Date di vigenza

21/05/1985 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/05/1985
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 21/05/1985

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Aprile 1985 , n. 37
Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei controlli funzionali del bestiame.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 06/05/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità e benefici

1. Al fine di garantire il pieno rispetto della disciplina vigente in materia di miglioramento genetico del bestiame, la Regione concede alle Associazioni provinciali degli allevatori operanti in Umbria - giuridicamente riconosciute ed aderenti alle Associazioni nazionali di cui all' art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126 - a titolo di anticipazione finanziaria per conto dello Stato, contributi sulle spese di funzionamento degli uffici provinciali dei libri genealogici e dei controlli funzionali nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dal programma annuale.

ARTICOLO 2

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente legge - valutato in lire 750 milioni per l'anno 1985 - si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 3881 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di tale anno, che trova contropartita nella previsione del cap. 2410 dello stato di previsione dell'entrata.

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento per le finalità della presente legge è stabilito in sede di bilancio.

3. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso è apportata la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:
 
Parte Entrata - In aumento
 
- Cap.2410 L. 364.400.000
 
Parte Spesa - In aumento
 
- Cap. 3881 L. 364.400.000


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 aprile 1985

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 225 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12.