Art. 2
Ripartizione dei finanziamenti.
1.
Il programma annuale di cui all'
articolo 4, comma 3, della L.R. n. 24/2002
, sulla base delle finalità individuate, ripartisce per ciascun anno le risorse finanziarie disponibili, destinando:
a)
una quota complessiva alle tipologie di attività previste all'
articolo 3, comma 1
, lettere d), e), f), g), h), i), l), e m), della
L.R. n. 24/2002
;
b)
una quota complessiva alle tipologie di attività previste all'
articolo 3, comma 1
, lettere a), b) e c), della
L.R. n. 24/2002
.
2.
Con il programma annuale di cui al
comma 1
la quota complessiva di cui al
comma 1, lettera b)
è ripartita tra le comunità montane, definendone i criteri di riparto e le relative procedure di assegnazione.
3.
Il programma annuale di cui al
comma 1
, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse già ripartite o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero utilizzabili, può rimodulare la ripartizione di cui ai commi 1 e 2.
4.
Eventuali eccedenze delle risorse assegnate ad una comunità montana e non utilizzate nell'annualità di riferimento sono destinate alla stessa a valere per la successiva annualità.
Art. 3
Bandi.
1.
I contributi previsti dall'
articolo 3, comma 1, della L.R. n. 24/2002
sono concessi, nel rispetto della programmazione di cui all'
articolo 4 della L.R. n. 24/2002
, in base a:
a)
un bando regionale, approvato con determinazione dirigenziale, con riferimento alle tipologie di attività previste all'
articolo 3, comma 1
, lettere d), e), f), g), h), i), l), e m), della
L.R. n. 24/2002
;
b)
un bando approvato da ciascuna comunità montana con riferimento alle tipologie di attività previste all'
articolo 3, comma 1
, lettere a), b) e c), della
L.R. n. 24/2002
;
c)
in alternativa a quanto previsto alla
lettera b)
più comunità montane possono predisporre un unico bando.
Art. 4
Istruttoria.
1.
Il Servizio competente della Regione e le comunità montane, per gli interventi di rispettiva competenza, effettuano l'istruttoria e la formazione delle graduatorie entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando.
2.
Il Servizio competente della Regione e le Comunità montane, per l'istruttoria di cui al
comma 1
e per l'accertamento finale di cui all'
articolo 5, comma 1
, possono avvalersi dell'Agenzia regionale Umbra per lo Sviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA, che svolge tale attività a titolo gratuito.
Art. 5
Liquidazione del contributo.
1.
Il Servizio competente della Regione e le comunità montane provvedono, per gli interventi di rispettiva competenza, all'accertamento finale e alla liquidazione dei contributi.
Art. 6
Comunicazioni.
1.
Le comunità montane comunicano, anche tramite posta elettronica, al Servizio competente della Regione:
a)
entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando il numero di domande presentate e la spesa richiesta, distinta per tipologia di intervento;
b)
entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria l'importo complessivo delle risorse finanziarie necessarie per la concessione dei contributi, distinte per tipologia di intervento;
c)
entro centoventi giorni dalla data di trasferimento dei fondi regionali l'elenco dei beneficiari e gli importi liquidati distinti per tipologia di intervento e eventuali osservazioni per i successivi programmi annuali.
2.
L'omessa comunicazione di cui al
comma 1, lettera c)
comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti per l'anno successivo.
3.
Le comunicazioni di cui al
comma 1
sono trasmesse dall'ARUSIA, oltre che al Servizio competente della Regione, anche alle rispettive comunità montane, nell'ipotesi di cui all'
articolo 4, comma 2
.