Date di vigenza

21/05/2015 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/05/2015
08/02/2018 modifica mostra documento vigente dal 08/02/2018

Documento vigente dal 21/05/2015

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 4 maggio 2015 ,n. 10
Disposizioni concernenti il Banco della Terra in attuazione dell' articolo 199 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 06/05/2015

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1, dello Statuto regionale. La Presidente della giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 199 delle legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) detta disposizioni attuative concernenti il Banco della Terra istituito ai sensi dell' articolo 198 della medesima l.r. 12/2015 .

Art. 2

(Banco della Terra)

1. Il Banco della Terra consiste in un elenco dei terreni agricoli ed a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali  , delle aziende agricole e dei fabbricati rurali[3]     , di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili ad essere concessi in locazione o in concessione.

2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra su richiesta del proprietario i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla l.r. n. 12/2015 Titolo IX Capo I, per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi della medesima l.r. 12/2015 .

3. L'elenco di cui al comma 1 è suddiviso in sotto-elenchi ai sensi dell' articolo 198, comma 1 della l.r. 12/2015 contenente, per ciascun bene, le seguenti informazioni:

a) descrizione del bene;

b) estremi catastali integrati di dati qualitativi e quantitativi;

c) generalità del soggetto proprietario;

d) destinazione del bene;

e) specificazione se trattasi di bene suscettibile di locazione o di concessione.

Art. 3

(Comitato di coordinamento del Banco della Terra)

1. Il Comitato di coordinamento del Banco della Terra, di seguito denominato Comitato, svolge i compiti di cui all' articolo 200 della l.r. 12/2015 con le modalità di cui al presente regolamento.

2. Il Comitato, costituito e composto ai sensi dell' articolo 200, comma 3 della l.r. 12/2015 , si riunisce con cadenza almeno semestrale.

3. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio di seguito denominata struttura regionale competente.

[6]
Art. 4

(Iscrizione dei beni nell'elenco del Banco della Terra)

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali), individua i beni di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati  coerentemente con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni vigente[8]  , idonei e disponibili all'iscrizione nel Banco della Terra e trasmette il relativo elenco  al Comitato[9]     .

2. I comuni e le province individuano i propri beni idonei e disponibili all'iscrizione nel Banco della Terra e trasmettono il relativo elenco  al Comitato[11]     .

3. Eventuali variazioni degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate  al Comitato[13]     entro il mese di dicembre di ogni anno.

4. La struttura regionale competente entro il 30 novembre di ogni anno pubblica nel Bollettino ufficiale e nel sito internet regionale un avviso ai fini dell'iscrizione dei beni di proprietà privata nel Banco della Terra. [15]

5. I proprietari possono, entro trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al medesimo comma 4 , chiedere  al Comitato[17]     l'iscrizione dei beni stessi nel Banco della Terra presentando una dichiarazione attestante:

a) la proprietà dei beni;

b) gli estremi catastali integrati di dati qualitativi e quantitativi;

c) destinazione dei beni;

d) periodo di disponibilità per la locazione.

6. I beni di proprietà dei comuni e delle province sono iscritti nel Banco della Terra previa stipulazione di apposita convenzione tra i suddetti enti e  la Region[19]     e.

7. I beni di proprietà di soggetti privati sono iscritti nel Banco della Terra previa stipulazione di apposita convenzione tra tali soggetti e  la Regione[21]     .

8. La Giunta regionale, con proprio atto, approva l'elenco dei beni iscritti nel Banco della Terra. Il Banco della Terra è pubblicato  nel Bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione[23]     .

9.  La Giunta regionale, sentito il Comitato,[25]     in caso di variazioni dei beni iscritti nel Banco della Terra o relative al proprietario, ovvero in seguito alla cancellazione di cui all' articolo 5 , provvede a nuova pubblicazione del Banco della Terra.

Art. 5

(Cancellazione dei beni dal Banco della Terra)

1. I proprietari di beni pubblici possono richiedere  alla struttura regionale competente[27]     , con istanza motivata, la cancellazione del bene stesso dal Banco della Terra fino al momento della assegnazione del bene medesimo. I proprietari di beni privati possono richiedere  alla struttura regionale competente[29]     , con istanza motivata, la rinuncia alla richiesta di iscrizione dal Banco della Terra, prima della sottoscrizione della convenzione di cui all' articolo 4, comma 7 oppure la cancellazione del bene dal Banco della Terra fino al momento della assegnazione del bene medesimo nonché nelle ulteriori fattispecie indicate nella convenzione.  La struttura regionale competente[31]     provvede alla cancellazione.

Art. 6

(Assegnazione dei beni del Banco della Terra)

1. L'assegnazione in locazione o in concessione dei beni iscritti nel Banco della Terra, di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione stessa, avviene mediante procedure di evidenza pubblica gestite  dalla struttura regionale competente[33]     , nel rispetto della normativa vigente  , anche con il supporto tecnico del Comitato[35]  .

2. Per i beni di proprietà degli enti locali o dei privati, le procedure di assegnazione sono predisposte ai sensi dell' articolo 202, comma 2 della l.r. 12/2015 .

3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 203, commi 1 e 2 della l.r. 12/2015 .

4. Per l'assegnazione dei beni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui al comma 3 devono presentare domanda di assegnazione corredata anche  da un piano aziendale[36]     . La valutazione del  piano aziendale è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di politiche agricole[38]     .

5.  Il piano aziendale[40]     di cui al comma 4 deve contenere:

a) una scheda tecnico-economica relativa alle attività previste  nel piano aziendale[42]     ;

b) il bilancio di previsione  aziendale[44]  .

6.  La Giunta regionale[45]     tenuto conto dei criteri di cui agli articoli 202 e 203 della l.r. 12/2015 , con proprio atto, stabilisce i relativi punteggi.

7.  La Giunta regionale su proposta del Comitato[47]     approva le graduatorie dei soggetti che hanno richiesto l'assegnazione dei beni.

8. I proprietari privati stipulano con l'assegnatario apposito contratto di assegnazione contenente i diritti e i doveri delle parti e l'ammontare del canone di cui all' articolo 7 . Copia del contratto è trasmessa  alla struttura regionale competente[49]     .

Art. 7

(Canone di locazione e di concessione)

1.  Il Comitato[52]     individua il canone di locazione e le condizioni delle concessioni  , anche a titolo gratuito o a canone agevolato,[54]  tenuto conto del valore agricolo medio del bene e secondo le finalità di cui all' art. 199 lett. h) della l.r. n. 12/2015 .

2. Il canone di cui al comma 1 per i beni inseriti nel Banco della Terra di proprietà delle province e dei comuni o di proprietà privata è determinato oltre che con i criteri di cui al comma 1 anche sulla base di quanto previsto nelle rispettive Convenzioni.

Art. 8

(Controllo e revoca dell'assegnazione)

1. La Regione, i comuni e le province effettuano i controlli ognuno per i beni di loro competenza anche mediante verifiche a campione.

2. Gli assegnatari, per le finalità di cui al presente articolo entro il 30 novembre di ogni anno, trasmettono  al Comitato [56]     una dichiarazione sulle modalità di utilizzo del bene corredata da una relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente e allo stato di avanzamento  del piano aziendale[58]     .  Il Comitato[60]     provvede a trasmettere tale documentazione ai soggetti proprietari per i controlli di competenza.

3. Fermo quanto previsto dall' articolo 6 comma 2 del presente regolamento, la Regione, i comuni e le province, per i beni di loro competenza,  sentito il Comitato[62]     , revocano l'assegnazione qualora l'assegnatario non provveda all'avvio delle attività previste  dal piano aziendale[64]     entro centoventi giorni dall'assegnazione stessa. Tale termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni nel caso in cui l'assegnatario fornisca motivate giustificazioni.

4. La revoca di cui al comma 3 può essere disposta,  sentito il Comitato[66]     , anche in caso di difformità sostanziali rispetto a quanto previsto  nel piano aziendale[68]     . Non si procede alla revoca qualora l'assegnatario elimini tali difformità entro centoventi giorni.

5. La revoca di cui al comma 3 può essere disposta altresì,  sentito il Comitato[70]     , in caso di ritardi od omissioni di pagamento del canone da parte dell'assegnatario. In tal caso, l'assegnatario è invitato a provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla richiesta.

6. I proprietari di beni privati comunicano  alla struttura regionale competente[72]     eventuali inadempienze dell'assegnatario. Le modalità della revoca sono definite nella convenzione di cui all' articolo 4, comma 7 .

7. I beni per i quali è stata revocata l'assegnazione vengono nuovamente iscritti nel Banco della Terra e possono essere assegnati ad altri soggetti con le modalità di cui all' articolo 6 .

Art. 9

(Norme transitorie)

1. La Giunta regionale, i comuni e le province individuano i beni idonei e disponibili all'iscrizione nel Banco della Terra ai sensi dell' articolo 4 , commi 1 e 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In fase di prima applicazione l'avviso di cui all' articolo 4, comma 4 è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 4 maggio 2015

Marini

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[5] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[8] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 9 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 9 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[35] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[44] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[49] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[51] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[54] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[55] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[68] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.