Art. 1
Oggetto.
1.
Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, nel rispetto del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della
direttiva 2009/28/
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della
direttiva 2001/77/ e della direttiva
2003/30/), del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della
direttiva 2001/77/
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
Art. 2
Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza.
1.
Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla
parte II del titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale),
[ ... ]
[3]
il cumulo con altri progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'
articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116
)
[4]
.
[ 2. ]
[5]
[ 3. ]
[6]
[ 4. ]
[7]
5.
Sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatica) i progetti di:
a)
impianti eolici che prevedano l'installazione di aerogeneratori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore a 8 metri e ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla
direttiva 92/43/CEE
(Siti di importanza comunitaria) ed alla
direttiva 79/409/CEE
(Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri per le aree di classe A e inferiore a 1000 metri per le aree di classe B, indicate nella tabella Rete Natura 2000 di cui all'Allegato A al presente regolamento;
b)
impianti idroelettrici che prevedano la realizzazione di sbarramenti ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla
direttiva 92/43/CEE
(Siti di importanza comunitaria) ed alla
direttiva 79/409/CEE
(Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri a monte dello sbarramento e inferiore a 300 metri a valle dello sbarramento, da calcolare lungo lo sviluppo dell'asta fluviale.
Art. 3
Procedure amministrative.
1.
Fatti salvi i casi per i quali è prevista la procedura abilitativa semplificata
[ ... ]
[8]
, la comunicazione di cui all'
articolo 6 del d.lgs. 28/2011
e la dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis dello stesso decreto legislativo
[9]
, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonchè le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'
articolo 12 del D.Lgs. 387/2003
.
2.
L'autorizzazione unica è rilasciata
[ ... ]
[10]
dalla Regione[11]
nel rispetto del
D.Lgs. 28/2011
, delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
3.
La procedura abilitativa semplificata di cui all'
articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 28/2011
è estesa, nel rispetto di quanto previsto all'
art. 6
, alla realizzazione di progetti di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW da realizzare con moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente, anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.
4.
La comunicazione di cui all'
articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 28/2011
è estesa alla realizzazione di progetti di: - impianti fotovoltaici:
a)
con potenza fino a 20 kW nel caso di impianti con moduli a terra;
b)
con potenza fino a 50 kW nel caso di impianti con moduli a terra da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo;
[ c) ]
[12]
5.
L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di impatto ambientale sono comunque soggetti ad autorizzazione unica.
6.
Le procedure amministrative necessarie per l'installazione di ciascuna tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono indicate nell'allegato A del presente regolamento.
7.
La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento adotta la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, della dichiarazione e della comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè il modello informativo di cui all'
articolo 5
e il modulo informativo di cui all'
articolo 8
.
[ 8. ]
[13]
8.
I contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica sono disciplinati al paragrafo 13, parte terza delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010. Detti contenuti sono integrati:
a)
nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra su aree agricole e produttive, dal titolo di disponibilità della superficie dell'area necessaria al raggiungimento della potenzialità fotovoltaica richiesta agli articoli 6 e 6-bis;
b)
nel caso di impianti fotovoltaici a terra su area produttiva, dalla proposta di convenzione o atto d'obbligo, di cui all'
articolo 42 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2
(Norme regolamentari attuative della
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
- Testo unico Governo del territorio e materie correlate), che comprende la superficie destinata all'impianto fotovoltaico nonchè tutte le dotazioni urbanistiche dell'intera area asservita, avente la caratteristica della continuità;
c)
nel caso di impianti a fonti rinnovabili diversi da quelli di cui alla
lettera b)
da realizzarsi su area produttiva, dalla proposta di convenzione o atto d'obbligo, di cui all'
articolo 42 del r.r. 2/2015
.
[14]
Art. 4
Criteri e condizioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
1.
L'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è realizzata nel rispetto dei criteri generali di localizzazione e progettazione e delle condizioni di cui all'allegato B del presente regolamento.
2.
L'autorizzazione unica di cui all'
articolo 3, comma 2
è rilasciata nel rispetto dei criteri generali e delle condizioni di cui al
comma 1
e contiene eventuali prescrizioni comprensive anche delle opere necessarie ad assicurare la minimizzazione degli impatti ambientali e il corretto inserimento degli impianti nel contesto paesaggistico e territoriale.
3.
L'autorizzazione unica contiene le eventuali prescrizioni per la realizzazione, a cura e spese del proponente, di misure di compensazione ambientale da stabilire in sede di conferenza di servizi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010 e nella misura massima del 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
4.
L'autorizzazione unica contiene l'importo della cauzione di cui al punto 13.1, lett. j), dell'allegato al D.M. 10 settembre 2010, da stabilire in misura pari all'ammontare dei costi degli interventi di dismissione dell'impianto, comprensivi dello smaltimento dei rifiuti, e delle opere di messa in pristino, e comunque non inferiore a 50 euro per ciascun kW di potenza installata. La cauzione è prestata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed è presentata alla
[ ... ]
[15]
Regione[16]
non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori.
Art. 5
Impianti realizzati nell'ambito di interventi edilizi.
1.
L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell'ambito di interventi edilizi è consentita nel rispetto del relativo titolo edilizio e dei criteri e delle condizioni di cui all'
articolo 4
.
2.
Per gli impianti di cui al
comma 1
, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire è allegato il modello informativo di cui all'
articolo 3, comma 7
, comprensivo, in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante, delle informazioni necessarie alla verifica degli obblighi di integrazione minima di cui all'
articolo 11 del D.Lgs. 28/2011
, ove previsti.
Art. 6
Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole
1.
Nelle aree agricole di cui alla
lettera c) dell'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate) la potenzialità fotovoltaica dell'appezzamento di terreno in disponibilità del proponente, intesa quale superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, è pari:
a)
al cinque per cento della superficie dell'appezzamento nel caso di moduli collocati a terra che compromettono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale;
b)
al venti per cento della superficie dell'appezzamento nel caso di moduli collocati a terra che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, secondo la configurazione agri-voltaica;
c)
alla totalità della superficie dell'appezzamento nel caso di moduli collocati a terra realizzati dai soggetti di cui al
comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica) convertito in legge, con modificazioni, dall'
art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8
, nonchè di cui agli articoli 30 e 31 del
Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Tali soggetti perseguono l'obiettivo principale di cui all'
articolo 42-bis, comma 3, lettera c) del citato d.l. 162/2019
.
2.
Il computo delle superfici di cui al
comma 1
è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
la superficie dell'appezzamento di terreno agricolo in disponibilità del proponente è costituita dall'ammontare delle superfici dei terreni continui, escluse le parti boscate. La continuità tra i terreni ha luogo anche in presenza di interposizione di strade, di infrastrutture lineari o di corsi d'acqua;
b)
la superficie destinata all'installazione degli impianti fotovoltaici è costituita da quella perimetrata dalla recinzione dell'impianto medesimo, ricomprendente la proiezione al suolo delle vele fotovoltaiche, le piste e gli spazi ricompresi tra le stesse vele, le fasce comprese tra le vele medesime e la recinzione perimetrale. Nel caso della configurazione agri-voltaica di cui al
comma 1, lettera b)
, la superficie è costituita dalla proiezione al suolo delle vele fotovoltaiche, dagli spazi ricompresi tra le vele e da una fascia perimetrale di venti metri oltre la proiezione al suolo delle medesime, da calcolare a partire dalla linea congiungente le vele perimetrali.
[18]
Art. 6-bis
Installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree produttive
1.
Nelle aree classificate quali insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione di cui all'
articolo 96 del regolamento regionale 2/2015
, aventi la caratteristica della continuità, la potenzialità fotovoltaica, intesa quale superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, è pari:
a)
al settanta per cento della superficie residua libera delle predette aree, nel caso in cui le strutture esistenti, nella medesima area, siano tutte dotate di coperture fotovoltaiche;
b)
al cinquanta per cento della superficie residua libera delle predette aree, nei restanti casi.
2.
Nel caso di aree industriali dismesse, di cui all'
articolo 97 del r.r. 2/2015
, comprese le aree di centrali di produzione di energia termo-elettrica in riconversione, il proponente allega all'istanza un programma di interventi per la rifunzionalizzazione dell'area industriale dismessa e la valorizzazione e riqualificazione del territorio interessato. La potenzialità fotovoltaica è stabilita, anche in deroga al limite massimo di cui al
comma 1
, d'intesa con la Regione e il comune o i comuni interessati in ragione della dimensione e delle caratteristiche dell'area dismessa e degli interventi programmati.
3.
Il computo della superficie destinata all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra è effettuato nel rispetto del criterio di cui all'
articolo 6, comma 2, lettera b)
. La continuità tra le aree ha luogo anche in presenza di interposizione di strade o di infrastrutture lineari.
4.
Per gli interventi di cui al
comma 1
, la documentazione di progetto contiene anche la proposta di atto d'obbligo di cui all'
articolo 3, comma 8, lettera b)
.
5.
Le condizioni di cui al
comma 1
non si applicano nel caso di moduli collocati a terra realizzati dai soggetti di cui al
comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica) convertito in legge, con modificazioni, dall'
art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8
, nonchè di cui agli articoli 30 e 31 del
Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
[19]
Art. 7
Individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
1.
L'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è consentita nelle aree e nei siti individuati, per ciascuna tipologia di impianto, nell'allegato C del presente regolamento.
Art. 7-bis
Individuazione delle aree idonee
1.
Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui all'
articolo 20, comma 4 del d.lgs. 199/2021
, sono considerate aree idonee quelle di cui all'
articolo 20, comma 8 del d.lgs. 199/2021
, nonchè, con riferimento agli impianti fotovoltaici, le coperture di fabbricati rurali, di edifici ad uso produttivo e di edifici residenziali al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, escluse le coperture degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
).
2.
Le cave dismesse di cui all'
articolo 2, lettera o-bis) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3
(Modalità di attuazione della
legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
- Norme per la disciplina delle attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) corrispondono alle cave cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale di cui all'
articolo 20, comma 8, lettera c) del D.lgs. 199/2021
.
[20]
Art. 8
Informazioni.
1.
I comuni
[ ... ]
[21]
trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, per via telematica e sulla base del modulo informativo di cui all'
articolo 3, comma 7
, le informazioni e i dati relativi alle procedure di propria competenza.
Art. 9
Trasparenza amministrativa.
1.
Le informazioni inerenti l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa modulistica sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione.
2.
Le cartografie utili alla individuazione territoriale delle aree non idonee sono pubblicate nel portale regionale della infrastruttura geografica Umbri@Geo.
Art. 10
Oneri istruttori.
1.
Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore
[ ... ]
[22]
della Regione[23]
per le spese istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione unica sono stabiliti in misura pari a:
a)
0,025% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 KW;
b)
0,03% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 KW.
2.
Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio per le spese istruttorie relative alla procedura abilitativa semplificata sono stabiliti in misura pari a:
a)
0,015% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 KW;
b)
0,020% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 KW.
Art. 11
Vigilanza e sanzioni.
1.
Il comune e
[ ... ]
[24]
la Regione[25]
esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2.
[ ... ]
[26]
La Regione [27]
irroga la sanzione di cui all'
articolo 44, comma 1 del D.Lgs. 28/2011
nonchè la sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica.
3.
Il comune competente per territorio irroga le sanzioni di cui all'
articolo 44, comma 2 del D.Lgs. 28/2011
nonchè la sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata.
4.
Al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.
Art. 12
Norme transitorie e finali.
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2.
Ai fini della conclusione delle relative procedure amministrative, le dichiarazioni per la procedura abilitativa semplificata e le istanze di autorizzazione unica presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono trasmesse dall'autoritïà presso la quale sono state presentate all'autorità competente ai sensi dell'
articolo 3
. La trasmissione è effettuata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è contestualmente comunicata al soggetto interessato.
3.
Le province e i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'
articolo 7
. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intende tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la specifica installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purchè univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare l'Allegato C di cui al
comma 1
.
4.
Le norme di cui al presente regolamento prevalgono sugli strumenti urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province.
5.
La Giunta regionale può apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati del presente regolamento sulla base delle risultanze della prima fase di applicazione.
6.
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti.