Art. 1
Oggetto.
1.
Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, nel rispetto del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della
direttiva 2009/28/
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della
direttiva 2001/77/ e della direttiva
2003/30/), del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della
direttiva 2001/77/
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
Art. 2
Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza.
1.
Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla
parte II del titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale),
i progetti per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW[3]
.
2.
Il calcolo di cui al
comma 1
è effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto in progetto con quelli già autorizzati ad esclusione degli impianti con potenza nominale inferiore a 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze, tettoie, serre e pensiline.
[5]
3.
Sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i progetti di:
a)
impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza nominale complessiva superiore a 1 MW e comunque di altezza, misurata al mozzo del rotore dell'aerogeneratore, superiore a 60 metri;
b)
impianti idroelettrici, ad eccezione di quelli realizzati all'interno di edifici esistenti nonchè di potenza inferiore a 100 kW.
[6]
4.
Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale i progetti di:
a)
impianti eolici ubicati ad una distanza dai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137
) e sue successive modificazioni ed integrazioni pari ad almeno cinquanta volte l'altezza massima del singolo aerogeneratore, da misurare rispetto ad ogni singolo aerogeneratore; il rapporto ambientale contiene l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio di cui all'Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010;
b)
impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 Mwe.
[7]
5.
Sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatica) i progetti di:
a)
impianti eolici che prevedano l'installazione di aerogeneratori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore a 8 metri e ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla
direttiva 92/43/CEE
(Siti di importanza comunitaria) ed alla
direttiva 79/409/CEE
(Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri per le aree di classe A e inferiore a 1000 metri per le aree di classe B, indicate nella tabella Rete Natura 2000 di cui all'Allegato A al presente regolamento;
b)
impianti idroelettrici che prevedano la realizzazione di sbarramenti ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla
direttiva 92/43/CEE
(Siti di importanza comunitaria) ed alla
direttiva 79/409/CEE
(Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri a monte dello sbarramento e inferiore a 300 metri a valle dello sbarramento, da calcolare lungo lo sviluppo dell'asta fluviale.
Art. 3
Procedure amministrative.
1.
Fatti salvi i casi per i quali è prevista la procedura abilitativa semplificata
e la comunicazione di cui all'
articolo 6 del D.Lgs. 28/2011
[8]
, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonchè le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'
articolo 12 del D.Lgs. 387/2003
.
2.
L'autorizzazione unica è rilasciata
dalla provincia competente per territorio ai sensi dell'
articolo 7-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(Norme per l'attività edilizia) e sue successive modificazioni ed integrazioni,
[10]
nel rispetto del
D.Lgs. 28/2011
, delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
3.
La procedura abilitativa semplificata di cui all'
articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 28/2011
è estesa, nel rispetto di quanto previsto all'
art. 6
, alla realizzazione di progetti di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW da realizzare con moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente, anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.
4.
La comunicazione di cui all'
articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 28/2011
è estesa alla realizzazione di progetti di: - impianti fotovoltaici:
a)
con potenza fino a 20 kW nel caso di impianti con moduli a terra;
b)
con potenza fino a 50 kW nel caso di impianti con moduli a terra da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo;
c)
con qualsiasi potenza nel caso di impianti da realizzare su edifici, tettoie, serre, pensiline; - impianti eolici di altezza, misurata al mozzo del rotore, pari o inferiore a 8 metri, da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo.
[12]
5.
L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di impatto ambientale sono comunque soggetti ad autorizzazione unica.
6.
Le procedure amministrative necessarie per l'installazione di ciascuna tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono indicate nell'allegato A del presente regolamento.
7.
La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento adotta la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, della dichiarazione e della comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè il modello informativo di cui all'
articolo 5
e il modulo informativo di cui all'
articolo 8
.
8.
Ai fini della descrizione delle caratteristiche anemometriche, le istanze per l'installazione di impianti eolici di potenza superiore ad un MW possono essere presentate anche sulla base di studi e di indagini eseguiti da enti pubblici, limitatamente alle aree individuate dal Piano energetico regionale o dall'Atlante eolico nazionale. Prima della conclusione del procedimento unico, il soggetto interessato è comunque tenuto a presentare la documentazione attestante le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità, la durata dei rilievi effettuati che non può essere inferiore ad un anno e le risultanze ottenute circa le previste ore equivalenti annue di funzionamento dell'impianto.
[13]
Art. 4
Criteri e condizioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
1.
L'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è realizzata nel rispetto dei criteri generali di localizzazione e progettazione e delle condizioni di cui all'allegato B del presente regolamento.
2.
L'autorizzazione unica di cui all'
articolo 3, comma 2
è rilasciata nel rispetto dei criteri generali e delle condizioni di cui al
comma 1
e contiene eventuali prescrizioni comprensive anche delle opere necessarie ad assicurare la minimizzazione degli impatti ambientali e il corretto inserimento degli impianti nel contesto paesaggistico e territoriale.
3.
L'autorizzazione unica contiene le eventuali prescrizioni per la realizzazione, a cura e spese del proponente, di misure di compensazione ambientale da stabilire in sede di conferenza di servizi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010 e nella misura massima del 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
4.
L'autorizzazione unica contiene l'importo della cauzione di cui al punto 13.1, lett. j), dell'allegato al D.M. 10 settembre 2010, da stabilire in misura pari all'ammontare dei costi degli interventi di dismissione dell'impianto, comprensivi dello smaltimento dei rifiuti, e delle opere di messa in pristino, e comunque non inferiore a 50 euro per ciascun kW di potenza installata. La cauzione è prestata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed è presentata alla
Provincia[15]
non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori.
Art. 5
Impianti realizzati nell'ambito di interventi edilizi.
1.
L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell'ambito di interventi edilizi è consentita nel rispetto del relativo titolo edilizio e dei criteri e delle condizioni di cui all'
articolo 4
.
2.
Per gli impianti di cui al
comma 1
, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire è allegato il modello informativo di cui all'
articolo 3, comma 7
, comprensivo, in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante, delle informazioni necessarie alla verifica degli obblighi di integrazione minima di cui all'
articolo 11 del D.Lgs. 28/2011
, ove previsti.
Art. 6
Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole.
1.
Nelle aree agricole è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata.
[17]
Art. 7
Individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
1.
L'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è consentita nelle aree e nei siti individuati, per ciascuna tipologia di impianto, nell'allegato C del presente regolamento.
Art. 8
Informazioni.
1.
I comuni
e le province[21]
trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, per via telematica e sulla base del modulo informativo di cui all'
articolo 3, comma 7
, le informazioni e i dati relativi alle procedure di propria competenza.
Art. 9
Trasparenza amministrativa.
1.
Le informazioni inerenti l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa modulistica sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione.
2.
Le cartografie utili alla individuazione territoriale delle aree non idonee sono pubblicate nel portale regionale della infrastruttura geografica Umbri@Geo.
Art. 10
Oneri istruttori.
1.
Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore
della provincia competente per territorio [22]
per le spese istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione unica sono stabiliti in misura pari a:
a)
0,025% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 KW;
b)
0,03% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 KW.
2.
Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio per le spese istruttorie relative alla procedura abilitativa semplificata sono stabiliti in misura pari a:
a)
0,015% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 KW;
b)
0,020% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 KW.
Art. 11
Vigilanza e sanzioni.
1.
Il comune e
la provincia competenti per territorio [24]
esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2.
La provincia competente per territorio [26]
irroga la sanzione di cui all'
articolo 44, comma 1 del D.Lgs. 28/2011
nonchè la sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica.
3.
Il comune competente per territorio irroga le sanzioni di cui all'
articolo 44, comma 2 del D.Lgs. 28/2011
nonchè la sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata.
4.
Al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.
Art. 12
Norme transitorie e finali.
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2.
Ai fini della conclusione delle relative procedure amministrative, le dichiarazioni per la procedura abilitativa semplificata e le istanze di autorizzazione unica presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono trasmesse dall'autoritïà presso la quale sono state presentate all'autorità competente ai sensi dell'
articolo 3
. La trasmissione è effettuata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è contestualmente comunicata al soggetto interessato.
3.
Le province e i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'
articolo 7
. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intende tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la specifica installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purchè univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare l'Allegato C di cui al
comma 1
.
4.
Le norme di cui al presente regolamento prevalgono sugli strumenti urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province.
5.
La Giunta regionale può apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati del presente regolamento sulla base delle risultanze della prima fase di applicazione.
6.
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti.