Documento vigente dal 31/12/1998
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
11 aprile 1984
,n.
19
Istituzione della SpA denominata "CRUED SpA" mediante trasformazione del CRUED.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
27 del
18/04/1984
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Denominazione e scopo.
1.
La Regione Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata CRUED SpA da attuarsi mediante trasformazione del già esistente CRUED.
[ 2. ]
[7]
2.
La società si propone di contribuire al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e della gestione dell'Amministrazione pubblica
e privata[9]
mediante l'automazione delle procedure e la realizzazione di sistemi integrati informatici sul territorio regionale al fine di favorire uno sviluppo sociale e tecnologico dell'intera regione.
[8]
ARTICOLO 2
Oggetto sociale.
1.
La Società ha per oggetto le prestazioni di servizi di elaborazione automatica di dati, nonchè tutti i servizi connessi allo sviluppo della cibernetica, dell'informatica, della telematica e di tutte le tecniche e gli strumenti connessi alla elaborazione e alla diffusione dei dati, compresa l'assistenza e la formazione di base e specialistica in informatica organizzazione e tecnologie avanzate.
ARTICOLO 3
Partecipanti.
1.
Alla Società partecipano la Regione dell'Umbria, gli enti locali territoriali, gli enti pubblici
, le aziende a partecipazione pubblica, le aziende private, le aziende e le istituzioni bancarie.[14]
[13]
ARTICOLO 4
Partecipazione della Regione.
1.
La Regione partecipa alla Società a condizione che dallo
Statuto
risulti quanto segue:
a)
la Regione mantiene nella Società una partecipazione comunque non inferiore al 20% del capitale sociale;
b)
la Regione e gli altri enti pubblici soci nominano, ai sensi dell'
art. 2458 c.c.
, un numero di Amministratori non inferiore ai 3/7 dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
c)
la Regione nomina i 2/3 dei membri del Collegio Sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente;
d)
un componente del Comitato esecutivo, se previsto, dovrà essere scelto tra gli Amministratori di nomina regionale.
[18]
ARTICOLO 5
Costituzione.
1.
La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.
ARTICOLO 6
Direttive per gli organi esecutivi regionali.
1.
La Giunta regionale e il suo Presidente cureranno, altresì, che la costituenda società si avvalga inizialmente del personale attualmente dipendente dal CRUED con il rispetto di tutti i diritti acquisiti dallo stesso.
ARTICOLO 7
Concorso della Regione alla costituzione della società e finanziamento della stessa.
1.
La Regione concorre alla costituzione della società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 100 milioni.
2.
Lo stanziamento necessario sarà iscritto, in termini di competenza e di cassa, al cap. 6550 del bilancio regionale 1984, la cui denominazione è così modificata: "
Partecipazione della Regione Umbria al Centro regionale umbro elaborazione dati SpA
".
3.
All'onere di cui al
primo comma
si farà fronte con l'apposito stanziamento che verrà iscritto sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio suddetto le conseguenti variazioni a norma dell'
art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 11 aprile 1984
Marri
[1]
Note sulla vigenza
[1] -
Abrogazione
da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 29 aprile 2014, n. 9.
[7] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.
[8] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.
[9] -
Abrogazione
da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.
[10] -
Integrazione
da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.
[11] -
Integrazione
da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.
[12] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.
[13] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.
[14] -
Abrogazione
da: Articolo 8 Comma 4 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.
[15] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.
[16] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 luglio 1996, n. 15.
[17] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 luglio 1996, n. 15.
[18] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 5 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.
[19] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 Comma 5 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.