Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 Giugno 1975 40
Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 11/06/1975



Capo I

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA E DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO

Art. 1

(Piani urbanistici e norme sull'attività costruttiva)

1. La disciplina urbanistica e dell'assetto del territorio si attua nell'ambito della regione, in base alle norme regionali ed alle norme statali con esse compatibili, mediante il Piano urbanistico territoriale regionale, di cui all'art. 17 dello Statuto, i Piani urbanistici comprensoriali, i Piani urbanistici subordinati ai precedenti ed i regolamenti edilizi.


Capo II

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE REGIONALE

Art. 2

(Contenuto del Piano urbanistico territoriale regionale)

1. Il Piano urbanistico territoriale regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 9 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 :

a) contempla l'intero territorio regionale;

b) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare l'unità degli indirizzi e la omogeneità dei contenuti della pianificazione urbanistica di grado subordinato;

c) formula il quadro generale dell'assetto territoriale della regione;

d) indica gli obiettivi, a livello regionale e comprensoriale, ai quali debbono uniformarsi gli insediamenti edilizi, le zone di valorizzazione turistica e di interesse culturale e paesistico e le attività agrarie, industriali e terziarie;

e) definisce i vincoli ed i criteri operativi di salvaguardia per la tutela della risorse territoriali, dell'ambiente naturale e di quello storico - artistico;

f) fissa i criteri di utilizzazione degli insediamenti esistenti con particolare riferimento ai centri storici;

g) indica i territori destinati a parchi naturali;

h) individua la rete delle principali vie di comunicazione e fornisce i criteri per la organizzazione complessiva dei trasporti regionali;

i) indica le opere pubbliche e gli impianti necessari per i servizi di interesse regionale e gli ambiti territoriali da riservare a destinazioni speciali in attuazione di leggi o di provvedimenti di competenza della Regione;

l) stabilisce le aree nelle quali - in via eccezionale o per il raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale - esso viene attuato mediante piani particolareggiati di iniziativa regionale;

m) specifica le priorità , sia generali che di settore, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 3

(Elementi del Piano urbanistico territoriale regionale)

1. Il Piano urbanistico territoriale regionale è costituito da:

1. una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

2. le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala conveniente - comunque non inferiore al rapporto 1: 100.000 - per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal Piano, per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti e per individuare i territori, gli ambiti territoriali e le aree di cui ai punti g), i), l), nonchè quelle che sia necessario individuare per il punto h), dell'art. 2 della presente legge, ai fini della salvaguardia di cui al successivo art. 7;

3. le norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti, nonchè le direttive ed i criteri metodologici per i piani di grado subordinato, con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione di detti piani, delle quantità minime di aree da riservare nelle varie zone ad opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o di uso pubblico, da prevedere in rapporto alla entità degli insediamenti.

Art. 4

(Previsioni, variazioni e durata del Piano urbanistico territoriale regionale)

1. Le previsioni del Piano urbanistico territoriale regionale sono decennali.

2. Il Piano è sottoposto a revisione generale ogni cinque anni, sempre sulla base di previsioni per il successivo decennio, in armonia con il Piano regionale di sviluppo.

3. Il Piano urbanistico territoriale regionale rimane in vigore fino alla approvazione della successiva revisione generale quinquennale.

4. Il Piano urbanistico territoriale è modificato quando si renda necessario il suo adeguamento alle prescrizioni adottate dallo Stato ai sensi del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 .

5. Il Piano urbanistico territoriale regionale può essere modificato inoltre, durante il quinquennio tra due revisioni generali, per ragioni che comportino la necessità di variazioni particolari.

6. La procedura per le modifiche è quella prevista per la prima approvazione e per le revisioni generali di cui ai successivi articoli.

Art. 5

(Formazione del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale e delle revisioni generali)

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'insediamento del Consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge, predispone il progetto del Piano urbanistico territoriale regionale. Successivamente, la Giunta regionale predispone il progetto di revisione generale del Piano ogni cinque anni, entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio regionale.

2. I Consorzi di cui al Capo III o, in mancanza di questi, i Comuni, concorrrono al processo di formazione del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale, fornendo indicazioni e proposte.

Art. 6

(Adozione e deposito del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale)

1. Il progetto di Piano urbanistico territoriale regionale è adottato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il progetto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e depositato presso gli uffici della Regione e dei Comuni.

Art. 7

(Salvaguardia del Piano urbanistico territoriale regionale)

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione e fino all'entrata in vigore del Piano medesimo, il sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, è tenuto a sospendere con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione nelle aree e negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 3, punto 2).

2. In ogni caso la sospensione non può essere protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Art. 8

(Approvazione del Piano urbanistico territoriale regionale)

1. Il progetto di Piano urbanistico territoriale regionale è trasmesso dalla Giunta al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale invia il progetto di Piano ai Consorzi di cui al Capo III, o in mancanza di questi ultimi, ai comuni.

3. I Consorzi, o i Comuni, entro novanta giorni dal ricevimento, inviano al Consiglio regionale le eventuali osservazioni e proposte.

4. Entro centottanta giorni dalla trasmissione del progetto di Piano da parte della Giunta, il Consiglio regionale, espletata la partecipazione, approva con legge il Piano urbanistico territoriale regionale.

Art. 9

(Efficacia del Piano urbanistico territoriale regionale)

1. Le previsioni del Piano urbanistico territoriale regionale costituiscono prescrizioni vincolanti sia per la pianificazione subordinata, sia per gli interventi pubblici che incidono sull'assetto del territorio.

2. In via eccezionale e per il raggiungimento di speciali obiettivi, con le norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale può disporsi che le previsioni in esso contenute, riguardo ad oggetti espressamente indicati, siano vincolanti per qualsivoglia soggetto pubblico o privato.


Capo III

DELIMITAZIONI DEI COMPRENSORI E COSTITUZIONE DEI CONSORZI

Art. 10

(Delimitazione dei comprensori)

1. Per l'applicazione della presente legge il territorio della regione è suddiviso nei seguenti comprensori:
 
Comprensorio 1 - Comprende i territori dei comuni di: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino ed Umbertide.
 
Comprensorio 2 - Comprende i territori dei comuni di: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.
 
Comprensorio 3 - Comprende i territori dei comuni di: Corciano, Deruta, Perugia e Torgiano.
 
Comprensorio 4 - Comprende i territori dei comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara.
 
Comprensorio 5 - Comprende i territori dei comuni di: Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera umbra, Spello, Trevi e Valtopina.
 
Comprensorio 6 - Comprende i territori dei comuni di: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.
 
Comprensorio 7 - Comprende i territori dei comuni di: Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi.
 
Comprensorio 8 - Comprende i territori dei comuni di: Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Spoleto.
 
Comprensorio 9 - Comprende i territori dei comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, Santa Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.
 
Comprensorio 10 - Comprende i territori dei comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano e Porano.
 
Comprensorio 11 - Comprende i territori dei comuni di: Alviano, Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Penna in Teverina.
 
Comprensorio 12 - Comprende i territori dei comuni di: Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni.

Art. 11

(Costituzione dei Consorzi)

1. La Regione favorisce la costituzione dei Consorzi tra i Comuni per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2. Le funzioni amministrative relative alla costituzione dei Consorzi, di cui agli artt. 156 e seguenti del RD 3 marzo 1934, n. 383, sono esercitate dal Consiglio regionale.

3. Ai Comuni di ciascun comprensorio individuato ai sensi dell'art. 10, i quali provvedono a costituirsi in Consorzio entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno erogati contributi di cui al successivo art. 13, purchè lo statuto consortile sia in armonia con i criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 12

(Modifiche dei comprensori ad iniziativa dei Comuni)

1. Il Consiglio regionale, su proposta del Comune e sentiti i Consorzi interessati, può autorizzare con legge, in caso di comprovate esigenze, l'aggregazione del Comune richiedente ad un comprensorio limitrofo.

Art. 13

(Contributi ai Comuni consorziati)

1. Ai Comuni costituiti in Consorzio ai sensi dell'art. 11 della presente legge, viene erogato dalla Giunta regionale un contributo determinato sulla base di un piano di riparto approvato dal Consiglio regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

1) consistenza demografica;

2) estensione territoriale;

3) situazione socio - economica.


Capo IV

PIANI URBANISTICI COMPRENSORIALI

Art. 14

(Contenuto dei Piani urbanistici comprensoriali)

1. Il Piano urbanistico comprensoriale sostituisce i Piani regolatori generali e intercomunali, i programmi di fabbricazione, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, i Piani territoriali paesistici, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e gli altri strumenti urbanistici generali previsti a livello comunale ed intercomunale dalle leggi vigenti.

2. Il Piano urbanistico comprensoriale, che contempla l'intero territorio del comprensorio, deve prevedere:

a) gli obiettivi di piano, in relazione alle indicazioni del Piano urbanistico territoriale regionale;

b) le destinazioni d'uso delle varie zone, mediante la determinazione di funzioni, di norme particolari e di vincoli relativi alla tutela paesistica ed ambientale del territorio, nonchè alla difesa e conservazione del suolo;

c) le principali reti infrastrutturali inerenti alla viabilità , ai trasporti ed agli impianti;

d) la definizione, in rapporto all'entità degli insediamenti, delle quantità di aree da riservare nelle varie zone ad opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o di uso pubblico, ivi comprese quelle di cui all' art. 13, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426 ;

e) la localizzazione delle aree destinate ad opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o di uso pubblico, ove non sia possibile il rinvio della loro definizione ai piani o agli interventi attuativi;

f) la individuazione delle zone nelle quali, in via eccezionale e per il raggiungimento di speciali obiettivi di interesse regionale o comprensoriale, il piano può essere attuato mediante piani particolareggiati di iniziativa regionale o comprensoriale.

Art. 15

(Elementi dei Piani urbanistici comprensoriali)

1. I Piani urbanistici comprensoriali sono costituiti da:
 
1. - una relazione illustrativa che descriva gli obiettivi e le scelte operate ed i criteri seguiti nella pianificazione e dimostri la coerenza di questa con il Piano urbanistico territoriale regionale;
 
2. - una carta in scala 1: 25.000 per esprimere le principali scelte in merito all'uso delle risorse territoriali, alle direttrici di sviluppo delle attività economiche e degli insediamenti, agli ambiti territoriali relativi alle attrezzature ed impianti di interesse generale, alle comunicazioni ed alla rete dei trasporti pubblici;
 
3. - una carta generale prescrittiva in scala 1: 10.000, integrata da eventuali carte di dettaglio a scala maggiore, per descrivere l'assetto territoriale attuale e quello previsto dal Piano, nonchè per assicurare una chiara ed univoca interpretazione dei contenuti, delle norme, dei vincoli e delle procedure; nel caso che una stessa parte del territorio sia descritta in carte a diverse scale, la carta prescrittivi è quella a scala maggiore;
 
4. - le norme di attuazione contenenti la definizione delle previsioni di cui all'art. 14, lett. b), d);
 
5. - il programma di attuazione del piano, articolato in periodi pluriennali e contenente l'indicazione delle priorità delle opere da realizzare e degli insediamenti da attuare, con la descrizione sommaria delle opere ed attrezzature pubbliche previste e dei relativi elementi di costo.

Art. 16

(Termini per la formazione e l'adeguamento dei Piani urbanistici comprensoriali)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano urbanistico territoriale regionale o delle sue revisioni generali il Consorzio di cui all'art. 11, adotta il Piano urbanistico comprensoriale o, rispettivamente, i suoi adeguamenti e revisioni.

2. Il Piano urbanistico comprensoriale deve essere adeguato alle modifiche del Piano urbanistico territoriale regionale, di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 4, entro il termine fissato con la legge di approvazione delle modifiche stesse.

3. Il Piano urbanistico comprensoriale può inoltre essere modificato in ogni tempo, nel rispetto del Piano urbanistico territoriale regionale vigente, qualora sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o integrarlo anche per singoli settori.

4. Le procedure per l'adozione e l'approvazione degli adeguamenti, revisioni e modifiche sono le stesse previste per il Piano urbanistico comprensoriale, di cui agli artt. 18, 19 e 20.

Art. 17

(Formazione del progetto di Piano urbanistico comprensoriale e concorso degli enti ed organismi operanti nel territorio del comprensorio)

1. Alla fase di predisposizione del progetto di Piano urbanistico comprensoriale e adeguamenti, revisioni e modifiche, partecipano gli enti ed organismi operanti nel territorio del comprensorio nei modi previsti dallo statuto del Consorzio.

Art. 18

(Adozione e deposito dei Piani urbanistici comprensoriali. Osservazioni, controdeduzioni e parere della Commissione tecnico - amministrativa)

1. Il progetto di Piano urbanistico comprensoriale, appena adottato dal Consorzio, è depositato per trenta giorni consecutivi presso gli uffici consortili e presso i Comuni consorziati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale ed in manifesti affissi in ogni Comune interessato.

2. Chiunque può prendere visione del progetto di piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni al Consorzio entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla scadenza del deposito effettuato presso gli uffici consortili.

3. Le osservazioni restano depositate presso gli uffici consortili per la durata di giorni trenta dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e chiunque può prenderne visione e presentare controdeduzioni al Consorzio entro i trenta giorni successivi.

4. Il progetto di Piano urbanistico comprensoriale è trasmesso alla Commissione tecnico - amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 , che dovrà esprimere il parere di competenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

5. Sulle osservazioni, controdeduzioni e pareri presentati, delibera l'assemblea consortile apportando le eventuali modifiche al progetto di piano che siano conseguenti all'accoglimento dei medesimi.

Art. 19

(Salvaguardia del Piano urbanistico comprensoriale)

1. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione del progetto di Piano urbanistico comprensoriale e fino alla data della sua approvazione, il sindaco è tenuto ad applicare le misure di salvaguardia previste dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20

(Approvazione dei Piani urbanistici comprensoriali)

1. Il Consorzio, entro trenta giorni dalla definitiva adozione del Piano, invia l'intera documentazione alla Regione.

2. Il Presidente della Giunta regionale approva il Piano con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio regionale.

3. In sede di approvazione sono apportate al Piano urbanistico comprensoriale le eventuali modifiche necessarie ad assicurarne la conformità al Piano urbanistico territoriale regionale.

4. Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il Piano urbanistico comprensoriale approvato è depositato presso gli uffici del Consorzio e dei singoli Comuni consorziati a libera visione del pubblico.

6. Non si applicano le norme di cui alla legge regionale 10 luglio 1972, n. 4 .

Art. 21

(Durata del Piano urbanistico comprensoriale)

1. Il piano urbanistico comprensoriale ed i suoi adeguamenti, revisioni e modifiche, hanno vigore per dieci anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei rispettivi decreti di approvazione.


Capo V

ATTUAZIONE DEI PIANI URBANISTICI COMPRENSORIALI

Art. 22

(Attuazione dei Piani urbanistici comprensoriali e formazione dei piani particolareggiati)

1. L'attuazione dei Piani urbanistici comprensoriali avviene, di norma, mediante i piani particolareggiati di cui agli articoli successivi.

Art. 23

(Formazione dei piani particolareggiati)

1. Alla formazione dei piani particolareggiati provvedono i Comuni, salvo quanto disposto agli artt. 2, punto 1 e 14 punto f) della presente legge.

Art. 24

(Contenuto dei piani particolareggiati)

1. Il piano particolareggiato svolge, precisa ed attua, rispetto alla zona cui esso si riferisce, le previsioni del piano da cui deriva.

Art. 25

(Elementi del piano particolareggiato)

1. I piani particolareggiati sono costituiti da:

1. la relazione illustrativa degli interventi e dei criteri seguiti dal piano;

2. le rappresentazioni grafiche, con l'indicazione dei limiti delle particelle catastali ed ogni altro elemento necessario, in numero adeguato ed in scala conveniente - comunque non inferiore al rapporto 1: 2.000 - per riprodurre il contenuto del piano;

3. il programma indicante le opere e gli interventi da effettuare da parte della pubblica amministrazione;

4. e norme di attuazione del piano, nonchè gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano, con la precisazione di quelle destinate all'attuazione del programma di cui al precedente punto 3;

5. una relazione contenente la previsione di massima delle spese occorrenti per l'esecuzione del programma, compresi gli indennizzi per le espropriazioni.

Art. 26

(Disposizioni per i piani particolareggiati di iniziativa comunale)

1. Il progetto di piano particolareggiato di iniziativa comunale è adottato dal Consiglio comunale ed è depositato per trenta giorni consecutivi presso gli uffici del Comune, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti.

2. Chiunque può prendere visione del progetto di piano, in tutti i suoi elementi, e presentare osservazioni al Comune entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito.

3. Entro lo stesso termine possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nel piano.

4. Le osservazioni e le opposizioni restano depositate presso gli uffici comunali per la durata di giorni trenta dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e chiunque può prenderne visione e presentare controdeduzioni entro i trenta giorni successivi.

5. Il progetto di piano particolareggiato con le osservazioni, le opposizioni e le controdeduzioni presentate, è trasmesso alla Commissione tecnico - amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 , che dovrà esprimere il parere di competenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

6. Il piano particolareggiato è approvato dal Consiglio comunale, il quale, con la stessa delibera, decide sulle osservazioni, opposizioni, controdeduzioni e pareri presentati apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento dei medesimi.

Art. 27

(Disposizioni per i piani particolareggiati di iniziativa comprensoriale)

1. Il progetto di piano particolareggiato di iniziativa comprensoriale è adottato dal Consorzio ed è depositato per trenta giorni consecutivi presso gli uffici del Consorzio e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti.

2. Chiunque può prendere visione del progetto di piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni al Consorzio entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito effettuato presso gli uffici consortili. Entro lo stesso termine possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nel piano.

3. Le osservazioni e le opposizioni restano depositate presso gli uffici consortili per la durata di giorni trenta dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e chiunque può prenderne visione e presentare controdeduzioni al Consorzio entro i trenta giorni successivi.

4. Il progetto di piano particolareggiato con le osservazioni, le opposizioni e le controdeduzioni presentate è trasmesso alla Commissione tecnico - amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 , che dovrà esprimere il parere di competenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

5. Il piano particolareggiato è approvato dall'assemblea generale del Consorzio, la quale con la stessa delibera, decide sulle osservazioni, opposizioni, controdeduzioni e pareri apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento dei medesimi.

Art. 28

(Disposizioni per i piani particolareggiati di iniziativa regionale)

1. Alla predisposizione dei piani particolareggiati di iniziativa regionale provvede la Giunta regionale, promuovendo il concorso degli enti locali interessati e, se del caso, avvalendosi dei loro uffici.

2. Il progetto di piano particolareggiato è adottato dalla Giunta regionale ed è depositato per trenta giorni consecutivi presso gli uffici della Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti.

3. Chiunque può prendere visione del progetto di piano, in tutti i suoi elementi, e presentare osservazioni alla Giunta regionale entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito effettuato presso gli uffici regionali. Entro lo stesso termine possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nel piano.

4. Le osservazioni e le opposizioni restano depositate presso gli uffici della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di giorni trenta dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e chiunque può prenderne visione e presentare controdeduzioni alla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

5. Il progetto di piano particolareggiato è trasmesso alla Commissione tecnico - amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 , che dovrà esprimere il parere di competenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

6. Il piano particolareggiato è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale. Con la stessa delibera, il Consiglio regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.

Art. 29

(Salvaguardia dei piani particolareggiati)

1. Le disposizioni del precedente art. 19 si applicano anche per la salvaguardia dei piani particolareggiati.

Art. 30

(Durata della validità e variazioni dei piani particolareggiati)

1. I piani particolareggiati hanno validità per dieci anni dalla data della loro approvazione.

2. I piani particolareggiati possono essere modificati in ogni tempo con la stessa procedura prevista nei precedenti articoli.

Art. 31

(Efficacia dei piani particolareggiati)

1. L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

2. La deliberazione di approvazione dei piani particolareggiati deve essere depositata presso i competenti uffici dell'ente che ha proceduto alla approvazione stessa e notificata, nelle forme della citazione, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano medesimo entro un mese dall'avvenuto deposito.

Art. 32

(Attuazione del piano particolareggiato)

1. L'ente o il Consorzio, cui compete l'attuazione del piano particolareggiato, può espropriare le aree e gli immobili necessari per l'attuazione del programma di cui all'art. 25, punto 3, applicando le norme previste dalla legislazione vigente sulla espropriazione per pubblica utilità.

2. Ai cittadini singoli o associati è consentito realizzare gli altri interventi previsti dal piano particolareggiato sulla base di progetti esecutivi da autorizzarsi mediante rilascio di licenze di costruzione, con contestuale stipulazione di eventuali convenzioni con l'ente o il Consorzio competente, secondo le indicazioni dello stesso piano particolareggiato.

3. Dopo cinque anni dalla approvazione del piano particolareggiato - o dopo la scadenza dei termini minori stabiliti dalle norme di attuazione del piano particolareggiato, per particolari casi, quando ciò sia necessario, - le aree e gli immobili compresi nel piano per i quali i proprietari non abbiano provveduto alla presentazione dei progetti esecutivi degli interventi di loro competenza, potranno essere espropriati dall'ente o dal Consorzio, per realizzare le previsioni del Piano.

Art. 33

(Lottizzazioni convenzionate)

1. Nelle zone destinate a nuovi insediamenti residenziali e produttivi, i Comuni possono autorizzare lottizzazioni convenzionate, in attuazione del Piano urbanistico comprensoriale o in attuazione dei piani particolareggiati.

2. Gli elementi costitutivi delle lottizzazioni convenzionate, con i contenuti di cui all'art. 24, sono i seguenti:
 
1. - la relazione illustrativa degli interventi e dei criteri seguiti nella lottizzazione;
 
2. - le rappresentazioni grafiche, con l'indicazione dei limiti delle particelle catastali e di ogni altro elemento necessario, in numero adeguato e in scala conveniente - comunque non inferiore al rapporto 1: 2.000 - per riprodurre il contenuto della lottizzazione;
 
3. - gli elenchi catastali delle proprietà comprese nella lottizzazione;
 
4. - i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria;
 
5. - la convenzione regolante i rapporti tra Comune e lottizzante per l'attuazione della lottizzazione.

3. L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula della convenzione, da trascriversi a cura e spese del lottizzante.

4. Nel caso di insediamenti residenziali, la convenzione deve prevedere:
 
1. - l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, comprendente: le strade residenziali, gli spazi di sosta per parcheggio di pertinenza delle costruzioni, le fognature e gli eventuali impianti di depurazione, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica ed eventualmente del gas, la rete telefonica, la pubblica illuminazione e gli spazi a verde attrezzato di vicinato in ragione di almeno 3 mqab;
 
2. - i termini non superiori a dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al punto 1;
 
3. - la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie e delle opere di cui al punto 1;
 
4. - l'assunzione a carico del proprietario di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, comprendenti: asili - nido, scuole materne, scuola dell'obbligo, attrezzature di interesse comune, aree verdi di quartiere attrezzate a parchi o per il gioco e lo sport e delle aree necessarie relative alla lottizzazione oppure di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
 
5. - la cessione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria previste all'interno della lottizzazione al prezzo stabilito dalle leggi vigenti per le espropriazioni di pubblica utilità ;
 
6. - congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

5. Nel caso di insediamenti produttivi la convenzione deve prevedere:
 
1. - l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, comprendente: le strade, gli spazi di sosta per parcheggi, le fognature e relativi impianti di depurazione, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica ed eventualmente del gas, la rete telefonica, la pubblica illuminazione;
 
2. - i termini non superiori a dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al punto 1;
 
3. - la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie e delle opere di cui al punto 1;
 
4. - la destinazione di almeno il 10 per cento dell'intera superficie per spazi pubblici, verde attrezzato e parcheggi, e per altri servizi e attrezzature necessarie in relazione all'insediamento produttivo nonchè l'assunzione a carico del proprietario degli oneri conseguenti alla realizzazione delle opere predette;
 
5. - congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
 
Nel caso di insediamenti di carattere turistico si applicano le norme di cui all' art. 3 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 .

6. Le lottizzazioni convenzionate sono autorizzate con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere della Commissione tecnico - amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 , competente per territorio.

7. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.

Art. 34

(Interventi edilizi mediante rilascio di singole licenze di costruzione)

1. Gli interventi edilizi possono essere consentiti mediante il rilascio di singole licenze di costruzione, ai sensi dell' art. 10, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765 , e senza la preventiva approvazione dei piani particolareggiati e di lottizzazioni convenzionate:

a) nelle zone territoriali omogenee A, di cui all'art. 2 del DM 2 aprile 1968, limitatamente agli interventi di consolidamento e di restauro;

b) nelle zone omogenee B, di cui all'art. 2 del DM 2 aprile 1968, ad eccezione degli edifici aventi un'altezza maggiore di 25 metri o un volume superiore a 2.000 mc in zone con densità pari o superiore a 3 mcmq di area edificabile;

c) nelle zone territoriali omogenee C e D, di cui all'art. 2 del DM 2 aprile 1968, previste nei Piani urbanistici comprensoriali vigenti, nelle quali sia previsto un limitato incremento edilizio ed a condizione che il Consiglio comunale, garantendo nelle opportune forme la partecipazione dei cittadini, individui preventivamente le zone nell'ambito delle quali sono consentiti singoli interventi ed approvi, per ciascuna zona, uno studio di sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria, con indicazioni di massima delle tipologie edilizie;

d) nelle zone territoriali omogenee E, di cui all'art. 2 del DM 2 aprile 1968.


Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

(Piani pubblici di intervento settoriale)

1. Per i piani di zona per l'edilizia economica e popolare si applica la legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i piani di esproprio nelle zone di espansione e per i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, si applicano le norme di cui agli artt. 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36

(Deleghe)

1. Sono delegate ai Consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 11 della presente legge, le seguenti funzioni:

a) l'approvazione, previo parere della Commissione tecnico - amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 , competente per territorio:
 
- dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, che non costituiscano varianti al Piano urbanistico comprensoriale;
 
- dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
 
- dei regolamenti edilizi comunali, di cui all' art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

b) la concessione di nulla - osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei Piani regolatori generali comunali e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico - edilizie per le costruzioni alberghiere;

c) la richiesta ai Comuni, ai sensi del terzo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la scelta delle aree di cui al quarto comma dell'articolo sopra richiamato;

d) il parere di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ;

e) la sospensione o demolizione di opere non rispondenti alle prescrizioni di Piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento edilizio, di cui all' art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

f) la delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell' art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;

g) la sospensione dei lavori prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37

(Esercizio delle funzioni delegate)

1. I Consorzi eserciteranno le funzioni delegate di cui alla presente legge a decorrere dalla data fissata con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale dopo l'approvazione del Piano urbanistico territoriale regionale.

Art. 38

(Mantenimento in vigore dei Piani regolatori generali comunali e degli altri strumenti urbanistici generali previsti a livello comunale ed intercomunale dalle leggi vigenti)

1. Fino all'approvazione del Piano urbanistico comprensoriale, rimangono in vigore i Piani regolatori generali comunali e gli altri strumenti urbanistici generali previsti a livello comunale ed intercomunale dalle leggi vigenti, salvo l'applicazione delle norme di salvaguardia di cui alla presente legge.

2. Dalla data di costituzione in Consorzio nelle forme e nei modi di cui al Capo III della presente legge e fino all'approvazione del Piano urbanistico comprensoriale, i Comuni consorziati possono adottare Piani regolatori generali, programmi di fabbricazione e loro varianti, previo parere del Consorzio del comprensorio e con il necessario adeguamento al Piano urbanistico regionale.

Art. 39

(Attuazione dei programmi di fabbricazione)

1. Fino a quando rimarranno in vigore i programmi di fabbricazione, alla loro attuazione può provvedersi anche mediante piani particolareggiati.

Art. 40

(Piani regolatori generali intercomunali)

1. Per i Comuni che non provvedano a costituirsi in Consorzio o che non aderiscano ad uno dei Consorzi costituiti ai sensi dei precedenti articoli, la Regione promuove la formazione dei piani regolatori generali intercomunali di cui all' art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41

(Modifiche ammissibili in sede di approvazione degli strumenti urbanistici)

1. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici di livello subregionale sono ammissibili, oltre le modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del Piano urbanistico territoriale regionale.

Art. 42

(Norme speciali di adeguamento alla normativa statale in materia urbanistica)

1. La sospensione o demolizione di opere, ai sensi dell' art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, e l'annullamento di autorizzazioni comunali, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge, possono essere disposti anche per la violazione di norme legislative o regolamentari in materia urbanistica e per la inosservanza di prescrizioni del Piano urbanistico territoriale regionale e, in genere, di ogni altro Piano urbanistico legalmente in vigore.

Art. 43

(Interventi sostitutivi della Giunta regionale)

1. Quando il Comune od il Consorzio del comprensorio non eseguono in tempo utile gli adempimenti preordinati alla formazione degli strumenti urbanistici e, in genere, gli adempimenti cui essi sono tenuti in materia urbanistica, la Giunta regionale stabilisce un termine perentorio di esecuzione.

2. Qualora l'ente non provveda entro il termine stabilito, la Giunta regionale nomina un Commissario per il compimento degli atti necessari. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'ente.

Art. 44

(Piani regolatori generali)

1. Per i piani regolatori generali e per i piani regolatori generali intercomunali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla presente legge sul contenuto e sulla formazione dei Piani urbanistici comprensoriali.

Art. 45

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50.000.000 da imputare ad apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio del corrente esercizio finanziario e di quelli successivi denominato "Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi fra Comuni per l'esercizio di funzioni in materia urbanistica nonchè per l'esercizio delle funzioni delegate".

2. Al predetto onere si farà fronte per il 1975 con riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 4860 del bilancio regionale dello stesso esercizio in sostituzione del punto 6 dell'elenco n. 5.

Art. 46

(Norme richiamate)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano le leggi statali vigenti in materia.


Note della redazione

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Restano in vigore solo gli artt. 33, 39 e 42. Vedi L.R. 10 aprile 1995, n. 28, art. 28. Abrogata dalla L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, art. 73, comma 1, lett. b). Fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari, degli indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla L.R. 22/271995, n. 11, si applicano le norme della stessa oppure le corrispondenti norme nazionali e quelle regionali previgenti, in quanto compatibili. Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n. 11