Date di vigenza

08/06/2006 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/06/2006
05/07/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 05/07/2014

Documento vigente dal 08/06/2006

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 12 maggio 2006 ,n. 5
Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell' art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 , recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 24/05/2006

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1, dello statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazione dell' art. 3 .

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 , dopo la parola « realizzazione » sono aggiunte le parole « organizzate sotto forma di centro commerciale ».

Art. 2

Abrogazione dell' art. 4 .

1. L' articolo 4 del regolamento regionale n. 39/1999 , è abrogato.

Art. 3

Modificazione dell' art. 6 .

1. Il comma 11 dell'articolo 6 del regolamento regionale n. 39/1999 , è sostituito dal seguente:
 
« 11. Al fine di una maggiore tutela del consumatore, durante il periodo di vendite straordinarie è fatto tassativo divieto di oscurare le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca la completa visione dei locali dall'esterno. ».

Art. 4

Modificazione e integrazione dell' art. 7 .

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale n. 39/1999 , è sostituito dal seguente:
 
« 1. I locali presso i quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata. Qualora si tratti di cortili interni, androni, parti condominiali, devono avere finestre o altre luci e insegne visibili da area pubblica. ».

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 del regolamento regionale n. 39/1999 , è sostituita dalla seguente:
 
« a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio; ».

3. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 7 del regolamento regionale n. 39/1999 , è aggiunta la seguente:
 
« i-bis) materiale edile. ».  

Art. 5

Modificazione dell'art. 9.

1. L' articolo 9 del regolamento regionale n. 39/1999 , è sostituito dal seguente:
 
« Art. 9
 
Vendita in strutture ricettive.
 
1. All'interno delle strutture ricettive è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la vendita delle tipologie merceologiche previste dall' articolo 9, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135 .
».

Art. 6

Integrazione dell'art. 17.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale n. 39/1999 , è aggiunto il seguente:
 
« 1-bis. L'attività dei centri di assistenza tecnica può essere svolta anche nei confronti di pubblici esercizi di somministrazione e di imprese del turismo e dei servizi. ».

Art. 7

Abrogazione dell'art. 21.

1. L' articolo 21 del regolamento regionale n. 39/1999 , è abrogato.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 12 maggio 2006

Lorenzetti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 90 Comma 2 Lettera c legge Regione Umbria 13 giugno 2014, n. 10.