Art. 1
Integrazione al Reg. n. 39/1999.
1.
Dopo l'articolo 3 del Reg. 22 dicembre 1999, n. 39 (Norme in attuazione dell'
art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24
, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
) è aggiunto il seguente:
«
Art. 3-bis
Modalità di presentazione della istanza di ampliamento delle grandi strutture di vendita.
1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 10, commi 4 e 5 e 15, comma 3, della
L.R. n. 24/1999
così come modificata dalla
legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26
, per i centri commerciali di tipologia G2 già autorizzati ai sensi della
legge 11 giugno 1971, n. 426
in assenza di autorizzazione unitaria, l'istanza di ampliamento è inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro. All'istanza è allegato il progetto di modifica delle superfici di vendita conseguenti all'ampliamento, al fine del rilascio delle relative autorizzazioni.
».