ARTICOLO 2
1.
All' art. 14 vanno aggiunti i seguenti commi:
"
Gli atti e i provvedimenti, per il cui rilascio sono dovute le tasse di cui alla presente legge, non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate. Il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali dovrà essere effettuato mediante versamento su c/c postale intestato all' Ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma - tasse sulle concessioni regionali per la Regione Umbria.
"
ARTICOLO 3
1.
All' art. 15 va aggiunto il seguente comma:
"
L' aliquota del tributo è indicata nella annessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna voce relativa al provvedimento regionale di cui viene chiesto il rilascio
".
ARTICOLO 4
1.
All' art. 17 va aggiunto il seguente comma:
"
All' accertamento delle violazioni alle norme della presente legge e alle istanze di restituzione di tasse erroneamente o indebitamente corrisposte, si può procedere entro i termini di decadenza previsti dalle norme statali che regolano le tasse sulle concessioni governative
".
ARTICOLO 5
1.
All' art. 44 va aggiunto il seguente comma:
"
Nel caso di mancato pagamento di tasse annuali sulle concessioni regionali, entro i termini stabiliti nella corrispondente voce della annessa tariffa, in luogo della pena pecuniaria si incorre:
a) in una sopratassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una sopratassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell' accertamento dell' infrazione.
"
ARTICOLO 6
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla annessa tariffa dispone il
DPR 26 ottobre 1972, n. 641
, che disciplina le tasse sulle concessioni governative.