Date di vigenza

18/10/2018 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/10/2018
06/08/2020 modifica mostra documento vigente dal 06/08/2020
30/11/2023 modifica mostra documento vigente dal 30/11/2023

Documento vigente dal 18/10/2018

Regione Umbria
Regolamento regionale 26 settembre 2018 ,n. 10
Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 50, S.o n. 1 del 03/10/2018

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta Regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 117 e 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanit e Servizi sociali), nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), ed in coerenza con le Intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015, disciplina il procedimento di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, di seguito denominate strutture pubbliche o private, autorizzate all'esercizio, in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti per l'autorizzazione. [4]

2. L'accreditamento istituzionale lo strumento di garanzia della qualit di cui si avvale la Regione per il conseguimento di obiettivi di tutela della salute dei cittadini, individuati con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per promuovere un processo di miglioramento continuo dell'efficienza dell'organizzazione (corporate governance) e della qualit delle prestazioni (clinical governance).

3. Per le strutture pubbliche l'accreditamento istituzionale obbligatorio.

4. Per le strutture private l'accreditamento istituzionale facoltativo ed allo stesso non consegue automaticamente il diritto alla stipula degli accordi contrattuali di cui al d.lgs. 502/1992 . L'accreditamento altres condizione necessaria per l'eventuale stipula di accordi contrattuali con le aziende unit sanitarie locali per l'erogazione di prestazioni in regime convenzionato con il servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Requisiti per l'accreditamento istituzionale)

1. L'accreditamento istituzionale rilasciato, nel rispetto dei criteri stabiliti dall' articolo 118 della L.R. 11/2015 alle strutture, sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali applicabili, tenuto conto della complessit organizzativa, a livello di Direzione Aziendale, Staff, servizi di supporto di cui all'Allegato A) del presente regolamento e, in termini di ricaduta a livello delle articolazioni organizzative/UU.OO, secondo quando definito nelle relative Note Applicative di cui all'Allegato A 1) del presente regolamento;

b) requisiti specifici di cui all'Allegato B) del presente regolamento, distinti per le seguenti aree:

1) Area diagnostica e dei servizi (servizi ambulatoriali, laboratori analisi, diagnostica per immagini);

2) Area ospedaliera medica - chirurgica e riabilitativa;

3) Area socio - sanitaria (strutture residenziali e semiresidenziali, servizi territoriali alla persona, servizi domiciliari integrati);

4) Area servizio farmaceutico aziendale.

[6]

2. I requisiti e le relative note applicative di cui agli Allegati A), A 1) e B) possono essere aggiornati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, a seguito di modifiche normative e atti di indirizzo generali.

Art. 3

(Procedimento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale)

1. Il procedimento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale articolato nelle seguenti fasi:

a) presentazione della domanda e istruttoria amministrativa di ammissibilit ;

b) istruttoria tecnica;

c) conclusione del procedimento.

2. Il procedimento di accreditamento istituzionale si conclude con l'adozione del relativo provvedimento da parte della struttura regionale competente in materia di  autorizzazioni ed accreditamento istituzionale, di seguito denominata struttura regionale,[8]     entro centottanta giorni decorrenti dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 e dell' articolo 22 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

3. Nel corso di validit dell'accreditamento istituzionale la struttura pubblica o privata gi accreditata deve comunicare alla struttura regionale qualsiasi variazione intervenuta. [10]

Art. 4

(Presentazione della domanda e istruttoria amministrativa di ammissibilit )

1. Al fine di ottenere l'accreditamento istituzionale, il legale rappresentante della struttura pubblica o privata, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attivit sanitaria o socio sanitaria, inoltra alla struttura regionale una domanda, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale, corredata da una check list di autovalutazione sul possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. [11]

2. Le strutture pubbliche devono presentare la domanda di accreditamento istituzionale entro novanta giorni dal rilascio:

a) di autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura pubblica;

b) di autorizzazione all'esercizio di  aree specialistiche[13]     nuove nell'ambito delle strutture pubbliche gi autorizzate.

3. La struttura privata pu richiedere l'accreditamento istituzionale per una o pi  aree specialistiche[15]     gi autorizzate all'esercizio.

4.  La struttura regionale[18]     , ricevuta la domanda, verifica:

a) la completezza della domanda;

b) la compatibilit con la programmazione regionale;

c) la rispondenza dei requisiti soggettivi;

d) la conformit dell'autorizzazione all'esercizio con la richiesta di accreditamento istituzionale.

5.  La struttura regionale[20]     tenuta a verificare la completezza documentale della domanda e pu richiedere eventuali integrazioni istruttorie. In tale evenienza assegnato un termine di venti giorni per provvedere all'integrazione.

6 Nel caso di istruttoria amministrativa con esito positivo,  la struttura regionale[22]     ne comunica la risultanza alla struttura pubblica e privata e all'Organismo tecnicamente accreditante di cui all' articolo 5 , di seguito denominato OTAR, per l'istruttoria tecnica, unitamente alla documentazione utile all'espletamento di tale istruttoria.

7 In caso di non ammissibilit della domanda, il dirigente  della struttura regionale[24]     adotta determinazione motivata, che viene comunicata alla struttura pubblica o privata

Art. 5

(Organismo tecnicamente accreditante e istruttoria tecnica - OTAR)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce l'OTAR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Giunta regionale stabilisce altres , con il medesimo atto, la composizione e le modalit di funzionamento dell'OTAR.

2. L'OTAR svolge un'istruttoria tecnica al fine di verificare se le strutture pubbliche e private che richiedono l'accreditamento istituzionale sono conformi ai requisiti di cui al presente regolamento.

3. L'istruttoria tecnica svolta attraverso Audit. Per l'espletamento di tale istruttoria, l'OTAR si avvale di singoli gruppi di Audit. Il numero dei componenti dei singoli gruppi sono individuati dall'OTAR in ragione della complessit e delle aree specialistiche della struttura interessata all'accreditamento istituzionale.

4. I componenti del gruppo di Audit devono possedere i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1 e devono essere inseriti in un apposito elenco  gestito dalla struttura regionale[26]     .

5. L'OTAR rilascia parere alla struttura regionale sul possesso dei requisiti per l'accreditabilit entro 150 giorni dalla richiesta da parte della struttura regionale. [28]

6. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 5 , qualora la struttura pubblica o privata risulti carente di uno o pi requisiti non essenziali, l'OTAR comunica alla struttura regionale la necessit di far predisporre alla struttura pubblica o privata un piano di adeguamento finalizzato a rimuovere le carenze rilevate, e i relativi tempi di adeguamento. In tal caso l'accreditamento concesso con prescrizioni. [30]

7. La struttura regionale pu richiedere all'OTAR Audit supplementari, qualora ne ravvisi la necessit . [33]

Art. 6

(Conclusione del procedimento)

1. Il dirigente della struttura regionale, sulla base del parere dell'OTAR, adotta il provvedimento conclusivo relativo all'accreditamento istituzionale.

2. Il parere dell'OTAR non vincolante ma, in caso di dissenso, il provvedimento dirigenziale deve motivarne le ragioni.

3. Il provvedimento di rilascio dell'accreditamento istituzionale pubblicato sul sito istituzionale regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Nell'ipotesi di diniego dell'accreditamento o di concessione con prescrizioni, il soggetto richiedente pu presentare alla competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto richiesta motivata di riesame. La competente struttura regionale decide entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

[35]
Art. 7

(Elenco dei soggetti accreditati)

1.  La struttura regionale[37]     costituisce l'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati.

2. L'elenco di cui al comma 1 pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale regionale.

Art. 8

(Durata e mantenimento dell'accreditamento istituzionale)

1. L'accreditamento istituzionale ha validit triennale.

2. Le strutture pubbliche e private almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dell'accreditamento istituzionale, devono inoltrare alla struttura regionale apposita richiesta di mantenimento dello stesso.

3. La struttura regionale pu concordare con le strutture pubbliche e private i tempi per la presentazione delle richieste di mantenimento dell'accreditamento, fermo restando il termine di cui al comma precedente.

4. Il procedimento per il mantenimento dell'accreditamento istituzionale effettuato con le stesse modalit del procedimento per il rilascio dell'accreditamento di cui al presente regolamento.

5. Il dirigente della struttura regionale adotta il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell' articolo 20, comma 3 della L.R. n. 8/2011 , entro centottanta giorni dalla data della richiesta.

6. Il provvedimento di mantenimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale regionale.

[39]
Art. 9

(Estensione dell'accreditamento istituzionale)

1. La struttura privata accreditata pu richiedere, durante il periodo di validit dell'accreditamento istituzionale, un'estensione dello stesso per nuove  aree specialistiche[41]     .

2. La struttura pubblica accreditata deve richiedere l'estensione dell'accreditamento istituzionale entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di  aree specialistiche[43]     nuove.

3. Il procedimento per l'estensione dell'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private effettuato con le stesse modalit del procedimento per il rilascio dell'accreditamento di cui al presente regolamento. [45]

4. La struttura regionale rilascia il provvedimento di estensione dell'accreditamento istituzionale entro novanta giorni ai sensi dell' articolo 20, comma 3 della L.R. n. 8/2011 ; il provvedimento di estensione pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale regionale. [47]

Art. 10

(Sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale)

1. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o pi requisiti previsti per l'accreditamento, la struttura regionale diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro un termine fissato in relazione alla complessit della struttura ed al requisito mancante e comunque non oltre sessanta giorni. [50]

2. In caso della mancata regolarizzazione entro il termine di cui al comma 1 ,  la struttura regionale[52]     pu revocare o sospendere l'accreditamento istituzionale con propria motivata determinazione.

3.  La struttura regionale[54]     stabilisce con propria determinazione modalit e termini per la sospensione e la revoca dell'accreditamento tenendo conto, in particolare del rispetto dei criteri per il rilascio dell'accreditamento di cui all' articolo 118 della L.R. 11/2015 e della garanzia di dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantit , qualit e funzionalit in relazione alla tipologia ed ai volumi delle prestazioni erogabili ed alle necessit assistenziali degli utilizzatori dei servizi.

4. La revoca dell'accreditamento istituzionale comporta la cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all' articolo 8 quinquies, comma 2 quinquies del d.lgs. 502/1992 .

Art. 11

(Oneri per l'accreditamento istituzionale)

1. La struttura che richiede l'accreditamento, il mantenimento o l'estensione dello stesso    tenuta a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dalla Regione. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il costo delle procedure di accreditamento.

Art. 12

(Norme finali e di abrogazione)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi del regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), ancorch abrogato.

2. Il regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), abrogato.


Il presente regolamento sar pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 26 settembre 2018

Il Vice Presidente PAPARELLI

Note sulla vigenza

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[10] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 3 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 3 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[17] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 4 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 5 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 5 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 5 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 5 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 5 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 7 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 7 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 4. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 5 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 5 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 6 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 7 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 4. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 7 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[32] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 3 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 3 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[37] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[47] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 4 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[48] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[49] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 2 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 2 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 3 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 3 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[56] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

[57] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 regolamento Regione Umbria 24 novembre 2023, n. 8.

Note della redazione

(1) - 

Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Reg. reg. 8/2023 ,che modifica il presente regolamento, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Reg. reg. 8/2023 (30/11/2023) continua ad applicarsi la disciplina previgente.