Date di vigenza

03/05/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/05/1984
01/08/1996 modifica mostra documento vigente dal 01/08/1996
31/12/1998 modifica mostra documento vigente dal 31/12/1998
31/03/2007 modifica mostra documento vigente dal 31/03/2007
01/05/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 01/05/2014

Documento vigente dal 31/03/2007

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 aprile 1984 ,n. 19
Istituzione della SpA denominata "CRUED SpA" mediante trasformazione del CRUED.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 27 del 18/04/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Denominazione e scopo.

1. La Regione Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata CRUED SpA da attuarsi mediante trasformazione del già esistente CRUED.

[ 2. ] [7]

2. La società si propone di contribuire al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e della gestione dell'Amministrazione pubblica   [ ... ] [9]  mediante l'automazione delle procedure e la realizzazione di sistemi integrati informatici sul territorio regionale al fine di favorire uno sviluppo sociale e tecnologico dell'intera regione. [8]

2-bis. Le parole CRUED o CRUED S.p.A. sono sempre sostituite con le seguenti parole: "Webred S.p.A. [10]

ARTICOLO 2

Oggetto sociale.

1. La Società ha per oggetto le prestazioni di servizi di elaborazione automatica di dati, nonchè tutti i servizi connessi allo sviluppo della cibernetica, dell'informatica, della telematica e di tutte le tecniche e gli strumenti connessi alla elaborazione e alla diffusione dei dati, compresa l'assistenza e la formazione di base e specialistica in informatica organizzazione e tecnologie avanzate.   La società può svolgere per conto della Regione le funzioni di stazione appaltante e di centrale di committenza per le forniture di beni e servizi informatici ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . [11] 

[ ARTICOLO 3 ] [12]
ARTICOLO 3

Partecipanti.

1. Alla Società partecipano la Regione dell'Umbria, gli enti locali territoriali, gli enti pubblici   [ ... ] [14] 

[13]
[ ARTICOLO 4 ] [15]
[ ARTICOLO 4 ] [18]
ARTICOLO 4

Poteri della Regione.

1. La Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto degli altri enti locali partecipanti o affidanti, previa verifica con questi ultimi degli obiettivi e dei risultati raggiunti da Webred in sede di assemblea del Consorzio per il sistema informativo regionale (SIR), istituito con legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 , quale organismo stabile di cooperazione tra gli enti.

2. La Regione esercita i seguenti poteri di controllo:

a) mantiene nella società una partecipazione, comunque, non inferiore al 20 per cento del capitale sociale;

b) nomina un numero di amministratori proporzionale alla propria quota di partecipazione al capitale della società, tra i quali il presidente;

c) nomina i 2/3 dei membri del collegio sindacale, di cui uno con funzioni di presidente;

d) nomina un componente del comitato esecutivo, se previsto, scelto tra gli amministratori di nomina regionale;

e) approva gli indirizzi da imprimere all'azione societaria, il piano industriale, gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, nonché il bilancio di esercizio.

3. La Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto delle aziende sanitarie e di ogni altra azienda o agenzia regionale di diritto pubblico che affidi direttamente, indipendentemente dalla partecipazione societaria, a Webred S.p.A. forniture di beni e servizi informatici.

[19]
ARTICOLO 5

Costituzione.

1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.

ARTICOLO 6

Direttive per gli organi esecutivi regionali.

1. La Giunta regionale e il suo Presidente cureranno, altresì, che la costituenda società si avvalga inizialmente del personale attualmente dipendente dal CRUED con il rispetto di tutti i diritti acquisiti dallo stesso.

ARTICOLO 7

Concorso della Regione alla costituzione della società e finanziamento della stessa.

1. La Regione concorre alla costituzione della società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 100 milioni.

2. Lo stanziamento necessario sarà iscritto, in termini di competenza e di cassa, al cap. 6550 del bilancio regionale 1984, la cui denominazione è così modificata: " Partecipazione della Regione Umbria al Centro regionale umbro elaborazione dati SpA ".

3. All'onere di cui al primo comma si farà fronte con l'apposito stanziamento che verrà iscritto sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio suddetto le conseguenti variazioni a norma dell' art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 aprile 1984

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 29 aprile 2014, n. 9.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.

[9] - Abrogazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.

[10] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.

[11] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.

[14] - Abrogazione da: Articolo 8 Comma 4 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 luglio 1996, n. 15.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 luglio 1996, n. 15.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 21 dicembre 1998, n. 50. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 5 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 5 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 8.