ARTICOLO 1
1.
La Regione dell'Umbria promuove la costituzione di un Centro studi giuridici e politici con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale, per favorire l'attuazione degli artt. 3 della Costituzione e 10 dello Statuto.
ARTICOLO 2
1.
Il Centro opera nel campo dello studio, della ricerca e della sperimentazione allo scopo di incrementare elaborazioni scientifiche tese allo sviluppo della democrazia e di favorire conseguenti prassi politiche.
2.
A tal fine agisce come organismo culturale nel campo delle scienze giuridiche e politiche e come strumento di ricerca e sperimentazione nel campo della riforma regionale, intesa come parte della riforma dello Stato.
3.
Come organismo culturale promuove lo studio delle scienze giuridiche e politiche e la loro reciproca integrazione per contribuire all'analisi dei problemi inerenti allo sviluppo della democrazia partecipativa.
4.
Come organismo di ricerca e sperimentazione elabora studi e dati relativi al completamento ed alla piena attuazione della riforma regionale, oltre a strumenti tecnici per l'attuazione della partecipazione popolare.
ARTICOLO 3
1.
Il Centro pone a fondamento delle analisi, delle sperimentazioni e delle indicazioni tecniche i risultati di varie esperienze nel campo scientifico, sociale e politico.
2.
A tal fine promuove un costante rapporto tra tutti gli operatori del diritto e gli operatori politici e sindacali, creatori e applicatori del diritto.
ARTICOLO 4
1.
Per raggiungere tali fini il Centro:
a)
promuove ed organizza convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientifico, culturale e di formazione professionale;
b)
favorisce la partecipazione di operatori del diritto e di operatori politici e sindacali a convegni, seminari e corsi, organizzati anche da altri centri o istituti;
c)
cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario;
d)
pubblica volumi e periodici;
e)
finanzia ricerche su temi specifici;
f)
promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa culturale.
ARTICOLO 5
1.
Il Centro non ha durata limitata ed ha personalità giuridica.
2.
L'attività ed il funzionamento del Centro sono regolati dallo statuto sociale da approvarsi con legge regionale.
ARTICOLO 6
1.
Possono diventare soci del Centro privati, associazioni, enti locali ed altri enti pubblici che ne condividano le finalità programmatiche.
ARTICOLO 7
1.
Sono organi del Centro:
a)
l'Assemblea dei soci;
b)
il Comitato direttivo;
c)
il presidente;
d)
il Collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 8
1.
Lo statuto del Centro dovrà tra l'altro:
a)
determinare la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi, nonchè i procedimenti per le relative nomine;
b)
riservare all'Assemblea dei soci il potere di indirizzo sull'attività del Centro assicurando anche la partecipazione di operatori del diritto, politici e sindacali non associati e di rappresentanti di altre associazioni, Centri ed Istituti impegnati in settori sia affini che afferenti a discipline scientifiche diverse, per sollecitate contributi anche a carattere interdisciplinare;
c)
stabilire le funzioni del Comitato direttivo relative alla determinazione e attuazione dei programmi, ivi comprese quelle riguardanti l'instaurazione di rapporti di collaborazione esterna;
d)
riservare la nomina dei due terzi dei membri del Comitato direttivo al Consiglio regionale;
e)
conferire al presidente poteri di vigilanza e coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi;
f)
riservare all'Assemblea dei soci ed al Consiglio regionale l'approvazione dei programmi di attività del Centro formulati dal Comitato direttivo;
g)
stabilire le modalità di ammissione dei soci riservando la decisione all'Assemblea.
ARTICOLO 9
1.
Le entrate del Centro sono costituite dai contributi dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.
2.
Per la realizzazione dei fini statutari il Centro potrà utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.
ARTICOLO 10
1.
I bilanci annuali preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea dei soci devono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'art. 75 dello Statuto regionale.
2.
I bilanci consuntivi inviati alla Regione sono corredati dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 11
1.
Per il contributo annuale della Regione è autorizzata la spesa di lire 20.000.000 da imputare al cap. 4680 del bilancio della Regione per l'anno 1975 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".
ARTICOLO 12
Norma transitoria
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale nominerà , con voto limitato a quattro per assicurare la tutela delle minoranze, un comitato promotore di sette membri che, entro 60 giorni dall'insediamento, dovrà provvedere alla redazione di una proposta di statuto.