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Documento vigente dal 20/06/1991

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 1981 ,n. 69
Norme sul sistema formativo regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 58 del 26/10/1981

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La Regione dell' Umbria, nel quadro dei principi stabiliti nella legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dai DDPR 15 gennaio 1972, n. 10 e 24 luglio 1977, n. 616 , organizza e disciplina con la presente legge le attività di formazione e di orientamento professionale e le iniziative rivolte all' educazione permanente della popolazione, quali settori di intervento di un unitario sistema formativo regionale.

2.   [ ... ] [11]   Il sistema formativo regionale, volto al fine primario di assicurare la libera circolazione professionale e lavorativa nell'ambito della CEE:[12] 

[ a) ] [13]

a) favorisce la crescita civile, culturale e professionale dei cittadini italiani, nonchè stranieri,comunitari ed extra - comunitari, dimoranti nel territorio regionale per motivi di lavoro o di studio, promuove la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e realizza, anche attraverso forme di integrazione con il sistema scolastico, la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche ad essa necessarie. [14]

b) è un servizio di interesse pubblico, che opera nel quadro della programmazione regionale come strumento collegato all' evoluzione dell' occupazione, dei bisogni formativi e dell' organizzazione del lavoro, nei settori pubblici e privati produttivi di beni e servizi, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta;

c) è inoltre un servizio con cui la pubblica amministrazione eleva la capacità professionale dei suoi operatori attraverso iniziative di formazione continua che, prima e dopo l' accesso al posto di lavoro, consentono l' adeguamento della professionalità all'evoluzione della domanda sociale dei servizi.

ARTICOLO 2

Quadro degli interventi

1. La Regione organizza il sistema formativo regionale sviluppando le iniziative pubbliche rispettando la molteplicità delle proposte formative, in particolare promuovendo e coordinando:

a) attività e servizi di documentazione, aggiornamento, studio, progettazione e sperimentazione nella materia disciplinata dalla presente legge;

a/bis) attività tese a rimuovere le discriminazioni dirette ed indirette che possono di fatto ostacolare la realizzazione di pari opportunità tra i sessi negli ambiti riferibili alla materia disciplinata dalla presente legge [15]

b) interventi diretti alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei lavoratori dipendenti e autonomi di ogni settore occupazionale e ad ogni livello tecnico - professionale, ivi compresi gli interventi specificati nell' art. 36 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , e quelli di competenza regionale previsti dalle leggi dello Stato per l' acquisizione dell' abilitazione all' esercizio di specifiche attività professionali, non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post - universitaria  , nonchè interventi diretti all'aggiornamento imprenditoriale[16]  ;

c) interventi e iniziative collegati alle esigenze di riequilibrio socio - economico della regione connesse in particolare a prolungati periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, o a fenomeni di mobilità e di riconversione di manodopera, di ristrutturazione o creazione di posti di lavoro, o di rientro di lavoratori emigrati,  o connessi alla presenza di lavoratori immigrati, comunitari ed extra - comunitari,[17]  anche quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della Comunità economica europea;

d) interventi per la qualificazione, la specializzazione e la prima occupazione degli iscritti alle liste di collocamento che abbiano assolto l' obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o di laurea ovvero non abbiano concluso gli studi medio - superiori o universitari e che non posseggano qualifiche professionali adeguate a concrete offerte di impiego;

e) iniziative di sperimentazione di modalità di formazione concordate con le competenti autorità scolastiche e con l' IRRSAE, strutturate secondo un modello di interazione e integrazione tra il sistema scolastico e quello professionale, al fine di far conseguire agli studenti dei trienni della scuola secondaria superiore, con il concorso integrato della scuola e dei servizi o delle altre strutture messe a disposizione dalla Regione, competenze di professionalità di base suscettibili di ulteriore specializzazione, attraverso corsi brevi, attinenti ai settori lavorativi ove si verifichi il fabbisogno; nonchè iniziative di sperimentazione di uscite dal biennio (o dai bienni) della scuola secondaria statale in corsi brevi di formazione professionale, e di successivi rientri nel sistema scolastico, con utilizzazione dei crediti formativi, in collaborazione con gli organi statali e secondo le modalità previste dall' ordinamento scolastico;

f) iniziative per la professionalizzazione dei disabili e dei disadattati e la loro ulteriore integrazione od il rientro nel sistema scolastico, anche mediante interventi di assistenza psichica, tecnica e sanitaria e opportuni adattamenti della didattica e della situazione organizzativa ed operativa, da realizzarsi con il concorso degli Enti locali, della scuola, delle strutture socio - sanitarie, nonchè di cooperative, imprese o aziende artigiane;

g) attività di formazione professionale dei detenuti, favorendone l' inserimento negli interventi formativi ordinari, in collaborazione e d' intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia;

h) iniziative per la formazione e l' aggiornamento ricorrente secondo obiettivi e metodologie comuni dei dipendenti della Regione e degli Enti locali, nonchè del personale impiegato nei diversi settori di intervento e nei diversi livelli di professionalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle diverse proposte formative previste dalla programmazione regionale;

i) iniziative e servizi per l' orientamento professionale della popolazione, finalizzati a una scelta autonoma e consapevole per il primo inserimento nell'attività lavorativa, nonchè alla mobilità , all' interno del mercato del lavoro, dei lavoratori occupati e all'inserimento dei lavoratori immigrati o rientrati dall'emigrazione;

l) interventi, campagne e sperimentazioni di promozione educativa e di educazione permanente della popolazione, finalizzati all' acquisizione di conoscenze utili a un più consapevole inserimento del cittadino nella vita sociale ed al miglioramento delle sue capacità professionali.

ARTICOLO 3

  [ ... ] [18]   Funzioni di programmazione della Regione[19] 

1. Le funzioni di programmazione del sistema formativo regionale concernono l' elaborazione e l' approvazione di programmi pluriennali e   [ ... ] [20]   piani attuativi annuali[21]  degli interventi di cui al precedente articolo.

[ 2. ] [22]

2. Le funzioni di programmazione sono esercitate nel quadro delle politiche comunitarie, degli obiettivi della programmazione nazionale e del piano regionale di sviluppo e tenuto conto dei dati relativi all'evoluzione territoriale del mercato del lavoro e dei bisogni formativi, rilevati permanentemente dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, di cui all' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 40 , secondo quanto previsto dall' art. 8, comma terzo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , in collaborazione con le strutture del Ministero del lavoro. [23]

3. Le funzioni di programmazione sono altresì esercitate tenuto conto degli andamenti della scolarizzazione ed in coerenza con il sistema scolastico generale, quale risulta dalle leggi statali, dagli orientamenti di riforma e dalle esperienze di sperimentazione in atto.

4. Per quanto concerne, in particolare, la formazione continua degli operatori socio - sanitari e l' aggiornamento professionale del personale del servizio sanitario, nonchè l' educazione sanitaria della popolazione, le funzioni di programmazione sono esercitate nel rispetto delle indicazioni del piano sanitario regionale.

[ 5. ] [24]

5. Nella programmazione e pianificazione degli interventi, si tiene conto degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa e cooperativistica dell'impresa, nonchè degli specifici bisogni di formazione di soci di cooperative. [25]

6. Gli interventi a favore dei lavoratori agricoli sono programmati tenuto conto delle esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stagionalità dei cicli produttivi, in collegamento con la programmazione unitaria dei servizi di sviluppo agricolo, e con il concorso dell' Ente di sviluppo agricolo nell' Umbria.

7. Nella fase di elaborazione delle proposte di programma e di piano degli interventi la Regione, attraverso l' osservatorio di cui al precedente secondo comma , promuove la collaborazione e lo scambio di dati con gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, con i Distretti scolastici, con gli Enti locali, le Camere di commercio, con gli Enti previdenziali e assicurativi, nonchè con le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei datori di lavoro e del Movimento cooperativo maggiormente rappresentative,  con il Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna,[26]  con gli ordini professionali e con gli Enti e le Associazioni con finalità formative e sociali.

ARTICOLO 4

Programma pluriennale

1.   [ ... ] [27]    La Giunta regionale, con il concorso delle Province, sentita la commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675 , nonchè tenuto conto delle indicazioni dei soggetti individuati dall'ultimo comma dell' art. 3 , predispone il programma pluriennale delle attività formative, nel quale sono contenuti [28]  :

a) gli obiettivi generali da conseguire, in relazione al carattere unitario e intersettoriale del sistema formativo;

b) le priorità degli interventi, riferite alle esigenze di sviluppo e di riequilibrio socio - economico indicate dalla programmazione regionale,   [ ... ] [29]   con le relative previsioni finanziarie[30]  ;

c) gli indirizzi della programmazione didattica in materia di formazione e orientamento professionale e i campi di iniziativa in materia di educazione permanente;

d) i criteri e le modalità per la formulazione dei   [ ... ] [31]   piani attuativi annuali[32]  ;

e) gli investimenti per la costruzione, l' adeguamento o la trasformazione di strutture per le attività di cui alla presente legge, e per dotarle di idonee attrezzature;

f) gli orientamenti ed i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi e delle altre iniziative; [33]

g) i requisiti, le modalità , i contenuti e le procedure di finanziamento delle convenzioni previste agli artt. 8 e 13; [34]

h) la tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalità per l'iscrizione e la frequenza; [35]

i) i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione amministrativa delle attività; [36]

l) gli indirizzi per la riqualificazione e l'utilizzazione del personale del contingente della formazione professionale; [37]

m) le aree di intervento di interesse regionale all'interno delle quali collocare le attività formative, di orientamento professionale, di promozione educativa e di educazione permanente, di competenza della Regione. [38]

2. Il programma dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale ed assume come riferimento finanziario le sue disponibilità.

3. Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale ed è attuato ed aggiornato mediante i   [ ... ] [39]   piani attuativi annuali[40]  di cui agli artt. 7, 21 e 23 della presente legge.

4. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale gli eventuali aggiornamenti del programma pluriennale e gli indirizzi integrativi o modificativi di quelli di cui alla lettera d). [41]

ARTICOLO 5

 Delega delle funzioni amministrative[42]    

[ 1. ] [44]

1. Le funzioni amministrative relative all'organizzazione, gestione e vigilanza degli interventi di formazione, orientamento professionale, promozione educativa ed educazione permanente, sono  delegate[46]     alle Province ad eccezione di quelle di cui alla lettera m) dell'art. 4. [45]

[ 2. ] [48]

3. Le funzioni relative all' organizzazione e alla gestione degli interventi di formazione degli operatori socio - sanitari e di educazione sanitaria della popolazione sono esercitate dai Comuni, per mezzo delle Unità sanitarie locali.

[ 4. ] [49]

4. La Regione può sostituirsi alla Province in caso di persistente inerzia riferita ad atti connessi con le funzioni delegate, previa fissazione di un congruo termine per provvedere. [50]

ARTICOLO 6

Competenze della Regione.

1.   [ ... ] [51]   Sono di competenza della Regione tutti gli adempimenti ad essa riferiti dalla normativa comunitaria e statale, ed in particolare le funzioni concernenti:[52] 

a) i rapporti con i competenti Organi centrali e periferici dello Stato;

b) la presentazione e l' autorizzazione alla presentazione agli Organi della CEE, tramite i competenti Ministeri, dei progetti di formazione per i quali sia previsto il contributo o l' integrazione dei fondi comunitari;

[ c) ] [53]

[ c) ] [54]

c) la vigilanza e il controllo a campione sulla realizzazione dei piani attuativi annuali. In questo ambito le Province collaborano con la Regione nell'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti con esse convenzionati e su tutta l'attività formativa espletata nell'ambito del territorio di competenza. [55]

[ d) ] [56]

2. La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione   [ ... ] [57]   con altri soggetti pubblici e privati[58]  , iniziative di rilevante interesse che non risultino realizzabili da parte degli Enti delegati, nonchè attività e servizi di documentazione, studio, progettazione, sperimentazione e aggiornamento finalizzati al coordinamento degli interventi di cui all' art. 2 della presente legge.

[ 3. ] [59]

3. La Giunta regionale in stretto raccordo con gli enti delegati, promuove, nell'ambito del programma pluriennale, attività sperimentali tese alla migliore definizione organizzativa e didattica da realizzare attraverso la istituzione di nuove strutture formative o l'adeguamento di quelle esistenti, ed al perseguimento di forme di integrazione tra il sistema formativo, l'attività scolastica e le imprese, nel rispetto degli artt. 10 e 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . [62]

TITOLO II

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

[ ARTICOLO 7 ] [63]
ARTICOLO 7

Piano attuativo annuale delle attività di formazione professionale

1. Ciascuna provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di cui al primo comma , lettere d) e m), e all'ultimo comma dell' art. 4 , nonchè sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all'ultimo comma dell' art. 3 , adotta il piano attuativo annuale provinciale delle attività di formazione professionale da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, sulla base del quale la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.

2. Il piano attuativo annuale provinciale delle attività di formazione professionale è inoltrato alla Giunta regionale entro i termini stabiliti anno per anno, con deliberazione della Giunta stessa da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla base delle esigenze connesse agli adempimenti nazionali e comunitari.

3. I piani attuativi provinciali devono indicare, in ordine di priorità , tutti gli interventi di formazione professionale da realizzarsi nel successivo anno formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari; essi contemplano inoltre le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità , da realizzarsi anche nel rispetto degli accordi nazionali di categoria recepiti dalla Regione.

4. La Giunta regionale può rinviare i piani attuativi provinciali alle rispettive Province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all' art. 4, primo comma, lettera d) , e all'ultimo comma.

5. Il piano attuativo, con le necessarie modifiche, deve essere riadottato nel termine di trenta giorni dalla richiesta di riesame e, in mancanza di adeguamento, provvede la Giunta regionale d'ufficio.

6. Per ciascun intervento devono essere specificati:

a) gli obiettivi, il comparto produttivo, le fasce di qualificazione cui è finalizzato;

b) la tipologia e la durata dei corsi;

c) il soggetto titolare dell'attività formativa, specificando se trattasi di attività direttamente gestita o da realizzare in convenzione ai sensi dell' art. 8 ;

d) la quantità e le caratteristiche dell'utenza e la previsione di spesa complessiva.

7. Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla Giunta, contiene i piani attuativi annuali provinciali, nonchè le iniziative di cui all' art. 4, primo comma, lettera m) .

8. Il piano attuativo annuale regionale indica altresì le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità.

9. Il piano attuativo annuale regionale:

a) indica le iniziative da attuare direttamente ai sensi dell' art. 6, secondo comma ;

b) contiene i piani attuativi provinciali, di cui costituisce approvazione;

c) determina i finanziamenti per la costruzione, l'adeguamento o la trasformazione di strutture pubbliche e l'acquisizione di attrezzature per la formazione professionale;

d) individua la quota della somma complessiva da riservare per la realizzazione di eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento dell'approvazione del piano attuativo;

e) definisce l'ammontare dei contributi da erogarsi alle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, sulla base di specifici progetti di attività di promozione inerenti la formazione professionale, correlati alle esigenze di programmazione e coordinamento della Regione;

f) definisce l'ammontare dei contributi da erogarsi alle associazioni regionali ed agli altri enti e organismi che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano attuativo annuale.

10. Il piano attuativo annuale regionale ripartisce i finanziamenti tra gli interventi.

11. Il piano attuativo annuale regionale contiene l'elencazione degli interventi di formazione professionale approvati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, degli elementi di cui al comma sesto ed il relativo finanziamento.

12. Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla Giunta, è trasmesso al Consiglio regionale, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale.

13. La Giunta regionale, al fine di verificare, alla luce della normativa comunitaria e statale, il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'attività formativa, opera, ogni tre mesi, un accertamento sull'effettivo avvio degli interventi programmati.

14. In caso di un accertato mancato avvio di un intervento programmato, la Giunta regionale, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, assegna un termine per provvedere a tal fine, trascorso il quale procede in via surrogatoria ad attivare l'intervento stesso od altro sostitutivo

[66]
ARTICOLO 8

Modalità di attuazione delle attività di formazione professionale

[ 1. ] [67]

1. L'attuazione delle attività di formazione professionale comprese nel piano attuativo annuale, spetta alla Regione o alle Province, secondo le rispettive competenze. [68]

2.   [ ... ] [69]    Ai fini di cui al primo comma la Regione e le Province [70]  possono avvalersi, mediante convenzione, del concorso dell' Università , delle Scuole statali, degli Enti regionali o di altri Enti od Istituti specializzati, possono prendere altresì accordi e stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi per assicurarsi le prestazioni di personale particolarmente specializzato, nonchè per la realizzazione, mediante loro attrezzature e servizi, di periodi di tirocinio pratico o di specifiche esperienze operative, purchè non finalizzati a scopi di produzione aziendale o alla commercializzazione degli eventuali manufatti.

[ 3. ] [71]

3. Per la realizzazione delle attività formative, i soggetti di cui al primo comma , utilizzano le strutture pubbliche esistenti ed operano, ove necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale. Per le esigenze non soddisfatte, si avvalgono mediante convenzione, delle strutture di enti, associazioni e centri privati, con particolare riguardo a quelli che siano emanazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei lavoratori dipendenti o autonomi, degli imprenditori ovvero dei movimenti associativi di carattere cooperativo o con finalità formative e sociali, ed i quali concorrono alla realizzazione delle finalità della programmazione regionale in materia di formazione professionale. [72]

4. Per essere ammessi alla stipula delle convenzioni, i soggetti privati di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti e rispondere alle seguenti condizioni:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività ;

[ 5) ] [73]

5) Applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, avvalendosi ove possibile, di quello ricompreso nelle graduatorie di cui all' art. 19 /quinquies; [74]

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività ;

7) accettare il controllo della Regione anche mediante ispezioni sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sull' applicazione della convenzione;

8) garantire i diritti degli allievi ai sensi del successivo art. 15 .

4bis. I soggetti di cui al primo comma , possono stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi, ai sensi dell' art. 5, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . [75]

5. Nell' ambito dell' attuazione degli interventi formativi, i soggetti privati, d' intesa con la Regione, potranno accedere mediante convenzione alle strutture, ai servizi e alle attrezzature dell' Università , di scuole, di Enti od Istituti specializzati, ovvero di imprese e loro consorzi.

ARTICOLO 9

  [ ... ] [76]   Corsi di enti pubblici riconosciuti e non finanziati[77] 

[ 1. ] [78]

1. Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di formazione professionale, finanziati, organizzati e gestiti da enti pubblici, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all' art. 8, quarto comma punti 2 e 4 della presente legge, purchè conformi agli indirizzi della programmazione regionale. [79]

2. I soggetti interessati   [ ... ] [80]   entro il termine stabilito annualmente dalla Provincia competente, per il successivo anno formativo, devono avanzare richiesta[81]  , indicando, per ciascun corso, gli elementi previsti al terzo comma dell' art. 7 , nonchè l' ammontare della retta eventualmente richiesta agli allievi, i requisiti di ammissione e quelli del personale insegnante.

3. I corsi riconosciuti si concludono secondo le modalità di cui al successivo art. 14 .

4. La   [ ... ] [82]   Provincia[83]  può disporre con provvedimento normativo la revoca del riconoscimento qualora rilievi il venire meno dei requisiti richiesti o irregolarità nello svolgimento delle attività formative.

ARTICOLO 10

Assenso per attività formative volontarie

1. L' assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento delle attività volontarie di formazione professionale di cui all' art. 41, ultimo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , è concesso dalla   [ ... ] [84]   Provincia competente[85]  su richiesta degli Enti interessati, con le stesse procedure e alle condizioni previste nel precedente articolo.

[ ARTICOLO 11 ] [86]
ARTICOLO 11

Corsi privati riconosciuti e non finanziati

1. Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di formazione professionale, finanziati, organizzati e gestiti da soggetti privati, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all' art. 8, quarto comma , punti 2 e 4 della presente legge, purchè conformi agli indirizzi della programmazione regionale.

2. Le proposte per il riconoscimento debbono essere trasmesse alle Amministrazioni provinciali competenti, secondo le modalità e nei termini delle stesse disciplinati.

3. L'inserimento è accordato, sulla base della valutazione delle proposte formative, concernente in particolare:

a) le finalità e le motivazioni dell'iniziativa;

b) le modalità per l'ammissione degli allievi;

c) i programmi e contenuti didattici, i profili professionali, la durata e gli orari dei corsi;

d) gli elementi inerenti il personale docente e amministrativo preposto ai corsi, con particolare riguardo al possesso dei requisiti professionali relativi agli incarichi, riferiti ai singoli corsi, nonchè al rispetto delle norme contrattuali vigenti;

e) le assicurazioni stipulate a favore degli allievi;

f) le strutture e le attrezzature impiegate con planimetria dei locali e dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme di igiene e sicurezza;

g) il numero degli iscritti, nonchè i limiti minimi e massimi d'iscrizione per ciascun corso;

h) le previsioni di spesa, le quote d'iscrizione e ogni altro onere a carico dei partecipanti, nonchè i mezzi finanziari previsti per la copertura dei costi.

4. I corsi privati riconosciuti si concludono secondo le modalità di cui all' art. 14 .

5. I soggetti proponenti debbono impegnarsi a sottostare al controllo da parte delle amministrazioni competenti, che può effettuarsi anche mediante ispezioni.

6. Le Amministrazioni provinciali possono disporre, con provvedimento motivato, la revoca del riconoscimento, qualora rilevino il venir meno dei requisiti richiesti o la mancata attuazione, anche parziale, della proposta formativa oggetto del riconoscimento stesso.

[87]
ARTICOLO 12

Programmazione didattica

1. Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall' art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalità di organizzazione e di conclusione dei corsi, nonchè una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi tale da consentire in un ambito interdisciplinare, e nel rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, l' unitarietà tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

2. La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà conformarsi a criteri di polivalenza nell' ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, dell' esperienza professionale degli allievi, nonchè dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

[ 3. ] [88]

3. I criteri e le direttive in ordine alle tipologie ed alla organizzazione tecnico - didattica dei corsi di formazione professionale sono stabiliti dal programma pluriennale di cui all' art. 4 . [89]

[ 4. ] [90]

[ 5. ] [91]

ARTICOLO 13

Alternanza di studio e lavoro - Tirocinio

1. Le attività di formazione professionale rivolte ai lavoratori dipendenti al fine di consentire il conseguimento di un attestato di qualifica o di specializzazione, ovvero l' acquisizione di conoscenze utili all'elevazione della personalità , al miglioramento delle qualità professionali o al conseguimento di un titolo di studio, nonchè quelle rivolte agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , sono realizzate mediante l' alternanza della esperienza di lavoro con quella di studio, compiuta in orario di lavoro nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Gli interventi di cui all' art. 2, lett. d) della presente legge, specie se diretti alla creazione di manodopera qualificata con particolare riferimento alle attività artigianali di rilevante interesse storico - artistico, culturale e tradizionale, possono essere realizzati in tutto o in parte mediante esperienze di tirocinio pratico presso imprese o aziende artigiane, secondo le modalità e alle condizioni di cui al   [ ... ] [93]   programma pluriennale[94]  .

3.   [ ... ] [95]   I soggetti[96]  di cui al primo comma dell' art. 8 , sentite le rappresentanze sindacali di categoria, possono prendere accordi e stipulare convenzioni con categorie di datori di lavoro, singole imprese o aziende artigiane al fine di agevolare la realizzazione delle esperienze formative ai sensi dei precedenti commi.

4. La Regione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può disporre, nell' ambito dei   [ ... ] [97]   piani attuativi annuali[98]   e per il tramite delle Province[99]  , l' erogazione di provvidenze a favore degli allievi che subiscano riduzioni nella retribuzione in relazione ad esperienze formative basate sul part - time nonchè l'erogazione di contributi a favore delle imprese e delle aziende artigiane per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico, compiuti in orario di lavoro.

[92]
ARTICOLO 14

Prove finali e attestati

1. Agli allievi che abbiano partecipato regolarmente ai corsi  inseriti nel piano attuativo annuale[101]  viene rilasciata un attentato di frequenza.

2. I corsi diretti al conseguimento di qualifiche, specializzazioni o abilitazioni professionali si concludono tramite prove finali dirette all' accertamento dell'idoneità degli allievi ammessi a sostenerle, da svolgersi in conformità con i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e con le disposizioni di competenza dello Stato ai sensi dell' art. 18, primo comma, lett. a) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dell'art. 6, lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833  e di ogni altra analoga normativa statale di settore[102]  .

[ 3. ] [103]

3. Le prove finali si svolgono di fronte ad una commissione esaminatrice nominata dai soggetti di cui all' art. 8, primo comma , secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge  , ai sensi dell' art. 14, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ,[105]  in modo che sia assicurata comunque la presenza di almeno un rappresentante della Regione. [104]

4. Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato un attestato di qualifica o specializzazione, o un titolo di abilitazione professionale, validi ai fini dell' avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale ai sensi dell' art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845  , nonchè per l'esercizio delle professioni previste dalla legislazione regionale di settore nel rispetto delle norme di legge dello Stato[106]  .

5. I titoli di cui al precedente comma sono altresì validi, ai sensi dell' art. 11, primo comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 , ai fini della facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento e costituiscono titolo per l' ammissione ai pubblici concorsi.

6. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento, procede all' assunzione delle necessarie iniziative nei confronti degli organi competenti ai fini del riconoscimento degli attestati conseguiti all' estero da lavoratori italiani rientranti dall'emigrazione e dell' eventuale loro equiparazione alle qualifiche riconosciute nell' ordinamento nazionale.

ARTICOLO 15

Diritti degli allievi

[ 1. ] [107]

1. Alle iniziative di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini italiani e comunitari nonchè extracomunitari di cui alla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e alla legislazione regionale di attuazione e gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti, in possesso dei requisiti specificati per ciascun tipo di intervento e nei limiti dei posti disponibili. [108]

2. L' accesso ai corsi per i quali sia prevista una limitazione delle iscrizioni è determinato sulla base di una graduatoria degli aspiranti, predisposta dal soggetto attuatore dell' iniziativa formativa secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. L' iscrizione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attività formativa, salvo i corsi di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11, sono gratuiti; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti e i materiali didattici necessari per lo svolgimento dell' attività formativa e sono altresì erogati  , compatibilmente con le risorse disponibili,[109]  i servizi previsti dall' art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 .

4. Il   [ ... ] [110]   piano attuativo annuale[111]  determina i casi e le modalità con cui potranno essere attribuite agli allievi particolari provvidenze o indennità di frequenza.

5. Ai partecipanti è inoltre garantita l' assicurazione contro gli infortuni che si verifichino durante lo svolgimento delle attività didattiche, culturali o ricreative connesse all' esperienza formativa.

6. I contenuti dei diversi tipi di corso e le modalità di accesso ai corsi stessi sono determinati in modo da impedire qualsiasi forma di discriminazione tra gli allievi, basata sul sesso.

7. Per gli allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, gli enti gestori assumono tutte le iniziative idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche da attuarsi a cura della competente autorità scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo di studio.

ARTICOLO 16

Controllo sociale delle attività

1. Il controllo sociale della gestione delle attività di formazione professionale di norma è assicurato da parte di ciascun ente gestore attraverso la costituzione di un apposito comitato composto da rappresentanti dell' ente gestore e degli enti locali competenti per territorio, delle organizzazioni sindacali, delle categorie imprenditoriali interessate, del personale docente e non docente e degli allievi, integrato, a seconda dei casi, da esperti competenti per materia.

2. Tale comitato:

a) collabora alla programmazione, organizzazione e coordinamento delle proposte formative;

b) fa proposte per la formulazione dei programmi didattici;

c) concorre alla gestione delle attività formative secondo le norme stabilite nella presente legge e nel regolamento per la sua attuazione.

3. Gli enti gestori garantiscono altresì agli allievi e ai docenti l' esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di innovazione e sperimentazione didattica.

TITOLO III

Personale della formazione professionale

[ ARTICOLO 17 ] [112]
[ ARTICOLO 17 ] [113]
ARTICOLO 17

Modifica profili professionali del contingente del personale per la formazione professionale

1. Il mutamento del profilo professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, è consentito, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , sulla base delle mansioni svolte ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 33 o previa riqualificazione professionale e verifica della idoneità alle mansioni.

[118]
ARTICOLO 18

Prestazioni professionali

1. Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l' insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione tecnico - scientifica, i soggetti che svolgono corsi di formazione professionale   [ ... ] [119]   finanziati dal piano attuativo annuale[120]  possono ricorrere a collaboratori didattici o ad esperti che non risultino inclusi nelle graduatorie di cui al precedente articolo.

[ 2. ] [121]

[ ARTICOLO 19 ] [122]
[ ARTICOLO 19 ] [123]
ARTICOLO 19

Integrazione e sostituzione tabella allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1

1. La tabella C, allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1 , è integrata con i profili professionali contenuti nella allegata tabella A.

[127]
[ ARTICOLO 19/bis ] [128]
ARTICOLO 19/bis

Personale docente

1. Per lo svolgimento delle attività formative, le Province, fatto salvo quanto previsto dall' art. 8 , si avvalgono di personale docente del ruolo regionale assegnato funzionalmente dalla Giunta regionale sulla base del piano attuativo annuale delle attività di formazione professionale.

2. La Giunta regionale, anno per anno, delibera, anche sulla base delle richieste degli Enti delegati, la messa a disposizione del personale inserito nel contingente di cui al successivo art. 19 / quater.

[129]
[ ARTICOLO 19/ter ] [130]
ARTICOLO 19/ter

Diversa utilizzazione del personale docente.

1. La Regione e le Province utilizzano il personale docente della formazione professionale, prioritariamente per le attività didattiche connesse con l'attuazione degli interventi formativi.

2. Oltre che per le attività di cui al comma 1 il personale docente di cui all' art. 19 / bis può essere utilizzato:

a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;

b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale e di educazione permanente;

c) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attività previste dalla presente legge, nonchè per il rafforzamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro e delle professioni;

d) per la progettazione di nuovi curricola professionali e per la divulgazione e socializzazione delle esperienze;

e) per lo svolgimento di attività istituzionali o di funzioni delegate o subdelegate.

[131]
[ ARTICOLO 19/quater ] [132]
ARTICOLO 19/quater

Contingente organico della formazione professionale.

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina, ai sensi dell' art. 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27 , il contingente organico, distinto per qualifiche e profili professionali, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni delegate, disponendo altresì il riequilibrio tra i profili professionali di insegnante tecnico pratico e docente per le esigenze del nuovo sistema formativo.

2. A seguito del riequilibrio di cui al precedente comma, i posti di docente che risultano non coperti dal personale del ruolo regionale di corrispondente qualifica funzionale e profilo professionale, sono messi a concorso per titoli ed esami. Il concorso è riservato ai dipendenti di ruolo inquadrati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con il profilo di insegnante tecnico pratico.

3. La Giunta regionale dispone, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, il trasferimento del personale con specifico profilo professionale alle Province, che provvedono all'inquadramento nei propri ruoli del personale medesimo.

4. Per effetto di quanto previsto ai commi 2 e 3, la Regione provvede alla conseguente riduzione della propria pianta organica.

[135]
[ ARTICOLO 19/quinquies ] [136]
ARTICOLO 19/quinquies

Graduatorie provinciali.

1. In relazione alle sole esigenze didattiche non soddisfatte attraverso l'utilizzazione delle professionalità del personale di cui all' art. 19 / bis, le province istituiscono annualmente specifiche graduatorie provinciali degli aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, da utilizzare per incarichi frazionati in uno o più periodi, all'interno dell'anno formativo, nonchè per la sostituzione di personale in servizio.

2. A tutto il personale di cui al comma 1 , si applica il trattamento economico e giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

[139]
[ ARTICOLO 19/sexies ] [140]
ARTICOLO 19/sexies

Aggiornamento ricorrente degli operatori della formazione professionale.

1. Tutti gli operatori della formazione professionale sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzate nell'ambito delle attività previste dal programma pluriennale.

[149]
[ ARTICOLO 19/septies ] [150]
[ ARTICOLO 20 ] [151]
[ ARTICOLO 20 ] [152]
  [ ... ] [153]   TITOLO IV[154] 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

[ ARTICOLO 21 ] [155]
ARTICOLO 21

Piano attuativo annuale degli interventi per l'orientamento professionale.

1. Il piano attuativo annuale regionale delle attività di orientamento professionale contiene le iniziative di cui all'art. 2, lettera i), nonchè gli indirizzi, concordati con i consigli scolastici distrettuali per programmi unitari di orientamento scolastico e professionale da realizzarsi congiuntamente nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Ciascuna Provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di cui al primo comma, lettera d), ed ultimo comma dell' art. 4 , nonchè sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all'ultimo comma dell' art. 3 , adotta il piano attuativo annuale provinciale delle attività di orientamento professionale da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, sulla base del quale la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.

3. I piani attuativi provinciali delle attività di orientamento professionale sono inoltrati alla Giunta regionale secondo quanto previsto dall' art. 7, secondo comma .

4. I piani attuativi provinciali devono indicare, in ordine di priorità , tutti gli interventi di orientamento professionale da realizzarsi nell'anno formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione di fondi comunitari.

5. La Giunta regionale può rinviare i piani attuativi provinciali alle rispettive Province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all' art. 4, primo comma, lettera d) , e ultimo comma.

6. La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative di interesse regionale, nel campo dell'orientamento professionale.

7. Il piano attuativo annuale, elaborato in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, di cui all' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 40 , è teso a:

a) organizzare servizi per la diffusione di informazioni circa le tendenze del mercato del lavoro e i bisogni di competenze professionali che provengono dal territorio, rivolti agli allievi della scuola secondaria e dell'università , agli insegnanti, agli organi collegiali della scuola, ai genitori, nonchè ai lavoratori, a operatori economici, alle organizzazioni sociali e alle associazioni con finalità formative e sociali;

b) promuovere iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonchè la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti al perseguimento delle finalità dell'orientamento professionale, da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 3, primo comma, lettera n) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ;

c) determinare il finanziamento dei servizi e delle iniziative di cui al presente articolo, nonchè la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione di interventi non prevedibili al momento dell'approvazione del piano attuativo.

8. La Giunta regionale approva il piano attuativo regionale annuale per le attività di orientamento professionale che contiene i piani attuativi provinciali e le iniziative di cui al comma 6 .

9. Il piano attuativo regionale annuale, non appena approvato dalla Giunta, è trasmesso al Consiglio regionale, insieme ad una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale.

[168]
[ ARTICOLO 22 ] [169]
ARTICOLO 22

Modalità di attuazione

1. I servizi e gli interventi per l'orientamento professionale, sono organizzati e attuati dalle Province anche in collaborazione con i Comuni.

2. Per l'attuazione dei servizi per l'orientamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 operano d'intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, secondo le modalità concordate con i Consigli scolastici distrettuali.

3. I servizi per l'orientamento professionale a livello universitario, sono realizzati dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

4. Le attività di orientamento professionale saranno realizzate avvalendosi delle strutture e dei servizi pubblici messi a disposizione dai singoli enti, nonchè del personale regionale individuato ai sensi dell' art. 19 / ter

[176]
  [ ... ] [177]   TITOLO V[178] 

PROMOZIONE EDUCATIVA ED EDUCAZIONE PERMANENTE

[ ARTICOLO 23 ] [179]
ARTICOLO 23

Piano attuativo annuale degli interventi di promozione educativa ed educazione permanente

1. Le iniziative di promozione educativa ed educazione permanente della popolazione, di cui all'art. 2, lettera l), sono programmate con particolare riferimento all'informazione sociale ed economica, ai consumi, all'educazione sanitaria, alla tutela dell'ambiente, alla conoscenza del patrimonio storico ed artistico, alla qualità della vita, alla partecipazione nei servizi e alle attività del tempo libero, favorendone l'integrazione e il coordinamento con le altre attività culturali, il sistema scolastico e le attività di formazione professionale.

2. Il piano attuativo regionale ed i piani attuativi provinciali per le attività di educazione permanente sono approvati secondo le procedure previste per quelli relativi alle attività di formazione professionale.

3. Ciascuna Provincia adotta il piano attuativo annuale delle iniziative e favorisce le intese necessarie alla loro realizzazione, assicurando una corretta ed equilibrata diffusione tra gli strati e le categorie sociali presenti sul territorio regionale.

4. Il piano attuativo annuale regionale promuove iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonchè la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, lettera l), della presente legge.

5. Il piano attuativo annuale regionale determina il finanziamento delle iniziative, nonchè la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione di interventi non prevedibili al momento della sua approvazione

[192]
[ ARTICOLO 24 ] [193]
ARTICOLO 24

Attuazione delle iniziative

1. Per l'attuazione delle attività di promozione educativa ed educazione permanente, i soggetti di cui all' art. 8, primo comma , possono avvalersi di soggetti pubblici e privati, definendo i relativi rapporti con apposita convenzione.

2. Per la realizzazione, il finanziamento e la rendicontazione delle iniziative contenute nel piano attuativo annuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'attività di formazione professionale, secondo le modalità , i criteri e le procedure disciplinati con atti delle Province.

[198]
  [ ... ] [199]   TITOLO VI[200] 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 25

Regolamento di attuazione

1. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone all' approvazione del Consiglio un regolamento attuativo delle competenze amministrative, organizzative e contabili derivanti dall' esercizio delle funzioni in essa previste.

2. In particolare, con il regolamento di cui al comma precedente sono disciplinati:

1) gli ordinamenti didattici ed i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi e delle altre iniziative;

2) i requisiti, le modalità , i contenuti, le procedure di finanziamento delle convenzioni previste dai precedenti artt. 8 e 13;

3) le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento, l' assenso o la presa d' atto dei corsi;

4) la tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalità per l' iscrizione e la frequenza;

5) la composizione delle commissioni di esame, di cui al precedente art. 14, terzo comma , le modalità di designazione e i requisiti dei componenti, nonchè le caratteristiche dei titoli da rilasciarsi al termine dei corsi;

6) la composizione e le modalità di designazione dei comitati di gestione di cui all' art. 16 ;

7) le modalità , i criteri e le procedure per la tenuta e l' aggiornamento delle graduatorie regionali di cui agli artt. 17 e 19 e per l' utilizzazione del personale in esse compreso;

8) i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione amministrativa delle attività previste nei   [ ... ] [201]   piani attuativi annuali[202]  .

ARTICOLO 26

Finanziamento

1. All' onere per l' attuazione della presente legge, il cui importo sarà determinato annualmente a norma dell' art. 5, secondo comma, della legge di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 sulla base dei piani predisposti ai sensi dei precedenti artt. 4- 7- 21 e 23, si farà fronte con i fondi recati dagli artt. 22- 24- 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , dall' art. 8, lett. d) della legge 9 maggio 1975, n. 153 , dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 , con i contributi provenienti dal Consiglio delle Comunità Europee ai sensi della decisione 1 febbraio 1971 , e successive modificazioni, nonchè , per quanto riguarda il personale del servizio sanitario regionale, con quote del Fondo sanitario regionale di cui all' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

[ 2. ] [203]

[ 2. ] [204]

ARTICOLO 27

Norme transitorie

1. Fino all' entrata in vigore della legge prevista dal secondo comma dell' art. 5 , le funzioni amministrative di cui al primo comma dello stesso articolo, sono esercitate dai Consorzi comprensoriali di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , nonchè dalle Comunità montane che, per coincidenza di limiti territoriali, ne abbiano assunto le funzioni. Laddove i Consorzi non risultino istituiti, le funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale di concerto con i Comuni dei comprensori interessati.

2. Le funzioni relative all' organizzazione e gestione degli interventi di formazione in materia di agricoltura e foreste sono esercitate dalle Comunità montane e direttamente dai Comuni, qualora il relativo territorio non ricade nell' ambito di competenza di alcuna Comunità montana.

3. Fino all' entrata in vigore del regolamento di cui all' art. 25 , le attività formative previste nei piani approvati dal Consiglio regionale sono gestite e concluse secondo le normative e i criteri adottati dalla Regione prima dell' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 28

Abrogazioni e rinvii

1. Sono abrogate le leggi regionali 25 agosto 1978, n. 47 ; 31 maggio 1977, n. 23 ; 4 marzo 1980, n. 16 .

2. Sono altresì abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge concernenti le attività di formazione professionale.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge - quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 ottobre 1981

Vice Presidente Malizia


ALLEGATI:
-

TABELLE - OMISSIS

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[15] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[16] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[17] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[26] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[33] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[34] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[35] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[36] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[37] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[38] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[41] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 1999, n. 3.

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 1999, n. 3.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 1999, n. 3.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 97 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 1999, n. 3.

[48] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[49] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Abrogazione da: Articolo 129 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 marzo 1999, n. 3.

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[53] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[56] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[57] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[64] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[65] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[69] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[73] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[75] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 5 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[76] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[82] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[87] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[88] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[90] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[91] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[92] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 17 settembre 2013, n. 17.

[93] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[95] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[97] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[99] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 17 settembre 2013, n. 17.

[101] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[102] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[103] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[105] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.

[106] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[107] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[109] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[110] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[111] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[112] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[113] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[114] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[116] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[117] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[118] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[121] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[122] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[123] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[124] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 12 marzo 1984, n. 16.

[125] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 12 marzo 1984, n. 16. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[126] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[127] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[128] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[129] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[130] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[132] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[133] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[134] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[135] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[136] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[137] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[138] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[140] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[141] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[142] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[143] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[144] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[145] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[146] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[147] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[148] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.

[149] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[150] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[151] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[152] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Abrogazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[153] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[154] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[155] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[156] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[157] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[158] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[159] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[160] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[161] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[162] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[164] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[165] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[166] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[167] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[168] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[169] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[170] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[172] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[173] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[174] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[175] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[176] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[177] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[178] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[179] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[180] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[181] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[182] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[183] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[184] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[185] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[186] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[187] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[188] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[189] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[190] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[191] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[192] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[193] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[194] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[195] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[196] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[197] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[198] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[199] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[200] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 4 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[201] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[202] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 28 maggio 1991, n. 14.

[203] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30.

[204] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 11 agosto 1983, n. 30. - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 6 legge Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 33.