Date di vigenza

20/07/2006 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/07/2006
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 20/07/2006

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 28 giugno 2006 ,n. 7
Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32 del 05/07/2006

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1, dello statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento dà attuazione all' articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.

Art. 2

Ripartizione dei finanziamenti.

1. Il programma annuale di cui all' articolo 4, comma 3, della L.R. n. 24/2002 , sulla base delle finalità individuate, ripartisce per ciascun anno le risorse finanziarie disponibili, destinando:

a) una quota complessiva alle tipologie di attività previste all' articolo 3, comma 1 , lettere d), e), f), g), h), i), l), e m), della L.R. n. 24/2002 ;

b) una quota complessiva alle tipologie di attività previste all' articolo 3, comma 1 , lettere a), b) e c), della L.R. n. 24/2002 .

2. Con il programma annuale di cui al comma 1 la quota complessiva di cui al comma 1, lettera b) è ripartita tra le comunità montane, definendone i criteri di riparto e le relative procedure di assegnazione.

3. Il programma annuale di cui al comma 1 , al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse già ripartite o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero utilizzabili, può rimodulare la ripartizione di cui ai commi 1 e 2.

4. Eventuali eccedenze delle risorse assegnate ad una comunità montana e non utilizzate nell'annualità di riferimento sono destinate alla stessa a valere per la successiva annualità.

Art. 3

Bandi.

1. I contributi previsti dall' articolo 3, comma 1, della L.R. n. 24/2002 sono concessi, nel rispetto della programmazione di cui all' articolo 4 della L.R. n. 24/2002 , in base a:

a) un bando regionale, approvato con determinazione dirigenziale, con riferimento alle tipologie di attività previste all' articolo 3, comma 1 , lettere d), e), f), g), h), i), l), e m), della L.R. n. 24/2002 ;

b) un bando approvato da ciascuna comunità montana con riferimento alle tipologie di attività previste all' articolo 3, comma 1 , lettere a), b) e c), della L.R. n. 24/2002 ;

c) in alternativa a quanto previsto alla lettera b) più comunità montane possono predisporre un unico bando.

Art. 4

Istruttoria.

1. Il Servizio competente della Regione e le comunità montane, per gli interventi di rispettiva competenza, effettuano l'istruttoria e la formazione delle graduatorie entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando.

2. Il Servizio competente della Regione e le Comunità montane, per l'istruttoria di cui al comma 1 e per l'accertamento finale di cui all' articolo 5, comma 1 , possono avvalersi dell'Agenzia regionale Umbra per lo Sviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA, che svolge tale attività a titolo gratuito.

Art. 5

Liquidazione del contributo.

1. Il Servizio competente della Regione e le comunità montane provvedono, per gli interventi di rispettiva competenza, all'accertamento finale e alla liquidazione dei contributi.

Art. 6

Comunicazioni.

1. Le comunità montane comunicano, anche tramite posta elettronica, al Servizio competente della Regione:

a) entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando il numero di domande presentate e la spesa richiesta, distinta per tipologia di intervento;

b) entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria l'importo complessivo delle risorse finanziarie necessarie per la concessione dei contributi, distinte per tipologia di intervento;

c) entro centoventi giorni dalla data di trasferimento dei fondi regionali l'elenco dei beneficiari e gli importi liquidati distinti per tipologia di intervento e eventuali osservazioni per i successivi programmi annuali.

2. L'omessa comunicazione di cui al comma 1, lettera c) comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti per l'anno successivo.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'ARUSIA, oltre che al Servizio competente della Regione, anche alle rispettive comunità montane, nell'ipotesi di cui all' articolo 4, comma 2 .


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 28 giugno 2006

Lorenzetti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 225 Comma 1 Lettera vv legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12.