Date di vigenza

20/09/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/09/1974
08/12/1987 modifica mostra documento vigente dal 08/12/1987
16/03/1995 modifica mostra documento vigente dal 16/03/1995
13/11/1997 modifica mostra documento vigente dal 13/11/1997
06/05/1999 modifica mostra documento vigente dal 06/05/1999
01/06/2000 modifica mostra documento vigente dal 01/06/2000
11/03/2004 modifica mostra documento vigente dal 11/03/2004
24/03/2005 abrogazione mostra documento vigente dal 24/03/2005

Documento vigente dal 08/12/1987

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974 ,n. 53
Prime norme di politica urbanistica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 05/09/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Standards urbanistici in zone residenziali a livello di quartiere

1. Le quantità minime di spazi pubblici, indicati all'art. 3 del DM 2 aprile 1968, sono determinate applicando: nelle zone omogenee A, B, E, le disposizioni degli artt. 3 e 4 del DM citato e, nelle zone C, i seguenti valori minimi espressi in mq. per abitante:

a) per l' istruzione: asili nido, scuola materna e scuola dell' obbligo 5 mq/ab.

b) per attrezzature di interesse comune 4 mq/ab.

c) per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti 12,5 mq/ab.

d) per parcheggi aggiuntivi 2,5 mq/ab. Totale 24 mq/ab.

[10]
Art. 2

Standards urbanistici per attrezzature di interesse generale

1. Nelle zone F, per attrezzature di interesse generale, di cui agli artt. 2 e 4 del DM 2 aprile 1968, le superfici da destinare a spazi pubblici, per l' istruzione superiore all' obbligo, istituti universitari esclusi, per la sanità e l' assistenza, per il verde pubblico e per le attrezzature tecniche e distributive, rapportati al numero degli abitanti previsti nel territorio servito, debbono raggiungere i seguenti valori minimi:

  • per l' istruzione superiore all'obbligo, istituti universitari esclusi 3 mq/ab. 
  • per la salute e l' assistenza 2 mq/ab. 
  • per verde pubblico, grandi parchi urbani e territoriali, grandi attrezzature per lo spettacolo sportivo 20 mq/ab. 
  • per attrezzature tecniche relative al servizio di distribuzione dell' elettricità, del gas, dell'acqua, alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti solidi, servizi di trasporto ed altri servizi del genere, nonchè ad impianti di distribuzione merci, quali i mercati generali, depositi e autostazioni merci 7,5 mq/ab.  
  •  

[11]
Art. 3

Limiti di densità edilizia territoriale, standards urbanistici e attuazione nelle zone di carattere turistico

1. Le zone destinate ad insediamenti turistici si configurano come zone omogenee C, di cui al DM 2 aprile 1968, qualora siano destinate a residenze temporanee, singole o collettive; si configurano come zone omogenee D, di cui al DM citato, qualora siano destinate esclusivamente ad impianti produttivi turistici.

2. Nelle zone di carattere turistico di cui al comma precedente, l' indice di fabbricabilità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq.

3. In tali zone la metà della superficie territoriale dovrà essere destinata a spazi per attrezzature di interesse comune per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport e per parcheggi aggiuntivi; di tali spazi almeno il 60 per cento dovranno essere pubblici. [12]

4. L' attuazione degli interventi in tali zone avverrà mediante piano particolareggiato di esecuzione o lottizzazione convenzionata, nella quale dovrà stabilirsi la cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione primaria e degli spazi pubblici di cui al precedente comma, l' assunzione a carico dei lottizzanti degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, nonchè alle opere per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport e per i parcheggi aggiuntivi, previste negli spazi pubblici. Nella convenzione saranno altresì precisate quelle attrezzature di interesse comune, di cui al terzo comma , la cui realizzazione sarà posta a carico dei lottizzanti.

Art. 4

Campo di applicazione

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 si applicano agli strumenti urbanistici generali che saranno adottati successivamente all' entrata in vigore della presente legge, alle revisioni degli strumenti urbanistici generali vigenti, nonchè ai relativi strumenti urbanistici attuativi.

Art. 5

Interventi nei centri storici

1. I centri storici e le zone territoriali omogenee tipo A, di cui all' art. 2 del DM 2 aprile 1968, sono le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici generali, e nelle quali sono consentiti interventi di consolidamento e di restauro.

2. Per opere di consolidamento devono intendersi quelle tendenti ad assicurare la stabilità delle strutture dell' edificio, senza alterare sostanzialmente le strutture originarie stesse; in caso di crolli parziali di dette strutture ne è consentito il ripristino nelle forme originarie.

3. Per opere di restauro devono intendersi quelle che tendono a ripristinare le parti alterate, ad eliminare le aggiunte degradanti, a migliorare le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igieniche. Gli edifici restaurati possono avere diversa destinazione d' uso rispetto a quella d' origine, purchè non venga alterato il carattere dell'insediamento in cui l' edificio è collocato.

4. Interventi diversi da quelli previsti nei precedenti commi secondo e terzo, possono essere effettuati soltanto attraverso i seguenti strumenti attuativi di piani regolatori generali e programmi di fabbricazione:
 
- piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
 
- piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Gli interventi di cui al comma precedente possono riguardare:

a) il restauro di interi complessi edilizi;

b) la ristrutturazione in casi eccezionali, di interi complessi edilizi per migliorarne la staticità o le condizioni igienico - sanitarie, anche equilibrando e distribuendo le densità abitative e creando nuovi spazi liberi ad uso pubblico;

c) il restauro e la destinazione ad uso collettivo di edifici o complessi di particolare valore architettonico, monumentale, urbanistico;

d) il rifacimento o la costruzione delle infrastrutture urbane necessarie alla funzionalità dei complessi risanati.

6. Ai cittadini singoli o associati può essere consentito di realizzare gli interventi di cui ai punti a), b), c) sulla base dei progetti esecutivi predisposti dai Comuni o dai diretti interessati, stipulando con i Comuni stessi apposite convenzioni, che debbono essere approvate con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

[13]
Art. 6

Interventi sui beni culturali sparsi nel territorio

1. Gli interventi sugli immobili sparsi nel territorio, come castelli, torri, ville, abbazie, casolari tipici, qualora, a giudizio del Comune competente per territorio, abbiano caratteristiche, ai sensi delle vigenti leggi in materia, per essere considerati beni culturali, debbono essere soltanto di consolidamento o di restauro come specificato ai commi secondo e terzo dell' art. 5 .

Art. 7

Attuazione nelle zone di nuova espansione residenziale

1. Nelle zone di nuova espansione residenziale previste negli strumenti urbanistici vigenti ed aventi le caratteristiche delle zone territoriali omogenee C, di cui al DM 2 aprile 1968, ogni intervento è subordinato alla formazione di piani particolareggiati di esecuzione o di lottizzazioni convenzionate.

2. Nelle zone di cui al comma precedente, e nelle quali sia previsto un limitato incremento edilizio, gli interventi edilizi possono essere consentiti mediante il rilascio di singole licenze di costruzione ai sensi del quinto comma dell' art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , e a condizione che il Consiglio comunale, garantendo nelle opportune forme la partecipazione dei cittadini, individui preventivamente le zone nell' ambito delle quali sono consentiti singoli interventi ed approvi, per ciascuna zona, uno studio di sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria, con indicazione di massima delle tipologie edilizie.

[14]
Art. 8

Limiti di densità edilizia nelle zone agricole

1. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone E, secondo il DM 2 aprile 1968, la massima densità fondiaria consentita per le abitazioni è di 0,01 mc/mq.

2. Nei fabbricati destinati ad abitazione, già esistenti al momento dell' adozione del primo strumento urbanistico da parte del comune nel cui territorio si trovano, gli interventi di ristrutturazione sono consentiti con un incremento massimo di mc. 180, purché il volume totale dell' immobile ristrutturato non risulti superiore a mc. 800, se costituito di una sola unità immobiliare destinata a residenza, o a mc. 1200, se costituito da due o più unità immobiliari destinate a residenza; per gli altri fabbricati sarà ammesso lo stesso incremento negli stessi limiti purchè il volume finale non superi comunque il volume ammesso dallo strumento urbanistico in base al quale è stata rilasciata la primitiva licenza di costruzione; il numero delle unità immobiliari preso in considerazione sarà quello risultante al momento dell' entrata in vigore della presente legge; non sono ammessi incrementi di volume per gli immobili classificabili tra i beni culturali sparsi nel territorio, per i quali si applica l' art. 6 .

3. Per le attrezzature produttive legate all' attività agricola ed aventi caratteristiche e dimensioni che ne giustifichino la necessità , è consentita la edificazione di un solo alloggio a servizio di custodia di tale attività con dimensioni massime di 500 mc.

[15]
Art. 9

Zone di tutela paesistica ambientale ed ecologica

1. Nelle zone E, di cui all' art. 8 , che sono anche oggetto di tutela paesistica, ambientale ed ecologica nonchè di difesa e conservazione del suolo, l' indice di edificabilità è graduato in relazione ai caratteri del sito e comunque deve essere inferiore ai limiti di densità edilizia di cui al primo comma dell' art. 8 .

[22]
Art. 10

Potere sostitutivo

1. Entro quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alla normativa prevista dagli artt. 8 e 9, anche se negli strumenti urbanistici le zone destinate all' agricoltura sono classificate in maniera diversa da quella del DM 2 aprile 1968 e in esse è prevista la possibilità di insediamenti residenziali.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, i sindaci debbono sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza edilizia che siano in contrasto con le previsioni degli artt. 8 e 9.

3. Nei confronti dei Comuni che non ottemperino alla revisione degli strumenti nel termine previsto, sono esercitati i poteri sostitutivi previsti dal combinato disposto degli artt. 8 e 35 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni, e dal DPR 15 gennaio 1972, n. 8 .

Art. 11

Disposizioni per i parchi naturali

1. Per i territori destinati a parchi naturali è obbligatoria la formazione di appositi piani di conservazione e sviluppo, aventi valore di piani particolareggiati.

2. Il piano di conservazione e sviluppo prevede una o più delle seguenti zone:

a) zone di riserva integrale, dove l' ambiente naturale è conservato nella sua integrità , con conseguente divieto di caccia, di pascolo, di sfruttamento forestale, agricolo e minerario, di scavi, di sondaggi di terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, di ogni lavoro che comporti modifiche all' aspetto del terreno e della vegetazione, di ogni atto che rechi turbamento alla fauna ed alla flora, di ogni introduzione di specie estranee di vegetali o di animali;

b) zone di riserva orientata, dove l' evoluzione della natura viene orientata e sorvegliata con metodi scientifici e dove sono di massima consentiti solo gli interventi umani che non contrastino con tale scopo;

c) zone di riserva guidata, dove sono di massima consentiti solo quegli interventi ed insediamenti umani che non ostacolino il conseguimento degli speciali scopi conservativi e sperimentali, indicati nelle norme di attuazione del piano;

d) zone di pre - parco, dove sono ammesse attrezzature turistiche, ricettive, ricreative e sportive specificamente rivolte alla valorizzazione dei fini istituzionali del parco, nonchè degli insediamenti abitativi e produttivi, compatibili con detti fini secondo le previsioni e le specificazioni contenute nelle norme di attuazione del piano.

3. Il piano di conservazione e sviluppo è formato dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane nel cui ambito territoriale è compreso il parco naturale.

4. Al fine di rendere più agevole il conseguimento degli obiettivi del piano, l' Ente cui compete l' attuazione del piano medesimo può provvedere all' espropriazione di immobili compresi nel parco, secondo le norme vigenti per i parchi nazionali.

[23]
[ Art. 12 ] [24]
Art. 13

Salvaguardia dell' aspetto del suolo

1. Le attività di scavi e di rinterri ed ogni altra che modifichi in modo rilevante l' aspetto del suolo, come ad esempio la estrazione di materiali di cave e torbiere, sono soggette ad autorizzazione.

2. L' autorizzazione è rilasciata dai Comuni nelle forme previste per il rilascio delle licenze edilizie.

3. Per le attività di cui al primo comma , che siano in corso al momento dell' entrata in vigore della presente legge, gli esercenti devono, ai fini della continuazione delle attività stesse, proporre istanza di autorizzazione entro 90 giorni dall' entrata in vigore.

4. Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato alla stipulazione di una convenzione da trascriversi nei registri immobiliari, nei quali siano precisati le modalità e i tempi della sistemazione finale del suolo.

[25]
Art. 14

Interventi edificatori consentiti nelle zone di rispetto delle strade

1. Per gli edifici esistenti destinati ad abitazione e ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1º aprile 1968 e in quelle di rispetto al nastro stradale vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria ivi compreso il consolidamento;

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

c) ampliamento, quando ciò sia necessario, per rendere abitabile l' immobile sotto il profilo igienico - sanitario.

2. Gli ampliamenti, di cui alla lettera c), saranno autorizzati purchè non comportino l' avanzamento dell' edificio esistente sul fronte stradale e nel rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma dell' art. 8 .

3. Il rilascio dell' autorizzazione per le opere di cui al comma precedente è soggetto ad un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere autorizzate nel caso di esproprio.

[26]
Art. 15

Efficacia

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 settembre 1974

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 73 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.

[10] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[11] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[12] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[13] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[14] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 aprile 1999, n. 9.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 aprile 1999, n. 9.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 66 Comma 1 legge Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 66 Comma 1 legge Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27.

[21] - Integrazione da: Articolo 56 Comma 1 legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1.

[22] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[23] - Abrogazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 3 marzo 1995, n. 9.

[24] - Abrogazione da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 18 novembre 1987, n. 49.

[25] - Abrogazione da: Articolo 70 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27.

[26] - Abrogazione da: Articolo 70 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27.

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni di cui al presente comma, sono da interpretare nel senso che gli interventi ivi consentiti sono quelli relativi alle costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. (Vedi art. 2, comma 1, L.R. 9/1999)

(2) - 

Le disposizioni di cui al presente comma, sono da interpretare nel senso che gli interventi ivi consentiti sono quelli relativi alle costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. (Vedi art. 2, comma 1, L.R. 9/1999)

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