ARTICOLO 1
1.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1975, giusta l'annesso stato di previsione dell'ENTRATA (Tabella A) di lire 50.851.612.200.
ARTICOLO 2
1.
E'approvato in lire 50.851.612.200 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1975, come dall'annesso stato di previsione della SPESA (Tabella B).
ARTICOLO 3
1.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1975, annesso alla presente legge.
ARTICOLO 5
1.
Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1975, le seguenti spese di cui alla
legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12
:
a)
lire 180.000.000 con iscrizione al cap. 2460 per provvedere al mantenimento degli inabili al lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi gli oneri di carattere organizzativo;
b)
lire 250.000.000 con iscrizione al cap. 2470 a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro e degli anziani che si trovino in stato di indigenza, sostenute dai Comuni della regione, singoli o associati.
ARTICOLO 6
1.
In osservanza a quanto prescritto dall'
art. 41 del RD 18 novembre 1923, n. 2440
, sulla contabilità generale dello Stato, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, su parere conforme della Giunta medesima:
1.
- a iscrivere, con proprio decreto, nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti e per integrare le assegnazioni relative a indennità , stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge;
2.
- a iscrivere, con proprio decreto, nella parte passiva del bilancio, e in corrispondenza con gli accertamenti dell'ENTRATA, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad Enti e Istituti o di somme comunque percette per conto di terzi.
2.
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Giunta regionale di iscrivere somme ai sensi dei numeri 1 e 2 del precedente comma, sono quelli descritti negli elenchi numeri 2 e 3 annessi alla Tabella B - SPESA, del bilancio approvato con la presente legge.
3.
Il Presidente della Giunta regionale è altresi autorizzato a iscrivere - con proprio decreto su parere della Giunta regionale - ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, della parte passiva, in corrispondenza ad accertamenti di entrate, le somme occorrenti per l'attuazione di leggi speciali dello Stato e per l'espletamento di funzioni delegate dallo Stato.
4.
Il Presidente della Giunta regionale è altresì autorizzato a istituire nuovi capitoli nello stato di previsione dell'ENTRATA in corrispondenza all'accertamento di nuovi capitoli e proventi non previsti nel bilancio.
ARTICOLO 7
1.
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, agli effetti di cui all'
art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440
, sulla contabilità generale dello Stato, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tabella B - SPESA.
2.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto su conforme parere della Giunta medesima, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nel
primo comma
del presente articolo.
ARTICOLO 8
1.
In osservanza dell'
art. 42 del RD 18 novembre 1923, n. 2440
, sulla contabilità generale dello Stato e dell'art. 136 del relativo Regolamento approvato con
RD 23 maggio 1924, n. 827
, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prelevare - su conforme parere della Giunta regionale - con proprio decreto da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale - somme dal " Fondo di riserva per le spese impreviste", cap. 312, e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.
ARTICOLO 9
1.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, su parere conforme della Giunta regionale, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione delle disposizioni delle leggi sostanziali pubblicate successivamente alla presentazione al Consiglio del bilancio di previsione e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.