Date di vigenza

30/01/1975 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Gennaio 1975 ,n. 8
Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 1974.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 29/01/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le variazioni di cui all'annessa Tabella " A".

ARTICOLO 2

1. Il quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36 , è sostituito dal seguente:
 
" Agli oneri relativi agli anni 1974 e successivi sarà fatto fronte, fino alla concorrenza di lire 1.518.312.200 con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, per la differenza con mezzi ordinari di bilancio ".

2. L'ultimo comma dell' art. 3 della legge regionale 12 novembre 1973, n. 38 , è sostituito dal seguente:
 
" Al relativo onere sarà fatto fronte, per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio ".

3. L'ultimo comma dell' art. 4 della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40 , è sostituito dal seguente:
 
" All'onere medesimo si farà fronte per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio ".

4. L'ultimo comma dell' art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , è sostituito dal seguente:
 
" Agli oneri predetti si farà fronte, per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio ".

5. Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 maggio 1974, n. 32 , è sostituito dal seguente:
 
" All'onere medesimo si farà fronte, per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio ".

6. Il quinto comma dell'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 , è sostituito dal seguente:
 
" Al relativo onere sarà fatto fronte, per l'anno 1974 e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio ".

ARTICOLO 3

1. La denominazione del capitolo 2460 della spesa è sostituita come segue:
 
" Mantenimento di inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del TU delle leggi di pubblica sicurezza e rimborso spese sostenute dai Comuni nello svolgimento delle funzioni delegate. Interventi a favore dei nefropatici cronici. ( Legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12 e legge regionale 3 settembre 1974, n. 56 ) ".

ARTICOLO 4

1. Le rate di ammortamento dei mutui iscritte nel bilancio dell'esercizio 1974 ai sensi delle leggi regionali 12 novembre 1973, n. 38 , 15 novembre 1973, n. 40 , 28 gennaio 1974, n. 10 , 11 marzo 1974, n. 22 , 2 maggio 1974, n. 32 , 21 maggio 1974, n. 33 e 25 luglio 1974, n. 41 , sono dichiarate non più necessarie nell'esercizio medesimo per lo scopo previsto, e pertanto si dispone il loro utilizzo per integrare le maggiori occorrenze finanziarie previste dalle variazioni di bilancio di cui al precedente art. 1 , nonchè la loro iscrizione sul bilancio dell'esercizio successivo a quello finale indicato nelle rispettive leggi per l'ammortamento dei singoli mutui.

ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 gennaio 1975

Conti


ALLEGATI:
TABELLA A VARIAZIONI AL BILANCIO REGIONALE DELL'ESERCIZIO 1974 Omissis