Date di vigenza

22/08/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/08/1972
05/09/1972 modifica mostra documento vigente dal 05/09/1972
30/03/1995 modifica mostra documento vigente dal 30/03/1995
05/07/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 05/07/2014

Documento vigente dal 30/03/1995

Regione Umbria
Legge regionale 18 agosto 1972 , n. 17
Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 21/08/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Sino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di fiere e mercati elencate dall' art. 1 e seguenti del DPR 15 gennaio 1972, n. 7 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1. - delibera in ordine alle attività di promozione ed all' esercizio dell' iniziativa per il riconoscimento di nuovi enti per l' organizzazione di fiere nazionali e internazionali;

[ 2. - ] [6]

[ 3. - ] [7]

[ 4. - ] [8]

5. - emana i regolamenti tipo per i mercati all' ingrosso e, ove ciò si renda necessario, dispone l' introduzione di nuove norme e modifiche, non previste dai regolamenti tipo, nei regolamenti di mercato;

[ 6. - ] [9]

  [ ... ] [10]   6.[11]  - determina i criteri per l' istituzione dei mercati all' ingrosso sulla base del programma economico regionale.

ARTICOLO 3

Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

ARTICOLO 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 agosto 1972

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 90 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 13 giugno 2014, n. 10.

[6] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 2 Lettera c legge Regione Umbria 21 marzo 1995, n. 11.

[7] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 2 Lettera c legge Regione Umbria 21 marzo 1995, n. 11.

[8] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 2 Lettera c legge Regione Umbria 21 marzo 1995, n. 11.

[9] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1972, n. 18.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1972, n. 18.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1972, n. 18.