Date di vigenza

31/05/2019 entrata in vigore mostra documento vigente dal 31/05/2019
13/07/2023 modifica mostra documento vigente dal 13/07/2023
07/03/2024 abrogazione mostra documento vigente dal 07/03/2024

Documento vigente dal 31/05/2019

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2019 , n. 7
Criteri, parametri e modalità per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERS pubblica di cui alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. del //

La Giunta regionale ha approvato. Il parere della Commissione consiliare competente, previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale , è stato reso ai sensi dell' articolo 30 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa . La Presidente della Giunta Regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 43 e 44 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) stabilisce i criteri e i parametri per la determinazione del valore dell'immobile e disciplina le modalità di calcolo dei canoni di locazione che l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria di cui alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale) di seguito denominata ATER regionale applica agli alloggi di ERS pubblica di cui all' articolo 27 della medesima l.r. 23/2003 .

2. Il presente regolamento stabilisce altresì, ai sensi dell' articolo 29, comma 4 della l.r. 23/2003 , il limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica.

Art. 2

(Definizione del canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi di ERS pubblica è calcolato sulla base delle aree omogenee di utenza di cui all' articolo 44, comma 1 della l.r. 23/2003 ed è così definito:

a) per l'area di protezione sociale: esclusivamente in riferimento al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'assegnatario, calcolato ai sensi della normativa vigente;

b) per l'area amministrata e per l'area di decadenza: da una quota percentuale dell'ISEE incrementata da una quota percentuale del valore dell'immobile assegnato, denominato canone oggettivo.

Art. 3

(Criteri per la determinazione del canone di locazione)

1. Il canone di locazione applicato agli assegnatari collocati nelle aree omogenee di utenza di cui all' articolo 2 è determinato con le seguenti modalità:

a) area di protezione sociale: rientrano in tale area omogenea di utenza gli assegnatari in possesso di un ISEE inferiore o uguale a seimila euro (E 6.000,00). Per tale area il canone è commisurato esclusivamente all'ISEE e calcolato in base alle seguenti fasce:

1) ISEE minore o uguale a tremila euro (ISEE =< E 3.000,00): il canone di locazione mensile è pari a quarantacinque euro (E 45,00) e, qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona, lo stesso è pari a trentacinque euro (E 35,00), entrambi aggiornati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

2) ISEE maggiore di tremila euro e minore o uguale a seimila euro (E 3.000,00 < ISEE =< E 6.000,00): il canone di locazione annuale è pari al quindici per cento dell'ISEE e comunque non inferiore al canone di cui al punto 1), qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona, il canone mensile è pari a quaranta euro (E 40,00) aggiornato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

b) area amministrata: rientrano in tale area omogenea di utenza gli assegnatari in possesso di un ISEE superiore a seimila euro (E 6.000,00) ed inferiore o uguale a trentamila euro (E 30.000,00). Per tale area il canone è determinato dalla somma di una percentuale dell'ISEE del nucleo familiare dell'assegnatario e da una percentuale del canone oggettivo in base alle seguenti fasce:

1) ISEE maggiore di seimila euro e minore o uguale a dodicimila euro (E 6.000,00 < ISEE =< E 12.000,00): il canone di locazione annuale è pari al diciotto per cento dell'ISEE incrementato di una quota variabile direttamente proporzionale al valore dell'ISEE della fascia stessa, tra lo zero ed il venti per cento del canone oggettivo;

2) ISEE maggiore di dodicimila euro e minore o uguale a ventimila euro (E 12.000,00 < ISEE =< E 20.000,00): il canone di locazione annuale è pari al diciannove per cento dell'ISEE incrementato di una quota variabile direttamente proporzionale al valore dell'ISEE della fascia stessa, tra il venti ed il trenta per cento del canone oggettivo;

3) ISEE maggiore di ventimila euro e minore o uguale a trentamila euro (E 20.000,00 < ISEE =< E 30.000,00): il canone di locazione annuale è pari al venti per cento dell'ISEE incrementato di una quota variabile, direttamente proporzionale al valore dell'ISEE della fascia stessa, tra il trenta ed il quaranta per cento del canone oggettivo;

c) area di decadenza: rientrano in tale area omogenea, per un periodo massimo di due anni consecutivi, gli assegnatari in possesso di un ISEE, rilevata in sede di aggiornamento annuale, superiore al limite massimo di 30.000,00 euro dell'area amministrata; per tale area il canone di locazione è pari al venti per cento dell'ISEE incrementato del cinquanta per cento del canone oggettivo. Il canone di locazione annuale non può comunque essere superiore al trenta per cento dell'indicatore della situazione economica (ISE).

2. I criteri per l'inserimento degli assegnatari nelle aree omogenee di utenza e le modalità di determinazione del canone sono riportate nell'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. Il canone oggettivo è determinato dall'ATER regionale sulla base dei criteri e parametri stabiliti nell'Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità per la determinazione e l'aggiornamento del canone di locazione)

1. Al fine della determinazione del canone di locazione l'ATER regionale accerta la situazione economica avvalendosi dell'ISEE del nucleo familiare dell'assegnatario alla data dell'assegnazione dell'alloggio.

2. Al fine dell'aggiornamento annuale del canone di locazione l'ATER regionale, ai sensi dell' articolo 41 della l.r. 23/2003 , accerta, tra il 1 gennaio e il 30 giugno, la situazione economica dell'assegnatario, avvalendosi dell'ISEE con validità al 31 dicembre dell'anno precedente e la permanenza dei requisiti di assegnazione.

3. Qualora non sia possibile acquisire d'ufficio presso le amministrazioni competenti la documentazione e le informazioni di cui al comma 2 , l'ATER regionale richiede all'assegnatario di trasmettere tale documentazione entro un termine stabilito nella richiesta.

4. Qualora l'assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione e le informazioni entro il termine di cui al comma 3 , l'ATER regionale diffida l'assegnatario a provvedervi entro un termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4 , l'ATER regionale applica all'assegnatario il canone calcolato sulla base dei parametri previsti per l'area di decadenza di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c) e, comunque, non inferiore a cinquecento euro (E 500,00) mensili. L'ATER regionale, pervenuta la documentazione, ricalcola il canone sulla base dei parametri di cui all' articolo 3 previsti per l'area omogenea di utenza riferibili all'assegnatario.

6. Qualora all'ATER regionale pervenga una relazione dei servizi sociali del Comune di residenza dell'assegnatario, non si applica quanto previsto al comma 5 .

7. Il conguaglio a favore dell'assegnatario a seguito del ricalcolo del canone ai sensi del comma 5 , è limitato ai soli canoni relativi ai tre mesi precedenti la presentazione della documentazione e le informazioni di cui al comma 2 .

8. In presenza di una diminuzione della capacità economica e/o della composizione del nucleo familiare, l'assegnatario può richiedere il ricalcolo del canone di locazione presentando all'ATER regionale l'ISEE calcolata ai sensi dell' articolo 10, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Le variazioni del canone sono apportate dall'ATER regionale dal mese successivo al ricalcolo del canone stesso.

9. Il canone di locazione decorre dal primo luglio ed è aggiornato entro il trenta giugno dell'anno seguente.

Art. 5

(Limite di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica)

1. Il limite massimo di ISEE per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica è pari a trentamila euro (E 30.000,00).

2. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 29, comma 5 della l.r. 23/2003 , sulla base dell'ultima variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati può, entro il 31 dicembre, aggiornare biennalmente il limite di cui al comma 1 .

Art. 6

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio è effettuato dall'ATER regionale ed è finalizzato alla valutazione della metodologia di calcolo dei canoni degli alloggi di ERS pubblica, nonché al confronto tra il livello dei canoni determinati ai sensi del presente regolamento ed il livello del canone concordato applicato nei comuni.

2. L'ATER regionale predispone annualmente una relazione relativa all'attività di monitoraggio da sottoporre al Comitato permanente per l'edilizia residenziale di cui all' articolo 5 della l.r. 23/2003 per la formulazione di eventuali proposte.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento l'ATER regionale acquisisce, entro il 31 maggio 2019, la documentazione e le informazioni di cui all' articolo 4, comma 2 dei nuclei familiari già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine della determinazione del nuovo canone.

2. Ai soggetti già assegnatari degli alloggi di ERS pubblica alla data del 30 giugno 2019, al fine di garantire un progressivo adeguamento al canone determinato ai sensi del presente regolamento, per gli anni 2019, 2020 e 2021, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base di una relazione fornita dall'ATER regionale, stabilisce una percentuale di riduzione o aumento del canone da detrarre o sommare a quello applicato nell'anno precedente.

3. La percentuale di cui al comma 2 non può comunque essere superiore:

a) per l'anno 2019, al quindici per cento del canone applicato fino al 30 giugno 2019;

b) per l'anno 2020, al cinquanta per cento della differenza tra il canone applicato dal 1 luglio 2019 e il canone determinato ai sensi del presente regolamento;

c) per l'anno 2021, al cinquanta per cento della differenza tra il canone applicato nel 2020 e il canone determinato ai sensi del presente regolamento.

4. Per le assegnazioni successive alla data del 30 giugno 2019, al fine di garantire parità di trattamento tra gli assegnatari, a parità di ISEE si applica lo stesso canone.

5. Il canone determinato con le variazioni di cui ai commi 2 e 3, lettera a), si applica a decorrere dal 1 luglio 2019.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 27 maggio 2019

Il Vice Presidente Paparelli

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 regolamento CE Regione Umbria 20 febbraio 2024, n. 3.

[5] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 regolamento CE Regione Umbria 20 giugno 2023, n. 2.