ARTICOLO 2
1.
Il
quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36
, è sostituito dal seguente:
"
Agli oneri relativi agli anni 1974 e successivi sarà fatto fronte, fino alla concorrenza di lire 1.518.312.200 con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
e, per la differenza con mezzi ordinari di bilancio
".
2.
L'ultimo comma dell'
art. 3 della legge regionale 12 novembre 1973, n. 38
, è sostituito dal seguente:
"
Al relativo onere sarà fatto fronte, per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio
".
3.
L'ultimo comma dell'
art. 4 della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40
, è sostituito dal seguente:
"
All'onere medesimo si farà fronte per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio
".
4.
L'ultimo comma dell'
art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
, è sostituito dal seguente:
"
Agli oneri predetti si farà fronte, per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio
".
5.
Il
terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 maggio 1974, n. 32
, è sostituito dal seguente:
"
All'onere medesimo si farà fronte, per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio
".
6.
Il
quinto comma dell'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33
, è sostituito dal seguente:
"
Al relativo onere sarà fatto fronte, per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio
".
ARTICOLO 4
1.
Le rate di ammortamento dei mutui iscritte nel bilancio dell'esercizio 1974 ai sensi delle
leggi regionali 12 novembre 1973, n. 38
,
15 novembre 1973, n. 40
,
28 gennaio 1974, n. 10
,
11 marzo 1974, n. 22
,
2 maggio 1974, n. 32
,
21 maggio 1974, n. 33
e
25 luglio 1974, n. 41
, sono dichiarate non più necessarie nell'esercizio medesimo per lo scopo previsto, e pertanto si dispone il loro utilizzo per integrare le maggiori occorrenze finanziarie previste dalle variazioni di bilancio di cui al
precedente art. 1
, nonchè la loro iscrizione sul bilancio dell'esercizio successivo a quello finale indicato nelle rispettive leggi per l'ammortamento dei singoli mutui.