Date di vigenza

25/08/1972 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/08/1972
12/02/1976 modifica mostra documento vigente dal 12/02/1976
14/09/1978 modifica mostra documento vigente dal 14/09/1978
29/08/1991 modifica mostra documento vigente dal 29/08/1991
09/09/1994 modifica mostra documento vigente dal 09/09/1994
18/06/1998 modifica mostra documento vigente dal 18/06/1998
31/07/2003 modifica mostra documento vigente dal 31/07/2003
07/06/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 07/06/2007

Documento vigente dal 31/07/2003

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 Agosto 1972 ,n. 15
Indennità ai consiglieri regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 10/08/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [10]
[ ARTICOLO 1 ] [14]
ARTICOLO 1

Indennità di funzione

1. L'indennità per tutti i Consiglieri regionali, rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , è fissata nella misura dell'80 per cento.

2. Il contributo di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 27 per cento, è calcolato sull'indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell' articolo 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 .

[15]
[ ARTICOLO 2 ] [16]
[ ARTICOLO 2 ] [17]
[ ARTICOLO 2 ] [18]
ARTICOLO 2

1. La corresponsione dell'indennità di cui all' articolo 1 decorre dalla data della proclamazione.

[20]
ARTICOLO 3

1. Le sanzioni per le assenze vengono determinate con il Regolamento interno ai sensi dell' art. 27 dello Statuto .

ARTICOLO 3-bis

1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/ bis dell' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - come modificato dall' art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 - spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui   [ ... ] [22]   al[23]  primo comma dell'articolo 1 , ridotta del 60 per cento.

2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione

[21]
ARTICOLO 4

1. Le anticipazioni erogate, a norma dell' atto amministrativo adottato dalla Giunta regionale n. 100 del 17 novembre 1970, fino all' entrata in vigore della presente legge, nella misura mensile di L. 240.000 per i Consiglieri regionali, di lire 300.000 per i componenti l' Ufficio di Presidenza, di lire 330.000 per gli Assessori regionali e di L. 380.000 per i Presidenti del Consiglio e della Giunta, vengono detratte dalla indennità lorda complessiva spettante a ciascuno degli aventi diritto.

ARTICOLO 5

1. Agli oneri finanziari derivanti dall' applicazione dell' art. 1 , secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge, previsti in complessive Lire 233.000.000, si fa fronte come appresso:

1) quanto a L. 110.000.000, con i fondi stanziati al cap. 1 "Spese inerenti il Consiglio regionale", del bilancio di previsione per l' esercizio 1972;

2) quanto a L. 16.500.000, con i fondi conservati a residui passivi dell' anno 1970 al cap. 1 per Lire 10.250.000 e al cap. 9 art. 1 per L. 6.250.000;

3) quanto a L. 106.500.000, mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 54 "Fondo per provvedimenti legislativi in corso" e corrispondente aumento dello stanziamento del cap. 2 "Spese per l' espletamento del mandato da parte della Giunta regionale", per l' esercizio 1972.

2. Per gli esercizi successivi, si provvederà con i relativi stanziamenti di bilancio.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 1 agosto 1972

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 16 maggio 2007, n. 17.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1998, n. 18.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 1976, n. 7.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 1976, n. 7.

[13] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 6 agosto 1991, n. 20.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1998, n. 18. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 1976, n. 7.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 21 gennaio 1976, n. 7. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 agosto 1978, n. 48.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 agosto 1978, n. 48. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.

[19] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 6 agosto 1991, n. 20.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.

[21] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 12 agosto 1994, n. 29.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 4 luglio 2003, n. 10.