Date di vigenza

03/05/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/05/1984
01/08/1996 modifica mostra documento vigente dal 01/08/1996
31/12/1998 modifica mostra documento vigente dal 31/12/1998
31/03/2007 modifica mostra documento vigente dal 31/03/2007
01/05/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 01/05/2014

Documento vigente dal 01/08/1996

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 aprile 1984 ,n. 19
Istituzione della SpA denominata "CRUED SpA" mediante trasformazione del CRUED.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 27 del 18/04/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Denominazione e scopo.

1. La Regione Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata CRUED SpA da attuarsi mediante trasformazione del già esistente CRUED.

2. La Società, nell'ambito della programmazione regionale e del territorio regionale, si propone di contribuire al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e della gestione dell'Amministrazione pubblica e privata mediante l'automazione delle procedure e la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori, nel quadro del SIRP (Sistema informativo regionale per la programmazione), di un sistema integrato di informazioni e di dati di base e la diffusione di una coscienza di una informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico. [7]

ARTICOLO 2

Oggetto sociale.

1. La Società ha per oggetto le prestazioni di servizi di elaborazione automatica di dati, nonchè tutti i servizi connessi allo sviluppo della cibernetica, dell'informatica, della telematica e di tutte le tecniche e gli strumenti connessi alla elaborazione e alla diffusione dei dati, compresa l'assistenza e la formazione di base e specialistica in informatica organizzazione e tecnologie avanzate.   

ARTICOLO 3

Partecipanti.

1. Alla Società partecipano la Regione dell'Umbria e Enti territoriali; essa è inoltre aperta alla partecipazione di altri Enti pubblici, aziende a partecipazione pubblica, aziende private, aziende ed istituti di credito.

[12]
ARTICOLO 4

Partecipazione della Regione.

1. Per la costituzione della Società dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

a) la Regione e gli Enti pubblici assumono e mantengono nella Società una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;

b) nell'ambito della maggioranza di cui alla precedente lett. a) spetta alla Regione dell'Umbria una partecipazione azionaria non inferiore al 35 per cento del capitale sociale;

[ c) ] [16]

c) la Regione e gli enti pubblici soci nominano, ai sensi dell' art. 2458 del Codice civile , un numero di amministratori e sindaci proporzionale alle rispettive partecipazioni azionarie, di cui due amministratori e due sindaci di nomina regionale. Gli amministratori sono nominati dalla Giunta regionale, i sindaci dal Consiglio regionale con voto limitato. [17]

d) il Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Amministratore delegato ove sia nominato, nonchè il Presidente del collegio sindacale debbono essere scelti tra rappresentanti degli Enti pubblici di cui alla precedente lett. c) .

[15]
ARTICOLO 5

Costituzione.

1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.

ARTICOLO 6

Direttive per gli organi esecutivi regionali.

1. La Giunta regionale e il suo Presidente cureranno, altresì, che la costituenda società si avvalga inizialmente del personale attualmente dipendente dal CRUED con il rispetto di tutti i diritti acquisiti dallo stesso.

ARTICOLO 7

Concorso della Regione alla costituzione della società e finanziamento della stessa.

1. La Regione concorre alla costituzione della società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 100 milioni.

2. Lo stanziamento necessario sarà iscritto, in termini di competenza e di cassa, al cap. 6550 del bilancio regionale 1984, la cui denominazione è così modificata: " Partecipazione della Regione Umbria al Centro regionale umbro elaborazione dati SpA ".

3. All'onere di cui al primo comma si farà fronte con l'apposito stanziamento che verrà iscritto sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio suddetto le conseguenti variazioni a norma dell' art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 aprile 1984

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 29 aprile 2014, n. 9.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.

[9] - Abrogazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.

[10] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.

[11] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.

[14] - Abrogazione da: Articolo 8 Comma 4 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 luglio 1996, n. 15.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 luglio 1996, n. 15.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 5 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 5 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.