Date di vigenza
06/07/1973 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 06/07/1973 |
18/08/1977 | abrogazione | mostra documento vigente dal 18/08/1977 |
01/01/1990 | abrogazione | mostra documento vigente dal 01/01/1990 |
Documento vigente
[1] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 12 giugno 1989, n. 17.
[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 10 agosto 1977, n. 43.
[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 10 agosto 1977, n. 43.
Per le aziende singole od associate che rivestono notevole importanza per l' economia della zona in cui operano, anche in relazione all' occupazione di mano d' opera, e che si trovino in condizioni di comprovate difficoltà finanziarie derivanti in particolare dalla esecuzione di programmi di ristrutturazione, il limite di lire 8 milioni potrà essere superato fino ad un massimo di lire 20 milioni previo parere della Giunta regionale.(Vedi art. 2, comma 2 L.R. 10 agosto 1977, n. 43).