Art. 1
(Oggetto)
1.
Il presente regolamento, in attuazione dell'
articolo 117, comma 2, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), disciplina i requisiti aggiuntivi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, a carattere residenziale e semiresidenziale, di seguito denominate strutture, che erogano prestazioni di assistenza territoriale extra-ospedaliera, al fine di garantire la sicurezza delle strutture stesse.
Art. 2
(Tipologia di pazienti e classificazione delle strutture)
1.
Le strutture di cui all'
articolo 1
si rivolgono alle seguenti tipologie di pazienti:
a)
pazienti post-acuti;
b)
anziani non autosufficienti;
c)
persone disabili giovani e adulte;
d)
persone con patologie psichiatriche;
e)
persone con dipendenze patologiche;
f)
persone con patologie terminali che necessitano di cure residenziali.
2.
Le strutture, nel rispetto delle disposizioni di cui all'
art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997
(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e delle ulteriori disposizioni vigenti, sono classificate in:
a)
strutture per anziani non autosufficienti;
b)
strutture per persone disabili giovani e adulte;
c)
strutture psichiatriche;
d)
strutture per persone con dipendenze patologiche.
3.
Le strutture di cui al
comma 2
sono altresì distinte, in relazione ai pazienti assistiti e alle prestazioni erogate, nelle tipologie previste dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
Art. 3
(Autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie)
1.
Le strutture, per ottenere l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie di cui al
regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6
(Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)) devono possedere:
a)
i requisiti minimi di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
e alle ulteriori disposizioni vigenti;
b)
i requisiti aggiuntivi previsti dal presente regolamento.
Art. 4
(Requisiti aggiuntivi)
1.
I requisiti aggiuntivi di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera b)
riguardano le dotazioni strumentali, tecnologiche ed organizzative che le strutture devono possedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017
(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'
articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
) stabilite nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente regolamento:
1)
allegato B) concernente i requisiti comuni generali;
2)
allegato C) concernente i requisiti delle strutture per anziani non autosufficienti;
3)
allegato D) concernente i requisiti delle strutture per persone disabili giovani e adulte;
4)
allegato E) concernente i requisiti delle strutture psichiatriche;
5)
allegato F) concernente i requisiti delle strutture per persone con dipendenze patologiche.
2.
Nell'allegato G), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, sono contenute, altresì, le indicazioni alle strutture, al fine di consentire una migliore comprensione dei requisiti aggiuntivi.
Art. 5
(Domanda per l'autorizzazione, rilascio dell'autorizzazione e verifiche sui requisiti aggiuntivi)
1.
La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all'
art. 6 del regolamento regionale n. 6/2017
, qualora riguardi le strutture di cui al presente regolamento, è corredata da apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti aggiuntivi di cui al presente regolamento stesso, resa dal legale rappresentante della struttura, con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A)).
2.
La dichiarazione di cui al
comma 1
è resa su modello adottato dalla struttura regionale competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3.
La dichiarazione di cui al
comma 1
è corredata dall'attestazione, resa dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, contenente il possesso dei requisiti aggiuntivi.
4.
L'autorizzazione, rilasciata dalla struttura regionale competente ai sensi del
regolamento regionale 6/2017
, comprende anche la verifica sui requisiti aggiuntivi.
5.
La vigilanza sulla permanenza dei requisiti aggiuntivi è effettuata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione, con le modalità di cui agli articoli 10 e 11 del
regolamento regionale 6/2017
.
Art. 6
(Norme transitorie)
1.
Le strutture di cui al presente regolamento, già autorizzate ai sensi dell'
art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421
) e del
regolamento regionale n. 6/2017
ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento stesso, si adeguano ai requisiti aggiuntivi entro
[ ... ]
[6]
ventiquattro[7]
mesi dalla sua entrata in vigore. A tal fine trasmettono
, a partire dal 1 marzo 2024,[8]
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000
sul possesso dei requisiti aggiuntivi.
(1)
2.
Le domande di autorizzazione, acquisite agli atti della struttura regionale competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono valutate secondo le disposizioni di cui al
regolamento regionale n. 6/2007
, fatta salva la necessità di adeguamento di cui al
comma 1
.
3.
La verifica del possesso dei requisiti aggiuntivi per le strutture tenute all'adeguamento è effettuata dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Le strutture continuano a funzionare fino alla conclusione delle procedure di verifica.
4.
Qualora, dalle verifiche di cui al
comma 3
, emergano carenze nell'adeguamento, la struttura regionale competente procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 del
regolamento regionale 6/2017
. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 1
, le autorizzazioni già concesse sono revocate.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.