Date di vigenza

04/02/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/02/1973
13/04/1978 modifica mostra documento vigente dal 13/04/1978
26/04/1980 modifica mostra documento vigente dal 26/04/1980
08/02/1985 modifica mostra documento vigente dal 08/02/1985
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Documento vigente dal 30/12/2011

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973 ,n. 8
Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 20/01/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

  [ ... ] [12] 
[ Art. 1 ] [13]
Art. 1

Istituzione del Fondo di previdenza e di solidarietà

1. E' istituito presso il Consiglio regionale il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri della Regione dell' Umbria per:

1) il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto secondo le norme della presente legge;

[ 2) ] [16]

[ 3) ] [17]

[15]
Art. 2

Gestione del fondo

1. Il fondo è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.

2. La corresponsione degli assegni vitalizi di cui all' art. 1 della presente legge è disposta, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto, dal responsabile del competente servizio. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi del primo comma del presente articolo, nella prima seduta utile. [19]

[18]
Art. 3

Contabilità del fondo

1. Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.

2 Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico attuariale del fondo, corredato di una relazione che accerti in modo analitico l'andamento della gestione, è predisposto dall'Ufficio di presidenza integrato ai sensi del precedente articolo 2 . [21]

3. A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data all'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo. [22]

4. Per la legislatura in corso il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1988, 1989 e 1990. [23]

5. Il relativo stanziamento è iscritto nel capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale n. 2 «Indennità e missioni spettanti ai consiglieri regionali. [24]

[20]
Art. 4 (2)

  [ ... ] [26]   Contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori[27] 

1. Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza  e di solidarietà[28]  dal giorno della corresponsione della indennità consiliare.

2. I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del Consiglio regionale nella misura   [ ... ] [29]    del   [ ... ] [31]   22 per cento[32]  [30]  dell'indennità mensile lorda di cui   [ ... ] [33]    all' articolo 1 della legge 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali)' [34]  ".

3. Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza  e di solidarietà[35]  di cui all' art. 1 .

[25]
Art. 5

Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione

1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto   [ ... ] [36]    65 (3) [37]  anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Umbria. (4)

[ 2. ] [38]

[ 2. ] [39]

[ 3. ] [40]

[ 4. ] [41]

[ Art. 6 ] [42]
Art. 6

Consiglieri inabili al lavoro

1. Hanno diritto all' assegno vitalizio indipendentemente dall' età e dal periodo di contribuzione i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente.

2. Sull' applicabilità del precedente comma del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato  ai sensi dell' art. 2[44]     .

[43]
Art. 7

Accertamento dell'inabilità permanente

1. L'accertamento d'inabilità , di cui al precedente art. 6 , è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui 2 nominati dal Presidente del Consiglio ed 1 indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato  ai sensi dell' art. 2 della presente legge[46]     , il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

[ Art. 8 ] [48]
Art. 8

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità

1. Nell' ipotesi prevista dal primo comma dell' art. 6 l' ammontare dell' assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni e mesi di contribuzione.

2. Qualora il consigliere sia divenuto inabile prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l' ammontare dell' assegno vitalizio sarà quello minimo previsto dal successivo art. 12 .

[49]
Art. 9

Contributi volontari (5)

1. Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni  ma non inferiore a trenta mesi[50]  ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il   [ ... ] [51]   il requisito di età[52]  .

2. E' in facoltà del consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per l' intera legislatura di effettuare versamenti volontari fino alla concorrenza di cinque anni di contribuzione per ogni legislatura. [53]

3. Le facoltà di cui ai comma precedenti competono anche agli aventi causa elencati all' art. 14 . [54]

4. Dopo il compimento del quinquennio contributivo il consigliere potrà inoltre avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell' art. 5 .

[ 5. ] [55]

Art. 10

Rinunzia ai contributi volontari

1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

[ 2. ] [56]

Art. 11

Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi

1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Umbria, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

[ 2. ] [57]

2. Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale.    [58]

[ Art. 12 ] [60]
[ Art. 12 ] [83]
Art. 12

Misura degli assegni vitalizi

1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce:
 

                                   
Anni di contribuz.  Percent. sulla indennità di carica mensile lorda 
5   25 
28 
31 
34 
9   37 
10   40 
11  42 
12  44 
13   46  
14  48 
15   50 
16  52 
17  54 
18   56 
19   58 
20 e oltre   60 

[84]
Art. 12-bis

Modalità di determinazione ed adeguamento dell'assegno vitalizio.

1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in riferimento all'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce, fatto salvo l'eventuale miglior trattamento derivante in virtù di indennità di carica mensile lorda più elevata percepita durante l'espletamento del mandato dal consigliere al quale l'assegno si riferisce.

[ 2. ] [86]

2. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità è aggiornato annualmente sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. (6) [87]

[ 3. ] [88]

3. La frazione di anno si computa per intero solamente nel caso in cui il consigliere, entro sessanta giorni dalla fine della IX legislatura regionale, abbia versato i contributi volontari per la parte non coperta dall'espletamento del mandato consiliare. Il mancato versamento di cui al primo periodo non consente la restituzione dei contributi relativi alla frazione di anno. [89]

[85]
Art. 13

Decorrenza dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all' art. 5 ,   o abbia diritto all'assegno ai sensi dell' art. 6 [90]  l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo  alla cessazione del mandato[91]  .

Art. 14

Assegno di reversibilità

[ 1. ] [92]

1. Il consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1972 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto di determinare che, in caso di sua morte, l'assegno vitalizio a lui spettante venga erogato a favore:

a) dal coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il consigliere deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età , o inabili al lavoro in modo permanente, che convivano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell' art. 2 .

[94]

2. Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta ai genitori, che siano di età superiore a 60 anni o inabili al proficuo lavoro.

3. Nel caso di morte del consigliere non titolare di assegno vitalizio diretto, viene corrisposto alle persone indicate nei precedenti commi un assegno di riversibilità con gli stessi criteri stabiliti per l' assegno di inabilità di cui agli artt. 6 ed 8. [95]

[ Art. 15 ] [96]
[ Art. 16 ] [97]
Art. 17

Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità

1. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di presidenza del Consiglio, corredata dai seguenti documenti:

1) Certificato di morte del coniuge;

2) Certificato di matrimonio;

3) Atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di cui all'art. 14, lettera a), o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) Stato di famiglia.

2. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) Certificato di morte del consigliere, ovvero di entrambi i coniugi;

2) Certificato di nascita dei figli;

3) Stato di famiglia;

4) Atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

4. Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità ai sensi del precedente art. 7 .

5. Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di   [ ... ] [98]   tre anni[99]  dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18

Ammontare dell'assegno di reversibilità

1. L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto, è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento, ed è ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto.

2. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del   [ ... ] [100]   consigliere dante causa[101]  .

Art. 19

Prescrizione dei ratei di assegno

1. I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro   [ ... ] [102]   tre anni[103]  dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 20

Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio

1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

[ Art. 20/ bis. ] [104]
[ Art. 21 ] [105]
[ Art. 21 ] [106]
[ Art. 21 ] [107]
  [ ... ] [108] 
[ Art. 22 ] [109]

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

1. Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza ed al fondo di solidarietà i rispettivi contributi arretrati relativi alle indennità consiliari già percepite prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

1. Tutte le norme della presente legge hanno decorrenza dalla data di insediamento del primo Consiglio regionale dell'Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 gennaio 1973

Conti

Note sulla vigenza

[12] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[14] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 28.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8. - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 28.

[16] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 2.

[17] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 2.

[18] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 28.

[19] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1998, n. 18.

[20] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 28.

[21] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6.

[22] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6.

[23] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6.

[24] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6.

[25] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 28.

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[28] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6.

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 23 settembre 2009, n. 20.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 23 settembre 2009, n. 20.

[35] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 23 settembre 2009, n. 20.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 23 settembre 2009, n. 20.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6. - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1998, n. 18.

[40] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6. - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1998, n. 18.

[41] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6. - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1998, n. 18.

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 28.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 28.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 28.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 28.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[50] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6.

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 20.

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 20.

[53] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 1980, n. 26.

[54] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 1980, n. 26.

[55] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[56] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[57] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 settembre 2009, n. 20.

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 settembre 2009, n. 20.

[59] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 29 dicembre 2014, n. 29.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6.

[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[64] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[65] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[69] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[73] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[75] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[77] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[78] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 29 febbraio 1988, n. 6. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 settembre 2009, n. 20.

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 settembre 2009, n. 20.

[85] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 23 settembre 2009, n. 20.

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 20.

[87] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 20.

[88] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 20.

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 20.

[90] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[91] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[92] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1998, n. 18.

[93] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 9 giugno 1998, n. 18.

[95] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[96] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[97] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[98] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[100] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[101] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[102] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[103] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[104] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8. - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 2.

[105] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[106] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 1980, n. 26.

[107] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 1980, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 14 gennaio 1985, n. 2.

[108] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8. - Integrazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[109] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 1978, n. 8.

[110] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 aprile 2018, n. 3.

Note della redazione

(1) - 

L'art. 1, L.R. 20 marzo 1978, n. 8 ha soppresso la suddivisione della presente legge in «Parte prima - Fondo di presidenza» e «Parte seconda - Fondo di solidarietà». Ai sensi dell?art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 20, a decorrere dalla X legislatura è abrogato l?assegno vitalizio di cui alla presente legge ed i consiglieri regionali, a partire dalla medesima legislatura, come disposto dal medesimo comma, non debbono versare più i contributi di previdenza e solidarietà previsti dall?art. 4 della presente legge. Successivamente, l?art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 23 aprile 2018, n. 3 ha disposto la riduzione per la durata di trentasei mesi, a decorrere dal 27 maggio 2018, degli assegni vitalizi in pagamento, di cui al presente provvedimento.

(2) - 

Le modifiche apportate dall'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 20 al presente comma, non si applicano ai consiglieri regionali in carica all'entrata in vigore della presente legge che nelle legislature regionali VII o VIII si trovavano nelle condizioni di cui al comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni)

(3) - 

Ai sensi dell?art. 28, comma 1, L.R. 30 marzo 2011, n. 4, la modifica qui indicata non si applica ai consiglieri regionali in carica all?entrata in vigore della suddetta legge che nelle legislature regionali VII o VIII si trovavano nelle condizioni di cui al comma 2 dell?articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26.

(4) - 

Le facoltà previste dai commi 1, 2 e 3, del presente articolo, possono essere esercitate entro sessanta giorni dalla fine della IX legislatura regionale. (Vedi art. 9, comma 2, L.R. 23 dicembre 2011, n. 20)

(5) - 

L'adeguamento annuale, come disciplinato dal presente comma, così come introdotto dall'articolo 8 della L.R. 20/2011, è sospeso fino al 31 dicembre 2014, per la parte dell'assegno vitalizio eccedente l'importo di euro 1.400,00. (vedi art. 9,comma1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 20)

(6) - 

A decorrere dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla presente legge ed i consiglieri regionali, a partire dalla medesima legislatura, non versano più i contributi di previdenza e solidarietà previsti dal presente articolo. (Vedi art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 20)

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