Art. 1.
Oggetto
1.
Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca nelle acque interne della regione Umbria, ai sensi della
legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Classificazione delle acque pubbliche
1.
Ai sensi dell'
art. 5 della L.R. 44/1998
sono acque principali i seguenti corpi idrici:
a)
lago Trasimeno;
b)
lago di Piediluco;
c)
bacino idroelettrico di Alviano;
d)
bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.
2.
Le acque secondarie si suddividono nelle categorie A e B.
3.
Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.
4.
Tutte le acque secondarie non rientranti nella categoria A sono classificate di categoria B.
Art. 3.
Elenco degli attrezzi consentiti e delle modalità per l'esercizio della pesca professionale nelle acque principali
1.
Gli attrezzi di pesca vanno segnalati e contrassegnati in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario.
2.
Ai fini del
comma 1
ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con modalità determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo.
3.
Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi preposti alla vigilanza.
4.
Nei giorni festivi e prefestivi, nelle zone destinate a campi di gara, gli attrezzi fissi e gli attrezzi mobili di larga cattura vanno installati rispettivamente a non meno di cinquanta metri e centocinquanta metri dalla riva.
5.
Nelle zone individuate dalle province per la pesca notturna alla carpa è vietato installare reti a meno di duecento metri dalla riva.
6.
Gli attrezzi consentiti e le modalità per l'esercizio della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella tabella B allegata al presente regolamento.
7.
Il pescatore di professione è tenuto a effettuare una costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima consentita od in periodo di divieto.
Art. 4.
Elenco degli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica
1.
Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento.
Art. 5
Pesca con apparecchi elettrici
1.
La provincia può concedere, per scopo di studio o per interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela del patrimonio ittiofaunistico, autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica.
2.
Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna.
Art. 6.
Modalità di pesca
1.
Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali.
2.
Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o due ancorette, con l'uso di esche artificiali.
3.
Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l'uso e la detenzione di uova di salmonidi.
4.
Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la pesca con due canne.
5.
Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri.
6.
Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza.
7.
L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.
8.
La pesca con il sistema della "bottata" o "a scaccio" è vietata.
Art. 7.
Tesserini di pesca
1.
Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, nei corsi d'acqua indicati dalle province la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca di cui all'
articolo 28 della L.R. 44/1998
muniti di apposito tesserino, previsto dall'
art. 31 della L.R. 44/1998
rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da soggetti da questa delegati.
2.
Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile ed a durata annuale.
3.
Nel tesserino per le specie previste sono registrati immediatamente ed in maniera indelebile:
a)
la data di uscita di pesca;
b)
gli esemplari catturati;
c)
il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura;
d)
eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di pesca.
4.
Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca.
5.
Il tesserino è rilasciato previo versamento di L. 10.000 a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione connesse al tesserino stesso. L'utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalle province, di intesa con le associazioni piscatorie.
6.
Il tesserino deve essere riconsegnato secondo le modalità definite dalle province.
Art. 8.
Orario di pesca
1.
In tutte le acque della regione ai possessori di licenza di tipo B è consentita la pesca dall'alba ad un'ora dopo il tramonto, ad eccezione della pesca all'anguilla ed al pesce gatto, che è consentita nelle acque elencate nella tabella D allegata al presente regolamento, fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.
2.
Nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.
Art. 9.
Epoche di divieto di pesca e limiti di misura e di cattura dei pesci e anfibi
1.
Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza minima nonché i limiti di cattura giornalieri dei pesci e degli anfibi sono indicati nella tabella E allegata al presente regolamento.
2.
Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie:
a)
gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes italicus);
b)
scazzone (Cottus gobio);
c)
lampreda (Lampetra planeri);
d)
ghiozzo di fiume (Padogobius nigricans);
e)
spinarello (Gasterosteus aculeatus);
f)
granchio di fiume (Potamon edule).
3.
L'amministrazione provinciale territorialmente competente può effettuare o autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi scientifici, a fini di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie infestanti. Le amministrazioni provinciali possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate specie in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.
4.
I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e per i possessori di licenza di tipo B, anche nelle acque principali.
5.
È consentita la pesca del gamberetto del Trasimeno (Palaemonetes antennarius) per i soli fini dell'innesco sia per la pesca professionale che dilettantistica.
6.
È consentita la pesca con uso di pescetto vivo esclusivamente appartenente alle specie vairone, scardola, rovella, alborella e persico sole.
7.
Nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno, per le specie barbo e cavedano, vige nelle acque correnti l'obbligo di rilascio immediato o in alternativa la detenzione temporanea in nasse con almeno cinque anelli del diametro minimo di 28 centimetri e la reimmissione del pesce catturato al termine dell'attività piscatoria.
8.
La detenzione temporanea di barbi e cavedani in vivo, con le modalità indicate al
comma 7
, è consentita tutto l'anno anche per pesci di lunghezza inferiore ai limiti previsti nella allegata tabella E.
9.
La cattura delle rane è consentita soltanto con l'uso della lenza armata anche con amo, o ancoretta, ed è considerata attività di pesca.
10.
È vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti alla specie siluro (Silurus glanis).
11.
Durante le manifestazioni di pesca agonistica è fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini con almeno cinque anelli. L'obbligo non vige nei confronti delle specie trota fario e trota iridea.
Art. 10.
Modalità di misura
1.
La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra l'estremità del muso a bocca chiusa e l'estremità della pinna caudale.
2.
La misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
Art. 11.
Impianti di acquacoltura
1.
Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra l'interessato deve presentare apposita domanda di concessione edilizia al comune, contenente la seguente documentazione:
a)
le generalità del titolare della acquacoltura;
b)
la località ove è ubicata l'acquacoltura;
c)
la superficie del terreno sommerso espresso in ettari;
d)
la planimetria dell'area in scala 1:25.000 e mappa catastale in scala 1:2000 con l'indicazione delle particelle interessate dall'impianto e dalle vasche e il disegno tecnico progettuale delle strutture in scala 1:100;
e)
gli accorgimenti tecnici che si intende adottare per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dell'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato, anche in relazione al passaggio degli avannotti;
f)
gli accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione e all'abbattimento del carico inquinante;
g)
le specie ittiche che si intende immettere e allevare;
h)
la presunta produzione e la durata dell'attività;
i)
l'origine delle acque da utilizzare per l'allevamento;
j)
attestato rilasciato dall'organo competente dell'idoneità delle acque all'uso richiesto.
2.
Negli impianti di acquacoltura possono essere immesse e allevate la trota iridea, le specie autoctone e le specie esotiche che sicuramente non sono acclimatabili nelle acque della regione o che non determinano impatto negativo sulle comunità ittiche locali.
3.
È consentito l'allevamento del pesce gatto (Ictalurus melas) esclusivamente alle cooperative di pescatori di professione dei laghi Trasimeno, Alviano e Corbara, facendo uso di gabbie galleggianti, utilizzando novellame proveniente da cattura effettuata nello stesso lago.
4.
Per il rilascio della concessione di acquacoltura, il comune provvede ad acquisire il parere vincolante della provincia, espresso sulla base della documentazione di cui al
comma 1
, in relazione ai criteri di tutela dell'equilibrio dell'ecosistema acquatico interessato, con particolare riferimento alla fauna ittica presente nel corso d'acqua.
5.
In sede di rilascio della concessione il comune ne dà comunicazione all'ASL competente.
Art. 12.
Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua
1.
L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva all'interno di laghetti e specchi d'acqua artificiali, situati all'interno di proprietà private, è disciplinato ai sensi dell'
articolo 36 della L.R. 44/1998
.
2.
Ai fini del
comma 1
, l'interessato deve far domanda di concessione alla provincia, dimostrando il possesso dei requisiti sulla base della seguente documentazione:
a)
le generalità del titolare;
b)
la località in cui è ubicato lo specchio d'acqua;
c)
la superficie dello specchio d'acqua;
d)
la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in scala 1:2000, con l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua;
e)
la concessione di derivazione idrica, se prevista;
f)
le specie che si intendono immettere o allevare;
g)
attestato da parte dell'organo competente di idoneità delle acque all'uso richiesto.
3.
In sede di rilascio della concessione la provincia ne dà comunicazione all'ASL competente.
Art. 13.
Norma transitoria
1.
Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento i concessionari di specchi d'acqua comunicanti con corsi d'acqua superficiali devono garantire l'eliminazione di tutte le specie eventualmente presenti nel laghetto e non comprese nell'elenco di quelle consentite dal Programma ittico triennale.