Date di vigenza

30/10/2008 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/10/2008
21/06/2012 modifica mostra documento vigente dal 21/06/2012

Documento vigente dal 30/10/2008

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 22 ottobre 2008 , n. 8
Disposizioni di attuazione dell' articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 29/10/2008

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente previsto all' articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e successive modifiche ed integrazioni e le modalità di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province.

Art. 2

Contributo per la tutela dell'ambiente.

1. Il contributo per la tutela dell'ambiente di cui all' articolo 12, comma 1 della L.R. n. 2/2000 , è dovuto per anno solare ed è calcolato, ai sensi dell' articolo 12, comma 3 della L.R. n. 2/2000 , sulla base della quantità di materiale estratto nell'annualità di riferimento moltiplicato per gli importi unitari previsti all' articolo 12, comma 2 della stessa L.R. n. 2/2000 .

Art. 3

Pagamento del contributo.

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava provvede al versamento del contributo dovuto alla Provincia territorialmente competente, mediante pagamento in tre rate così suddivise:

a) le prime due rate, di pari importo, costituiscono l'acconto, pari al settanta per cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell'anno precedente. La prima rata è versata entro la scadenza del 30 giugno e la seconda rata entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento dell'annualità;

b) la terza rata di saldo del contributo, pari al rimanente trenta per cento, è versata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;

c) eventuali conguagli possono essere compensati, previa autorizzazione dell'Ufficio provinciale competente, mediante riduzione di pari importo del versamento dovuto in acconto per l'annualità in corso.

2. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava trasmette alla Provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento entro quindici giorni dalla data di scadenza.

[3]
Art. 4

Versamento del contributo per il primo anno di attività.

1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che hanno comunicato ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera b) della L.R. n. 2/2000 , l'inizio dei lavori nel corso dell'anno e comunque prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualità, è calcolato sulla base del volume medio annuo dei progetti di materiale estratto, così come risultante dal progetto autorizzato. Per le modalità di versamento del contributo si applica quanto previsto all' articolo 3 .

2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che hanno comunicato l'inizio dei lavori nel corso dell'anno e comunque dopo il 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualità, è calcolato sulla base del volume effettivamente estratto così come risultante da perizia giurata di cui all' articolo 11, comma 1 della L.R. n. 2/2000 . Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

[5]
Art. 5

Versamento del contributo per l'ultimo anno di attività.

1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che scadono prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente all'ultima annualità, è calcolato sulla base del volume effettivamente estratto così come risultante da perizia giurata di cui all' articolo 11, comma 1 della L.R. n. 2/2000 . Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che scadono dopo il 30 giugno, il versamento dell'acconto avviene in una unica rata, pari al trentacinque per cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell'anno precedente. La rata dell'acconto è versata alla scadenza del 30 giugno dell'annualità di riferimento. La rata di saldo del contributo è versata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

[6]
Art. 6

Sanzioni amministrative.

1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui all' art. 3 , si applicano le sanzioni previste all' articolo 17 della L.R. n. 2/2000 .

2. In caso di mancata trasmissione della perizia giurata di cui all' art. 11 della L.R. n. 2/2000 , si applicano le sanzioni previste all' articolo 17, comma 7 della L.R. n. 2/2000 .

Art. 7

Modalità di versamento del contributo.

1. Le Province stabiliscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di versamento del contributo prevedendo l'obbligo di riportare nella causale la natura del diritto, l'annualità di riferimento e la rata di pagamento.

Art. 8

Tempi e modalità di versamento ai Comuni.

1. Le Province trasferiscono ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva la quota di competenza di cui all' art. 12, comma 5 della L.R. n. 2/2000 , entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità di accredito stabilite e comunicate dai Comuni stessi, entro il  30 ottobre[7]     , riportando la annualità.

2. La quota trasferita è proporzionale ai materiali estratti nel comune ed alle categorie di appartenenza.

Art. 9

Tempi e modalità di versamento alla Regione.

1. Le Province trasferiscono alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno, con accredito sul conto corrente bancario intestato alla Regione Umbria, presso la tesoreria regionale, una quota pari al cinquanta per cento di quanto introitato, riportando nella causale la annualità.

2. Le Province trasmettono entro il  30 marzo[9]     di ogni anno, sia in formato cartaceo che informatizzato, secondo le indicazioni e modalità fornite dal competente Servizio regionale, i dati contenuti nelle perizie giurate, comprensivi di quanto contenuto nelle schede informative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera h) del Reg. 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).

2 bis. Le province, unitamente ai dati di cui al comma 2 , trasmettono al Servizio regionale competente una relazione comprovante, per ogni attività estrattiva, l?entità del contributo riscosso, la parte del contributo stesso trasferita alla Regione e al comune competente per territorio.

Art. 10

Norma transitoria.

1. L'acconto del contributo di cui all' articolo 1 , dovuto per il volume estratto nell'annualità 2008, è versato in un'unica soluzione alla scadenza del 15 novembre 2008.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 22 ottobre 2008

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 13 giugno 2012, n. 10.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 13 giugno 2012, n. 10.

[5] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 13 giugno 2012, n. 10.

[6] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 13 giugno 2012, n. 10.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 13 giugno 2012, n. 10.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 13 giugno 2012, n. 10.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 13 giugno 2012, n. 10.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 13 giugno 2012, n. 10.