Date di vigenza

01/02/1985 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/02/1985
17/05/1985 modifica mostra documento vigente dal 17/05/1985
19/04/1986 modifica mostra documento vigente dal 19/04/1986
04/04/1995 abrogazione mostra documento vigente dal 04/04/1995

Documento vigente dal 19/04/1986

Regione Umbria
Legge regionale 14 gennaio 1985 , n. 1
Norme per l'esercizio da parte dell'associazione dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 delle funzioni amministrative già attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto 1979, n. 44. Modificazioni alle legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 17/01/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Le funzioni amministrative attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitate dalle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , qualora tutti i comuni consorziati manifestino il loro consenso con conforme deliberazione.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma ha inizio a far data dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale che accerta l'intervenuto consenso dei comuni consorziati.

3. Dalla stessa data i consorzi per i quali si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo, cessano di diritto per esaurimento del fine.

4. Gli effetti della cessazione sono disciplinati dall' art. 168 del RD 3 marzo 1934, n. 383 .

5. Salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, i comuni possono affidare all'associazione l'esercizio di funzioni proprie o delegate.

ARTICOLO 2

[ 1. ] [6]

1. Norme per l'esercizio da parte dell'associazione dei Comuni di cui alla LR 19 dicembre 1979, n. 65 delle funzioni amministrative già attribuite o delegate ai Consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto 1979, n. 44. Modificazioni della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 ». B.U. n. 46 del 2 maggio 1985 [7]

2. Gli atti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico sono adottati dalle province sentite le associazioni dei comuni interessati.

[ 3. ] [8]

3. Sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 1 . [9]

[ ARTICOLO 3 ] [10]
ARTICOLO 3

1. I contributi regionali disposti a favore dei Consorzi intercomunali dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, sono erogati con gli stessi criteri e modalità alle Associazioni dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , a far data dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al secondo comma del precedente articolo 1 .

2. I contributi ed erogazioni regionali disposti a favore dei Consorzi intercomunali di bacino di traffico dalle leggi regionali 17 agosto 1979, n. 44, 4 novembre 1981, n. 74 e 23 gennaio 1984, n. 4, sono erogate con gli stessi criteri e modalità alle Province a far data dall'esercizio della delega ai sensi del precedente art. 2, primo comma .

[11]
ARTICOLO 4

1. Gli enti delegatari succedono nei rapporti attivi e passivi. Il potere sostitutivo, i limiti dei poteri di indirizzo e coordinamento e vigilanza della Regione ed i rapporti finanziari sono disciplinati dalle leggi regionali vigenti in materia.

2. Il personale di ruolo assunto dai Consorzi di bacino di traffico, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 , è trasferito ' ai sensi dell' art. 10 , secondo e terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 - alle Province, che provvederanno all'inquadramento nei rispettivi ruoli secondo le norme di cui al DPR 26 aprile 1982, n. 300 e al DPR 25 giugno 1983, n. 347 . [12]

[ ARTICOLO 5 ] [13]
ARTICOLO 5

1. L'assemblea è composta da consiglieri dei comuni associati.

2. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione è uguale a quello dei componenti assegnato al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello complessivo dei comuni associati.

3. Ogni comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale nel numero che, rispetto ai membri dell'assemblea, determinato ai sensi del precedente comma, sita nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.

4. Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nell'assemblea dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso demografico, il numero dei consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo convenzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi, nella misura che segue:
 
- comuni da 10.000 a 20.000 residenti, aumento del 100 per cento;
 
- comuni oltre i 20.000 residenti, aumento del 200 per cento.

5. Per i fini del presente articolo la popolazione è calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

6. L'aumento di cui al quarto comma è conteggiato ai fini del calcolo proporzionale di cui al terzo comma , anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.

7. Qualora nell'attribuzione dei rappresentanti ai singoli comuni il calcolo proporzionale suddetto dia quozienti contenenti frazioni di unità , l'assegnazione ai comuni di un ulteriore rappresentante, fino alla concorrenza del limite di cui al terzo comma , viene effettuata secondo il seguente ordine prioritario:

a) comuni da 0 a 2000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia risultato inferiore a 2;

b) comuni da 2001 a 5000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia risultato inferiore a 3;

c) comuni con il quoziente della frazione di cui sopra più elevato ed a parità dello stesso con maggiore popolazione.

8. I rappresentanti che ciascun comune ai sensi dei commi precedenti esprime nell'assemblea dell'associazione intercomunale sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato, previa ripartizione dei membri assegnati nel modo seguente:

1) Consigli comunali eletti con il sistema maggioritario:

a) nel caso di nomina da due a quattro rappresentanti: uno alla lista di minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso siano presenti in Consiglio più liste di minoranza, il rappresentante delle minoranze è nominato nella lista in cui è stato eletto il consigliere con la maggiore cifra individuale;

b) nel caso di nomina da cinque a sette rappresentanti: due alla lista di minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso di due liste di minoranza presenti in Consiglio comunale: un rappresentante per ciascuna lista; nel caso di più liste si applica il criterio indicato alla lettera sub/ a;

2) Consigli comunali eletti con il sistema proporzionale: ripartizione tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali e presenti in Consiglio comunale, in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all' art. 72, comma quinto, del DPR 16 maggio 1960, n. 570 tra gli eletti nelle rispettive liste garantendo almeno un rappresentante alle liste che abbiano ottenuto almeno 1/ 10 dei voti validi, semprechè ad altre liste, l'applicazione del metodo predetto, attribuisca ulteriori rappresentanti oltre il primo. A tale scopo si procede successivamente alla riduzione del numero dei rappresentanti per le liste che abbiano riportato quozienti minori.

9. L'assemblea viene insediata entro 60 giorni dalle elezioni amministrative generali ed esercita le proprie funzioni allorchè siano stati eletti almeno due terzi dei membri che la compongono.

10. L'assemblea dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, salvo la sostituzione dei singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e per altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti disposizioni.

11. L'associazione adotta, nel termine di sei mesi, un regolamento per il funzionamento dei propri organi. Fino all'adozione di tale regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento del comune dell'associazione con maggiore popolazione.

[14]
ARTICOLO 6

1. L' art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , è sostituito dal seguente: « 1. L'esecutivo è eletto dall'assemblea, nel suo seno, secondo i criteri e con le modalità previsti dallo statuto , che fissa altresì il numero dei suoi componenti.
 
2. Salvo quanto disposto dall'art. 4 della presente legge, l'esecutivo può delegare le proprie funzioni ad uno o più comitati di gestione nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto esclusivamente per settori organici di materie.
 
3. Nell'esecutivo e negli eventuali comitati di gestione dovrà essere assicurata la presenza di membri dell'assemblea con preferenza di quelli che rivestono la qualifica di assessori nei comuni associati
».

ARTICOLO 7

1. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , è così modificato: « 1. Nella ipotesi prevista al comma precedente valgono le disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 in quanto applicabili ».

ARTICOLO 8

1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , è inserito il seguente comma: « 1. L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì al presidente e ai membri dell'esecutivo dell'associazione dei comuni, nonchè ai membri dei comitati di gestione ».

ARTICOLO 9

1. Per l'attuazione dei propri compiti, l'associazione intercomunale si avvale del personale e delle strutture poste a disposizione dai comuni, dalle province, dalla regione e dagli altri enti locali.

2. Il personale di cui al comma precedente dipende funzionalmente dall'associazione intercomunale.

ARTICOLO 10

1. Il punto 3 dell' art. 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 è modificato come segue: « 1. La pubblicazione di un estratto di tutti i provvedimenti adottati dagli organi delle ULSS in appositi spazi della sede legale, dei presidi ospedalieri e dei distretti di base della stessa ULSS, nonchè negli albi pretori dei comuni associati ». Norme transitorie e finali.

ARTICOLO 11

1. Le associazioni dei comuni e le comunità montane provvedono ad adeguare i propri statuti alle modifiche introdotte dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Le modifiche riguardanti la composizione delle assemblee di cui all' art. 5 , avranno corso, nella fase di prima applicazione, entro i 60 giorni successivi alla data delle elezioni amministrative generali immediatamente susseguenti alla entrata in vigore della presente legge.

3. Fino a quando l'assemblea dell'associazione dei comuni, composta ai sensi del precedente art. 5 , non abbia provveduto alla elezioni dell'esecutivo e del presidente, il comitato esecutivo e il presidente dei consorzi assumono rispettivamente le funzioni dell'esecutivo e del presidente dell'associazione.

4. Il presidente e i membri del comitato esecutivo sono membri di diritto dell'assemblea dell'associazione.

5. In attesa dell'adeguamento dello statuto dell'associazione, ai sensi del primo comma , per il funzionamento degli organi, le attribuzioni, l'elezione, la decadenza e la revoca dei loro componenti, si applicano le norme contenute nello statuto consortile, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 12

[ 1. ] [15]

2. La legge regionale 16 gennaio 1981, n. 6 , è abrogata.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 gennaio 1985

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[12] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 aprile 1986, n. 16.

[15] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 36.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 410, comma 1, lett. ee) della L.R. 9 aprile 2015, n. 11