Date di vigenza

08/02/1985 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/02/1985
30/12/2011 modifica mostra documento vigente dal 30/12/2011
31/12/2013 modifica mostra documento vigente dal 31/12/2013

Documento vigente dal 30/12/2011

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1985 ,n. 2
Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 24/01/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Indennità di fine mandato.

1. Al consigliere cessato del mandato e, in caso di morte del consigliere, ai soggetti previsti dall' art. 14 della LR 15 gennaio 1973, n. 8 , è corrisposta una indennità di fine mandato.

ARTICOLO 2

Misure della indennità di fine mandato.

1. L'indennità di cui al precedente articolo è pari ad una indennità lorda mensile.

2. L'indennità lorda mensile è calcolata sulla media delle ultime dodici indennità lorde mensili ed è corrisposta per ogni anno di mandato fino ad un massimo di dieci. [4]

ARTICOLO 2 bis

Anticipo dell'indennità

1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per almeno una legislatura e versati i contributi di cui all' articolo 4, della l.r. 8/1973 , durante l'espletamento del mandato possono chiedere l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata nelle legislature precedenti.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 può essere ottenuta una sola volta ed è corrisposta secondo quanto previsto dall' articolo 2 , nella misura massima di una legislatura. L'anticipazione richiesta è erogata in misura ridotta del dieci per cento rispetto all'indennità che deriverebbe dai calcoli di cui all' articolo 2 , e non si effettua adeguamento alla media di cui al comma 2, dell'articolo 2 stesso al termine definitivo del mandato.

3. La richiesta deve essere motivata da necessità adeguatamente documentate legate all'acquisto, costruzione o ristrutturazione straordinaria della prima casa di abitazione per sé o per i figli, od a spese mediche.

4. Ai consiglieri regionali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 , al termine definitivo del mandato è riconosciuta l'indennità aggiornata sulla base dell'indice di cui al comma 2, dell'articolo 12 bis della l.r. 8/1973 , dal momento individuato dal comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, fino al momento della cessazione definitiva del mandato consiliare.

[6]
ARTICOLO 3

Finanziamento.

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del cap. 0010 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. A copertura parziale dell'onere relativo alla corresponsione della indennità di fine mandato, viene operata, a carico dei consiglieri regionali, una trattenuta pari al 5 per cento sulla indennità mensile lorda di cui alla legge regionale 1º agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il relativo provento è introitato al capitolo 2800 dello stato di previsione della entrata del bilancio regionale.

ARTICOLO 4

Abrogazione

1. Il premio di reinserimento ed il contributo una tantum in caso di decesso di cui alla LR 15 gennaio 1973, n. 8 , sono soppressi.

2. L' art. 1 , punto 2 e 3, l'art. 20 bis e l'art. 21 della LR 15 gennaio 1973 , istituiti con LR 20 marzo 1978, n. 8 , sono abrogati.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia,14 gennaio 1985

Marri

Note sulla vigenza

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 32.

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 32.

[6] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 20.

[7] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 32.