Date di vigenza

06/07/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/07/1973
18/08/1977 abrogazione mostra documento vigente dal 18/08/1977
01/01/1990 abrogazione mostra documento vigente dal 01/01/1990

Documento vigente

[ ... ] [1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 12 giugno 1989, n. 17.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 10 agosto 1977, n. 43.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 10 agosto 1977, n. 43.

Note della redazione

(1) - 

Per le aziende singole od associate che rivestono notevole importanza per l' economia della zona in cui operano, anche in relazione all' occupazione di mano d' opera, e che si trovino in condizioni di comprovate difficoltà finanziarie derivanti in particolare dalla esecuzione di programmi di ristrutturazione, il limite di lire 8 milioni potrà essere superato fino ad un massimo di lire 20 milioni previo parere della Giunta regionale.(Vedi art. 2, comma 2 L.R. 10 agosto 1977, n. 43).