Date di vigenza

05/12/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/12/1973
26/05/1974 modifica mostra documento vigente dal 26/05/1974
30/01/1975 modifica mostra documento vigente dal 30/01/1975
16/02/1995 modifica mostra documento vigente dal 16/02/1995
19/02/2009 abrogazione mostra documento vigente dal 19/02/2009

Documento vigente dal 16/02/1995

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 novembre 1973 ,n. 40
Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 39 del 20/11/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In conformità a quanto previsto dall' art. 5 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 , la Regione contribuisce al finanziamento dei programmi di attività della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria che siano coerenti con l' art. 3 della richiamata legge, con lo Statuto della Regione e con la programmazione regionale.

2. A tal fine è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.950 milioni così ripartita:
 
lire 950 milioni per l'anno 1973;
 
lire 1.000 milioni per l'anno 1974.

[ ARTICOLO 2 ] [7]
ARTICOLO 3

1. La Società è tenuta a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario il rendiconto relativo alle operazioni effettuate.

2. Un capitolo delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori previste dall' art. 6 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 , dovrà contenere l'illustrazione delle attività svolte in attuazione dei programmi di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 4

1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre - alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso non superiore al 9 per cento - con le Banche e con gli Istituti a ciò abilitati, un mutuo di nette lire 1.950 milioni da ammortizzare in venticinque anni.

2. Le somme ricavate dal mutuo saranno iscritte nel bilancio degli esercizi 1973 e 1974, nella parte entrata, al cap. 90 " Mutui" e corrispondentemente, nella parte uscita, al cap. 459, di nuova istituzione, denominato " Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria".

3. L'onere annuale derivante alla Regione per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo - da vincolare specificatamente a favore dell'Istituto mutuante - è calcolato in lire 198.522.200 e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 471.

[ 4. ] [8]

4. All?onere medesimo si farà fronte per l?anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio. [9]

ARTICOLO 5

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell' Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.

2. L' onere derivante alla Regione - calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è stabilito in lire 5.850.000 per l' anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472 denominato «Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi».

3. Alla spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di lire 5.850.000 dallo stanziamento del cap. 312 «Fondo di riserva per le spese impreviste», del bilancio relativo all' esercizio 1974

[10]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 novembre 1973

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 gennaio 2009, n. 1.

[7] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 1995, n. 2.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 23 gennaio 1975, n. 8.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 23 gennaio 1975, n. 8.

[10] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 maggio 1974, n. 35.