ARTICOLO 5
1.
L'assemblea è composta da consiglieri dei comuni associati.
2.
Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione è uguale a quello dei componenti assegnato al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello complessivo dei comuni associati.
3.
Ogni comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale nel numero che, rispetto ai membri dell'assemblea, determinato ai sensi del precedente comma, sita nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.
4.
Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nell'assemblea dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso demografico, il numero dei consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo convenzionale di cui al
precedente comma, secondo
parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi, nella misura che segue:
- comuni da 10.000 a 20.000 residenti, aumento del 100 per cento;
- comuni oltre i 20.000 residenti, aumento del 200 per cento.
5.
Per i fini del presente articolo la popolazione è calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.
6.
L'aumento di cui al
quarto comma
è conteggiato ai fini del calcolo proporzionale di cui al
terzo comma
, anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.
7.
Qualora nell'attribuzione dei rappresentanti ai singoli comuni il calcolo proporzionale suddetto dia quozienti contenenti frazioni di unità , l'assegnazione ai comuni di un ulteriore rappresentante, fino alla concorrenza del limite di cui al
terzo comma
, viene effettuata secondo il seguente ordine prioritario:
a)
comuni da 0 a 2000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia risultato inferiore a 2;
b)
comuni da 2001 a 5000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia risultato inferiore a 3;
c)
comuni con il quoziente della frazione di cui sopra più elevato ed a parità dello stesso con maggiore popolazione.
8.
I rappresentanti che ciascun comune ai sensi dei commi precedenti esprime nell'assemblea dell'associazione intercomunale sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato, previa ripartizione dei membri assegnati nel modo seguente:
1)
Consigli comunali eletti con il sistema maggioritario:
a)
nel caso di nomina da due a quattro rappresentanti: uno alla lista di minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso siano presenti in Consiglio più liste di minoranza, il rappresentante delle minoranze è nominato nella lista in cui è stato eletto il consigliere con la maggiore cifra individuale;
b)
nel caso di nomina da cinque a sette rappresentanti: due alla lista di minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso di due liste di minoranza presenti in Consiglio comunale: un rappresentante per ciascuna lista; nel caso di più liste si applica il criterio indicato alla lettera sub/ a;
2)
Consigli comunali eletti con il sistema proporzionale: ripartizione tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali e presenti in Consiglio comunale, in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all'
art. 72, comma quinto, del DPR 16 maggio 1960, n. 570
tra gli eletti nelle rispettive liste garantendo almeno un rappresentante alle liste che abbiano ottenuto almeno 1/ 10 dei voti validi, semprechè ad altre liste, l'applicazione del metodo predetto, attribuisca ulteriori rappresentanti oltre il primo. A tale scopo si procede successivamente alla riduzione del numero dei rappresentanti per le liste che abbiano riportato quozienti minori.
9.
L'assemblea viene insediata entro 60 giorni dalle elezioni amministrative generali ed esercita le proprie funzioni allorchè siano stati eletti almeno due terzi dei membri che la compongono.
10.
L'assemblea dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, salvo la sostituzione dei singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e per altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti disposizioni.
11.
L'associazione adotta, nel termine di sei mesi, un regolamento per il funzionamento dei propri organi. Fino all'adozione di tale regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento del comune dell'associazione con maggiore popolazione.
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