Date di vigenza

14/08/2003 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/08/2003
29/01/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 29/01/2015

Documento vigente dal 14/08/2003

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2003 ,n. 9
«Norme regolamentari di attuazione dell' art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 - Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio».
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 31 del 30/07/2003

LA GIUNTA REGIONALE ha approvato.LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 , detta norme concernenti:

a) le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare le carenze strutturali e tipologiche finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui alla lettera c) ;

b) le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo;

c) il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato, determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;

d) le norme tecniche per la progettazione degli interventi e la realizzazione delle opere;

e) i criteri per la scelta degli interventi ammissibili a contributo di cui all'articolo 4 e alle agevolazioni di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 18/2002 , per l'approvazione dei progetti, nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti;

f) i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un'apposita commissione formata da esperti nel campo dell'ingegneria sismica, tecnici della Regione, delle province e dei comuni;

g) lo schema di bando di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 18/2002 ;

h) il modello di dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori, alla conclusione dell'intervento con cui si attesta che sono state eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato prescritto per l'accesso al contributo.

Art. 2

Allegati.

1. Del presente regolamento fanno parte integrante i seguenti allegati:

a) documenti amministrativi;

b) documenti tecnici.

Art. 3

Appendici e tabelle.

1. Le appendici e le tabelle di cui agli allegati indicati dall' articolo 2 possono essere modificati o integrati con provvedimenti della Giunta regionale.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 30 maggio 2003

Lorenzetti


ALLEGATI:
ALLEGATI - Omissis
[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 271 Comma 6 legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1.