ARTICOLO 1
Denominazione e scopo.
1.
La Regione Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata CRUED SpA da attuarsi mediante trasformazione del già esistente CRUED.
2.
La Società, nell'ambito della programmazione regionale e del territorio regionale, si propone di contribuire al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e della gestione dell'Amministrazione pubblica e privata mediante l'automazione delle procedure e la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori, nel quadro del SIRP (Sistema informativo regionale per la programmazione), di un sistema integrato di informazioni e di dati di base e la diffusione di una coscienza di una informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico.
[7]
ARTICOLO 2
Oggetto sociale.
1.
La Società ha per oggetto le prestazioni di servizi di elaborazione automatica di dati, nonchè tutti i servizi connessi allo sviluppo della cibernetica, dell'informatica, della telematica e di tutte le tecniche e gli strumenti connessi alla elaborazione e alla diffusione dei dati, compresa l'assistenza e la formazione di base e specialistica in informatica organizzazione e tecnologie avanzate.
ARTICOLO 3
Partecipanti.
1.
Alla Società partecipano la Regione dell'Umbria e Enti territoriali; essa è inoltre aperta alla partecipazione di altri Enti pubblici, aziende a partecipazione pubblica, aziende private, aziende ed istituti di credito.
[12]
ARTICOLO 4
Partecipazione della Regione.
1.
Per la costituzione della Società dovranno essere osservate le seguenti condizioni:
a)
la Regione e gli Enti pubblici assumono e mantengono nella Società una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;
b)
nell'ambito della maggioranza di cui alla
precedente lett. a)
spetta alla Regione dell'Umbria una partecipazione azionaria non inferiore al 35 per cento del capitale sociale;
[ c) ]
[16]
c)
la Regione e gli enti pubblici soci nominano, ai sensi dell'
art. 2458 del Codice civile
, un numero di amministratori e sindaci proporzionale alle rispettive partecipazioni azionarie, di cui due amministratori e due sindaci di nomina regionale. Gli amministratori sono nominati dalla Giunta regionale, i sindaci dal Consiglio regionale con voto limitato.
[17]
d)
il Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Amministratore delegato ove sia nominato, nonchè il Presidente del collegio sindacale debbono essere scelti tra rappresentanti degli Enti pubblici di cui alla
precedente lett. c)
.
[15]
ARTICOLO 5
Costituzione.
1.
La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.
ARTICOLO 6
Direttive per gli organi esecutivi regionali.
1.
La Giunta regionale e il suo Presidente cureranno, altresì, che la costituenda società si avvalga inizialmente del personale attualmente dipendente dal CRUED con il rispetto di tutti i diritti acquisiti dallo stesso.
ARTICOLO 7
Concorso della Regione alla costituzione della società e finanziamento della stessa.
1.
La Regione concorre alla costituzione della società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 100 milioni.
2.
Lo stanziamento necessario sarà iscritto, in termini di competenza e di cassa, al cap. 6550 del bilancio regionale 1984, la cui denominazione è così modificata: "
Partecipazione della Regione Umbria al Centro regionale umbro elaborazione dati SpA
".
3.
All'onere di cui al
primo comma
si farà fronte con l'apposito stanziamento che verrà iscritto sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio suddetto le conseguenti variazioni a norma dell'
art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.