Date di vigenza

17/05/2007 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/05/2007
05/07/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 05/07/2014

Documento vigente dal 17/05/2007

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 19 aprile 2007 ,n. 3
Ulteriore integrazione al Reg. 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell' art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 , recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 02/05/2007

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1, dello statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione al Reg. n. 39/1999.

1. Dopo l'articolo 3 del Reg. 22 dicembre 1999, n. 39 (Norme in attuazione dell' art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 , recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) è aggiunto il seguente:
 
« Art. 3-bis
 
Modalità di presentazione della istanza di ampliamento delle grandi strutture di vendita.
 
1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 10, commi 4 e 5 e 15, comma 3, della L.R. n. 24/1999 così come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 , per i centri commerciali di tipologia G2 già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 in assenza di autorizzazione unitaria, l'istanza di ampliamento è inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro. All'istanza è allegato il progetto di modifica delle superfici di vendita conseguenti all'ampliamento, al fine del rilascio delle relative autorizzazioni.
».


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 19 aprile 2007

Lorenzetti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 90 Comma 2 Lettera e legge Regione Umbria 13 giugno 2014, n. 10.