di studio e lavoro - Tirocinio

1. Le attività di formazione professionale rivolte ai lavoratori dipendenti al fine di consentire il conseguimento di un attestato di qualifica o di specializzazione, ovvero l' acquisizione di conoscenze utili all'elevazione della personalità , al miglioramento delle qualità professionali o al conseguimento di un titolo di studio, nonchè quelle rivolte agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , sono realizzate mediante l' alternanza della esperienza di lavoro con quella di studio, compiuta in orario di lavoro nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Gli interventi di cui all' art. 2, lett. d) della presente legge, specie se diretti alla creazione di manodopera qualificata con particolare riferimento alle attività artigianali di rilevante interesse storico - artistico, culturale e tradizionale, possono essere realizzati in tutto o in parte mediante esperienze di tirocinio pratico presso imprese o aziende artigiane, secondo le modalità e alle condizioni di cui al  regolamento di attuazione della presente legge[93]     .

3.  Le Associazioni intercomunali e gli altri enti[95]     di cui al primo comma dell' art. 8 , sentite le rappresentanze sindacali di categoria, possono prendere accordi e stipulare convenzioni con categorie di datori di lavoro, singole imprese o aziende artigiane al fine di agevolare la realizzazione delle esperienze formative ai sensi dei precedenti commi.

4. La Regione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può disporre, nell' ambito dei  piani annuali[97]        , l' erogazione di provvidenze a favore degli allievi che subiscano riduzioni nella retribuzione in relazione ad esperienze formative basate sul part - time nonchè l'erogazione di contributi a favore delle imprese e delle aziende artigiane per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico, compiuti in orario di lavoro.

[92]
ARTICOLO 14

Prove finali e attestati

1. Agli allievi che abbiano partecipato regolarmente ai corsi    viene rilasciata un attentato di frequenza.

2. I corsi diretti al conseguimento di qualifiche, specializzazioni o abilitazioni professionali si concludono tramite prove finali dirette all' accertamento dell'idoneità degli allievi ammessi a sostenerle, da svolgersi in conformità con i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e con le disposizioni di competenza dello Stato ai sensi dell' art. 18, primo comma, lett. a) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dell'art. 6, lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833    .

3. Le prove finali si svolgono di fronte a una Commissione esaminatrice nominata dalla Giunta regionale secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell' art. 14, primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . [103]

4. Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato un attestato di qualifica o specializzazione, o un titolo di abilitazione professionale, validi ai fini dell' avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale ai sensi dell' art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845    .

5. I titoli di cui al precedente comma sono altresì validi, ai sensi dell' art. 11, primo comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 , ai fini della facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento e costituiscono titolo per l' ammissione ai pubblici concorsi.

6. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento, procede all' assunzione delle necessarie iniziative nei confronti degli organi competenti ai fini del riconoscimento degli attestati conseguiti all' estero da lavoratori italiani rientranti dall'emigrazione e dell' eventuale loro equiparazione alle qualifiche riconosciute nell' ordinamento nazionale.

ARTICOLO 15

Diritti degli allievi

1. Alle iniziative di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini italiani nonchè gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell' ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti, in possesso dei requisiti specificati per ciascun tipo di intervento e nei limiti dei posti disponibili. [107]

2. L' accesso ai corsi per i quali sia prevista una limitazione delle iscrizioni è determinato sulla base di una graduatoria degli aspiranti, predisposta dal soggetto attuatore dell' iniziativa formativa secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. L' iscrizione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attività formativa, salvo i corsi di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11, sono gratuiti; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti e i materiali didattici necessari per lo svolgimento dell' attività formativa e sono altresì erogati    i servizi previsti dall' art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 .

4. Il  piano annuale[110]     determina i casi e le modalità con cui potranno essere attribuite agli allievi particolari provvidenze o indennità di frequenza.

5. Ai partecipanti è inoltre garantita l' assicurazione contro gli infortuni che si verifichino durante lo svolgimento delle attività didattiche, culturali o ricreative connesse all' esperienza formativa.

6. I contenuti dei diversi tipi di corso e le modalità di accesso ai corsi stessi sono determinati in modo da impedire qualsiasi forma di discriminazione tra gli allievi, basata sul sesso.

7. Per gli allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, gli enti gestori assumono tutte le iniziative idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche da attuarsi a cura della competente autorità scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo di studio.

ARTICOLO 16

Controllo sociale delle attività

1. Il controllo sociale della gestione delle attività di formazione professionale di norma è assicurato da parte di ciascun ente gestore attraverso la costituzione di un apposito comitato composto da rappresentanti dell' ente gestore e degli enti locali competenti per territorio, delle organizzazioni sindacali, delle categorie imprenditoriali interessate, del personale docente e non docente e degli allievi, integrato, a seconda dei casi, da esperti competenti per materia.

2. Tale comitato:

a) collabora alla programmazione, organizzazione e coordinamento delle proposte formative;

b) fa proposte per la formulazione dei programmi didattici;

c) concorre alla gestione delle attività formative secondo le norme stabilite nella presente legge e nel regolamento per la sua attuazione.

3. Gli enti gestori garantiscono altresì agli allievi e ai docenti l' esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di innovazione e sperimentazione didattica.

TITOLO III

Personale della formazione professionale

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ARTICOLO 17

Personale della formazione professionale

1. Per lo svolgimento delle attività formative, gli Enti di cui al primo comma dell'art. 8 si avvalgono di personale docente e amministrativo proprio in possesso dei necessari requisiti ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dalle norme sulla mobilità del personale.

2. In attesa della determinazione degli organici del personale occorrente per l'attuazione delle attività formative da parte degli Enti delegati, qualora il personale di cui al comma precedente risulti insufficiente, gli enti predetti si avvalgono degli operatori immessi nel ruolo unico speciale ad esaurimento del personale operante nel sistema formativo regionale di cui all' art. 19 e seguenti.

3. Gli Enti delegati istituiscono altresì graduatorie comprensoriali degli aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, in relazione a supplenze o sostituzioni di personale in servizio o, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali, per far fronte alle esigenze connesse alla realizzazione dei corsi previsti dal  piano annuale[114]     .

4. I requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di cui al precedente comma sono determinati ai sensi dell' art. 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . L'attestato di frequenza al corso di aggiornamento e riqualificazione, rilasciato agli uditori di cui al terzo comma dell'art. 19/ quater, costituisce titolo da valutare ai fini della formazione delle graduatorie comprensoriali.

5. A tutto il personale assunto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si applica il trattamento economico e giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. La funzione docente è unica.

7. Tutto il personale della formazione professionale è tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzate dalla Regione nell'ambito del  piano annuale[116]     .

[113]
ARTICOLO 18

Prestazioni professionali

1. Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l' insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione tecnico - scientifica, i soggetti che svolgono corsi di formazione professionale  finanziati dalla Regione[119]     possono ricorrere a collaboratori didattici o ad esperti che non risultino inclusi nelle graduatorie di cui al precedente articolo.

2. La spesa per il personale del presente articolo è finanziata dalla Regione per il solo periodo di durata delle prestazioni professionali. [121]

[ ARTICOLO 19 ] [122]
ARTICOLO 19

Ruolo unico speciale ad esaurimento del personale operante nel sistema formativo regionale.

1. E' istituito il ruolo unico speciale regionale ad esaurimento del personale operante nel sistema formativo regionale, articolato per livelli funzionali, secondo i contingenti determinati dal successivo comma e per mansioni obiettive definite con deliberazione della Giunta regionale per ciascun livello funzionale in conformità alle declaratorie dei profili professionali di cui all' art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale 1980/1983.

[ 2. ] [124]

[ 2. ] [125]

1. La dotazione globale del predetto ruolo è di 170 posti così ripartiti:

- VI livello n. 8 posti;

- V livello n. 142 posti;

- IV livello n. 8 posti;

- III livello n. 5 posti;

- II livello n. 2 posti;

- I livello n. 5 posti.

[126]

[123]
ARTICOLO 19/bis

Immissione nel ruolo speciale.

1. Nel ruolo unico speciale regionale di cui al precedente articolo sono immessi previo accertamento finale sulla formazione conseguita nell'apposito corso di aggiornamento e riqualificazione previsto dall' art. 19 /quater:

a) a domanda, gli operatori della formazione professionale addetti allo svolgimento delle attività formative interamente finanziate dalla Regione, con rapporto a tempo indeterminato, in atto alla data del 30 giugno 1980 che risultino comunque in servizio nell'anno formativo 1981/ 82;

b) previo superamento di una prova, per titoli ed esami, riservata agli operatori della formazione professionale, addetti anch'essi allo svolgimento delle attività formative interamente finanziate dalla Regione, i quali precedentemente alla data del 31 agosto 1982 abbiano prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a cinque mesi continuativi in almeno uno degli ultimi cinque anni formativi e con incarico non inferiore a 10 ore settimanali.

2. Il bando che indice il concorso di cui al precedente comma, lett. b), individua:

1) la ripartizione dei posti per singoli profili professionali fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun livello funzionale, come determinati nel secondo comma dell'art. 19, tenuto altresì conto degli effetti del conferimento dei posti ai sensi della lett. a) del precedente comma;

2) i requisiti generali di ammissione integrati da quanto previsto in proposito dalle declaratorie dei profili professionali allegate al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale;

3) il programma e le materie degli esami.

3. La commissione d'esame, costituita ai sensi dell' art. 19 / ter, per la valutazione dei titoli e delle prove di esame di cui al primo comma della lett. b) del presente articolo, ha a disposizione 100 punti, 50 dei quali sono riservati alle prove di esame, articolate come segue: a) prova scritta punti 25;

a) prova scritta punti 25;

b) colloquio punti 25;

per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di punti 50 così articolati:

a) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 45;

b) titoli di studio o accademici: fino a un massimo di punti 4, di cui 1 per il diploma;

c) titoli professionali o diversi dalle altre categorie: fino a un massimo di 1 punto.

[128]
ARTICOLO 19/ter

Commissione d'esame.

1. La commissione esaminatrice delle prove d'esame e dei titoli per il concorso di cui alla lett. b), primo comma, dell'art. 19/ bis e della prova di accertamento finale sulla formazione conseguita nel corso di aggiornamento e qualificazione di cui al successivo art. 19 /quater, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale è composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

b) da cinque esperti nelle diverse discipline o tecniche attinenti ai compiti oggetto dei posti messi a concorso, designati con voto limitato a tre dal Consiglio regionale;

c) da tre rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Della commissione potranno far parte esperti in materie e discipline particolari, con voto consultivo. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al quinto, designato dalla Giunta regionale.

[130]
ARTICOLO 19/quater

Corso di aggiornamento e riqualificazione.

1. Gli operatori che hanno titolo, ai sensi del primo comma, lett. a) e b), dell' art. 19 / bis all'immissione nel ruolo unico speciale ed esaurimento, debbono frequentare un apposito corso modulare di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione, il cui esito, da verificarsi mediante accertamento finale, per singolo livello e profilo professionale, sulla formazione conseguita, costituirà titolo per l'ordine di precedenza nella iscrizione nel predetto ruolo speciale.

2. La frequenza al corso è obbligatoria e non potrà essere inferiore ai 4/ 5 delle lezioni previste nel predetto corso salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avrà comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.

3. Possono partecipare in qualità di uditori, ai corsi di cui al presente articolo, i candidati risultati idonei nella prova prevista dal primo comma, lett. b) dell'art. 19/ bis ed in esubero rispetto ai posti messi a concorso dal bando di cui al secondo comma del precedente art. 19/ bis.

[ 4. ] [133]

4. Entro un anno dalla data di attivazione del ruolo speciale, i candidati rinunciatari o decaduti dal titolo all'iscrizione nel ruolo stesso, saranno sostituiti dagli uditori di identico profilo professionale e, prioritariamente identica fascia professionale, con i requisiti di cui al precedente secondo comma , i quali sosterranno l'accertamento finale di cui al primo comma dell'art. 19 /quater. [134]

[132]
ARTICOLO 19/quinquies

Trattamento giuridico ed economico.

1. Agli operatori immessi nel ruolo unico speciale di cui agli articoli precedenti, si applicano tutte le norme relative allo stato giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale per la formazione professionale, fatti salvi i diversi trattamenti acquisiti.

2. Gli operatori di cui al comma precedente, verranno iscritti presso l'INADEL e le rispettive Casse pensioni gestite dal Ministero del tesoro. [137]

3. Alle loro posizioni si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 . [138]

[136]
ARTICOLO 19/sexies

Utilizzazione del personale del ruolo unico speciale.

1. Per il soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e amministrative ordinarie di formazione professionale, educazione permanente ed orientamento connesse alla effettuazione dei corsi previsti dai  piani annuali[141]     , gli enti di cui al primo comma dell'art. 8 , nonchè i centri di formazione a prevalente gestione pubblica, utilizzeranno, oltre al personale di cui al primo comma dell'art. 17 , gli operatori immessi nel ruolo unico speciale previsto dall' art. 19 e seguenti, nel rispetto dell'ordine di precedenza di iscrizione nel ruolo stesso.

2. Al ruolo speciale non potranno attingere gli enti a gestione privata.

3. Gli enti locali e gli enti privati di cui al precedente comma faranno fronte ad ogni ulteriore esigenza attingendo alle graduatorie comprensoriali o, in via subordinata, mediante stipula di contratti di natura libero - professionale, ai sensi dell' art. 44 del regolamento regionale 7 ottobre 1982, n. 3 .

[ 4. ] [143]

4. Gli operatori della formazione professionale immessi nel ruolo speciale saranno soggetti alla mobilità stabilita dal vigente CCNL con le relative modalità di attuazione in base all'ordine di precedenza di iscrizione al ruolo speciale e fermo restando, nel caso ne ricorrono le condizioni, il diritto di opzione, nell'ambito dei criteri di flessibilità del sistema formativo, con riguardo alla esigenza di assicurare la continuità didattica e tenuto conto anche delle condizioni familiari degli operatori nonchè dell'anzianità di servizio posseduta. [144]

4 bis. Al fine di assicurare la continuità didattica ai corsi in svolgimento, gli operatori precedentemente in servizio presso la «Casa del ragazzo» di Foligno e la «Scuola Operaia Bufalini» di Città di Castello, inseriti nel ruolo speciale transitorio, in fase di prima applicazione della presente legge, verranno ivi utilizzati in quanto Centri di formazione professionale a prevalente gestione pubblica. [145]

[ 5. ] [146]

5. La Regione e gli Enti delegati di cui al primo comma dell'art. 8 , debbono utilizzare il personale inserito nel ruolo speciale transitorio prioritariamente per l'attuazione degli interventi formativi. [147]

6. Esperito ogni utile tentativo, a calendario formativo definito, il personale non utilizzato conformemente al precedente comma, previa trattativa con le OOSS potrà essere impiegato:

a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;

b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale e di educazione permanente;

c) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attività previste dalla presente legge nonchè per il rafforzamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro;

d) per la progettazione di nuovi curricula professionali e per la divulgazione e socializzazione delle esperienze;

e) per lo svolgimento di attività istituzionali o di funzioni delegate o subdelegate

[148]

[140]
ARTICOLO 19/septies

Immissione nel ruolo degli Enti delegati e della Regione.

1. Il passaggio dal ruolo unico speciale ad esaurimento ai ruoli degli Enti delegati di cui al primo comma dell'art. 8 e della Regione avviene secondo la normativa in materia vigente negli Enti medesimi.

[150]
[ ARTICOLO 20 ] [151]
ARTICOLO 20

Commissione per la gestione del ruolo speciale ad esaurimento.

1. Per la gestione del ruolo speciale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale è costituita, dalla Giunta regionale, una commissione composta da:

a) un membro della Giunta regionale, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti degli Enti locali designati dall'ANCI;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) un funzionario regionale, con funzioni di segretario.

2. La commissione esprime obbligatoriamente pareri e formula proposte sulle iniziative dirette alla piena utilizzazione e all'aggiornamento del personale e su ogni altra questione relativa all'applicazione del CCNL per gli operatori della formazione professionale.

[152]
 TITOLO III[153]    

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

ARTICOLO 21

 Piano annuale[156]     degli interventi per l' orientamento professionale

1. Le attività di orientamento professionale, di cui all' art. 2, lett. i), sono programmate dalla Regione come parte integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti, al fine di svilupparne le capacità di orientamento e professionali funzionali a concrete possibilità di inserimento nell' attività lavorativa.

2. A tal fine, la Giunta regionale, di intesa con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, le  Associazioni intercomunali [158]     e le forze sociali interessate, concorda con i consigli scolastici distrettuali programmi unitari di orientamento scolastico e professionale, da realizzarsi congiuntamente nell'ambito delle rispettive competenze.

3. La Giunta regionale predispone una proposta di  piano annuale[160]     degli interventi di orientamento professionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e i dati risultanti dalla rilevazione dell' evoluzione territoriale del mercato del lavoro sulla base delle proposte avanzate dalle  Associazioni intercomunali[162]     e sentite le indicazioni della commissione regionale dell' impiego e dei Consigli scolastici distrettuali.

4. Il  piano annuale[164]     deve in particolare:

a) organizzare servizi per la diffusione di informazioni circa le tendenze del mercato del lavoro e i bisogni di competenze professionali che provengano dal territorio, rivolte agli allievi della scuola secondaria e dell' Università , agli insegnanti, agli organi collegiali della scuola, ai genitori, nonchè ai lavoratori, a operatori economici, alle organizzazioni sociali e alle associazioni con finalità formative e sociali;

b) promuovere iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonchè la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti al perseguimento delle finalità dell'orientamento professionale, da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 3, primo comma, lett. n) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ;

c) determinare il finanziamento dei servizi e delle iniziative di cui al presente articolo, nonchè la quota della somma complessiva da riservare per l' attuazione di interventi non prevedibili al momento della approvazione del piano.

5. Il  piano annuale[166]     degli interventi per l' orientamento professionale è approvato dal Consiglio regionale.

[155]
ARTICOLO 22

Modalità di attuazione

1. I servizi e gli interventi per l' orientamento professionale sono organizzati e attuati dalle  associazioni intercomunali[170]     anche in collaborazione con le Province, i singoli Comuni, altri enti o istituti specializzati, secondo le modalità concordate con i Consigli scolastici distrettuali e con gli altri soggetti interessati.

2. I servizi per l' orientamento professionale a livello universitario sono realizzati dall' ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

3. Per la realizzazione delle attività di orientamento professionale le  Associazioni intercomunali[172]     possono avvalersi delle strutture, dei servizi e del personale previsti dalla presente legge per lo svolgimento delle attività di formazione professionale.

4. La Regione può realizzare direttamente, ai sensi del secondo comma dell' art. 6 , iniziative e servizi finalizzati al coordinamento delle attività di orientamento professionale interessanti il territorio di competenza di più  Associazioni intercomunali[174]     .

[169]
 TITOLO IV [177]    

PROMOZIONE EDUCATIVA ED EDUCAZIONE PERMANENTE

ARTICOLO 23

 Piano annuale[180]     degli interventi di promozione educativa ed educazione permanente

1. La Regione programma le iniziative di promozione educativa e di educazione permanente della popolazione di cui all' art. 2, lett. l), con particolare riferimento all' informazione sociale ed economica, ai consumi, all' educazione sanitaria, alla tutela dell' ambiente, alla conoscenza del patrimonio storico ed artistico, alla qualità della vita, alla partecipazione nei servizi e alle attività del tempo libero, favorendone l' integrazione e il coordinamento con le altre attività culturali, il sistema scolastico e le attività di formazione professionale.

2. Entro gli stessi termini previsti per la formulazione e l' approvazione del  piano annuale[182]     delle attività di formazione professionale, la Regione adotta un  piano annuale[184]     sulla base delle proposte formulate dagli enti locali, da loro associazioni o consorzi, dai distretti scolastici, nonchè da enti e associazioni con finalità formative e sociali o da organizzazioni e rappresentanze sindacali, in coerenza con le indicazioni della programmazione regionale e le finalità del sistema formativo.

3. La Giunta regionale predispone la proposta di  piano annuale[186]     assicurando una corretta ed equilibrata diffusione tra gli stati e le categorie sociali presenti sul territorio regionale delle iniziative e favorendo le intese necessarie alla loro realizzazione.

4. Il  piano annuale[188]     promuove iniziative di documentazione, aggiornamento e studio nonchè la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgati attinenti al perseguimento delle finalità di cui all' art. 2, lett. l) della presente legge.

5. Il  piano annuale[190]     determina il finanziamento delle iniziative, nonchè la quota della somma complessiva da riservare per l' attuazione di interventi non prevedibili al momento dell' approvazione.

[179]
ARTICOLO 24

Attuazione delle iniziative

1. Le iniziative di promozione culturale e di educazione permanente contenute nel  piano annuale[194]     sono organizzate e gestite dai soggetti che ne hanno fatto richiesta ai sensi del secondo comma dell' art. 23 , di norma nelle strutture pubbliche e nei servizi presenti nel territorio, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria ed universitaria per l' utilizzazione delle sedi e delle attrezzature, secondo le procedure da stabilirsi, mediante convenzione, tra la Regione, gli enti locali territoriali ed i competenti organi dello Stato ai sensi dell' art. 38 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

2. Per la realizzazione, il finanziamento e la rendicontazione delle iniziative contenute nel  piano annuale[196]     si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività di formazione professionale, secondo le modalità , i criteri e le procedure stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

[193]
 TITOLO V[199]    

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 25

Regolamento di attuazione

1. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone all' approvazione del Consiglio un regolamento attuativo delle competenze amministrative, organizzative e contabili derivanti dall' esercizio delle funzioni in essa previste.

2. In particolare, con il regolamento di cui al comma precedente sono disciplinati:

1) gli ordinamenti didattici ed i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi e delle altre iniziative;

2) i requisiti, le modalità , i contenuti, le procedure di finanziamento delle convenzioni previste dai precedenti artt. 8 e 13;

3) le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento, l' assenso o la presa d' atto dei corsi;

4) la tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalità per l' iscrizione e la frequenza;

5) la composizione delle commissioni di esame, di cui al precedente art. 14, terzo comma , le modalità di designazione e i requisiti dei componenti, nonchè le caratteristiche dei titoli da rilasciarsi al termine dei corsi;

6) la composizione e le modalità di designazione dei comitati di gestione di cui all' art. 16 ;

7) le modalità , i criteri e le procedure per la tenuta e l' aggiornamento delle graduatorie regionali di cui agli artt. 17 e 19 e per l' utilizzazione del personale in esse compreso;

8) i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione amministrativa delle attività previste nei  piani annuali[201]     .

ARTICOLO 26

Finanziamento

1. All' onere per l' attuazione della presente legge, il cui importo sarà determinato annualmente a norma dell' art. 5, secondo comma, della legge di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 sulla base dei piani predisposti ai sensi dei precedenti artt. 4- 7- 21 e 23, si farà fronte con i fondi recati dagli artt. 22- 24- 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , dall' art. 8, lett. d) della legge 9 maggio 1975, n. 153 , dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 , con i contributi provenienti dal Consiglio delle Comunità Europee ai sensi della decisione 1 febbraio 1971 , e successive modificazioni, nonchè , per quanto riguarda il personale del servizio sanitario regionale, con quote del Fondo sanitario regionale di cui all' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

[ 2. ] [203]

[ 2. ] [204]

ARTICOLO 27

Norme transitorie

1. Fino all' entrata in vigore della legge prevista dal secondo comma dell' art. 5 , le funzioni amministrative di cui al primo comma dello stesso articolo, sono esercitate dai Consorzi comprensoriali di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , nonchè dalle Comunità montane che, per coincidenza di limiti territoriali, ne abbiano assunto le funzioni. Laddove i Consorzi non risultino istituiti, le funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale di concerto con i Comuni dei comprensori interessati.

2. Le funzioni relative all' organizzazione e gestione degli interventi di formazione in materia di agricoltura e foreste sono esercitate dalle Comunità montane e direttamente dai Comuni, qualora il relativo territorio non ricade nell' ambito di competenza di alcuna Comunità montana.

3. Fino all' entrata in vigore del regolamento di cui all' art. 25 , le attività formative previste nei piani approvati dal Consiglio regionale sono gestite e concluse secondo le normative e i criteri adottati dalla Regione prima dell' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 28

Abrogazioni e rinvii

1. Sono abrogate le leggi regionali 25 agosto 1978, n. 47 ; 31 maggio 1977, n. 23 ; 4 marzo 1980, n. 16 .

2. Sono altresì abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge concernenti le attività di formazione professionale.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge - quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 ottobre 1981

Vice Presidente Malizia


ALLEGATI:
-

TABELLE - OMISSIS

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[15] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[16] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[17] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[26] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[33] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[34] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[35] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[36] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[37] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[38] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[41] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 1999, n. 3.

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 1999, n. 3.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 1999, n. 3.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 1999, n. 3.

[48] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[49] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Abrogazione da: Articolo 129 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 marzo 1999, n. 3.

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[53] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[56] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[57] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[64] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[65] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[69] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[73] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[75] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 5 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[76] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[82] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[87] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[88] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[90] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[91] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[92] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 17 settembre 2013, n. 17.

[93] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[95] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[97] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[99] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 17 settembre 2013, n. 17.

[101] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[102] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[103] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[105] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.

[106] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[107] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[109] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[110] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[111] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[112] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[113] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[114] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[116] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[117] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[118] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[121] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[122] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[123] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[124] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 12 marzo 1984, n. 16.

[125] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 12 marzo 1984, n. 16. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[126] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[127] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[128] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[129] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[130] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[132] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[133] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[134] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[135] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[136] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[137] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[138] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[140] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[141] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[142] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[143] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[144] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[145] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[146] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[147] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[148] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[149] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[150] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[151] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[152] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Abrogazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[153] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[154] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[155] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[156] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[157] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[158] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[159] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[160] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[161] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[162] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[164] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[165] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[166] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[167] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[168] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[169] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[170] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[172] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[173] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[174] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[175] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[176] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[177] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[178] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[179] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[180] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[181] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[182] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[183] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[184] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[185] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[186] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[187] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[188] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[189] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[190] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[191] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[192] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[193] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[194] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[195] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[196] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[197] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[198] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[199] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[200] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[201] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[202] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[203] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[204] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 6 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.