Art. 3
Modificazione dell'
art. 6
.
1.
Il
comma 11 dell'articolo 6 del regolamento regionale n. 39/1999
, è sostituito dal seguente:
«
11. Al fine di una maggiore tutela del consumatore, durante il periodo di vendite straordinarie è fatto tassativo divieto di oscurare le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca la completa visione dei locali dall'esterno.
».
Art. 6
Integrazione dell'art. 17.
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale n. 39/1999
, è aggiunto il seguente:
«
1-bis. L'attività dei centri di assistenza tecnica può essere svolta anche nei confronti di pubblici esercizi di somministrazione e di imprese del turismo e dei servizi.
».