Art. 1
Oggetto e finalità.
1.
Il presente regolamento, ai sensi dell'
art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18
, detta norme concernenti:
a)
le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare le carenze strutturali e tipologiche finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui alla
lettera c)
;
b)
le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo;
c)
il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato, determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;
d)
le norme tecniche per la progettazione degli interventi e la realizzazione delle opere;
e)
i criteri per la scelta degli interventi ammissibili a contributo di cui all'articolo 4 e alle agevolazioni di cui all'
articolo 6 della legge regionale n. 18/2002
, per l'approvazione dei progetti, nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti;
f)
i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un'apposita commissione formata da esperti nel campo dell'ingegneria sismica, tecnici della Regione, delle province e dei comuni;
g)
lo schema di bando di cui all'
articolo 8 della legge regionale n. 18/2002
;
h)
il modello di dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori, alla conclusione dell'intervento con cui si attesta che sono state eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato prescritto per l'accesso al contributo.