Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 3 del 14 Gennaio 1976
Variazioni al bilancio di previsione dell' esercizio 1975.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 03 del 21/01/1976


Art. 1

1. Al bilancio di previsione per l' anno finanziario 1975 sono apportate le variazioni di cui alla annessa tabella " A".

Art. 2

1. La denominazione del cap. 1080 della spesa è così modificata: " Spese per la coltivazione e il governo delle foreste regionali degli impianti faunistici, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, fabbricati, acquedotti, linee elettriche e di telecomunicazioni, recinzioni, segnaletica, impianti tecnici, manutenzione mezzi di trasporto, uffici vestiario ed armi per personale di sorveglianza, mobili e suppellettili ".

Art. 3

1. Le rate di ammortamento dei mutui iscritte nel bilancio dell' esercizio 1975 ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1974, n. 10; 11 marzo 1974, n. 22; 2 maggio 1974, n. 32; 21 maggio 1974, n. 33; 2 agosto 1974, n. 45; 14 agosto 1974, n. 50; 17 agosto 1974, n. 52; e 28 aprile 1975, n. 25; nonchè le annualità per fidejussioni a garanzia dei mutui iscritti nello stesso bilancio ai sensi delle leggi regionali 21 maggio 1974, n. 36; 2 agosto 1974, n. 45; 14 agosto 1974, n. 50; 17 agosto 1974, n. 52 e 28 aprile 1975, n. 25, sono dichiarate non più necessarie nell' esercizio medesimo per lo scopo previsto, e pertanto si dispone il loro utilizzo per integrare le maggiori occorrenze finanziarie previste dalle variazioni di bilancio di cui alla presente legge, nonchè la loro iscrizione nel bilancio dell' esercizio successivo a quello finale indicato delle rispettive leggi autorizzative di spesa come modificate con l' art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 8 e con l' art. 4 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 .

2. Sono abrogate le leggi regionali 21 maggio 1974, n. 34 e 21 maggio 1974, n. 35.

3. Sono abrogati il terzo e quarto comma dell' art. 5 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 41 .

Art. 4

1. L' elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione dell' esercizio 1975, è così integrato: " n. 9 ulteriore contributo alla consulta per la celebrazione del trentennale della Liberazione L. 10.200.000 "

2. L' elenco n. 5 allegato allo stesso bilancio è così integrato: " n. 10 interventi per l' attuazione del programma regionale di sviluppo (Fondo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ) L. 36.086.000 "

Art. 5

1. I fondi portati in aumento ai vari capitoli del bilancio medesimo con le variazioni di cui all' art. 1, dovranno essere impegnati entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non sia stato già provveduto con atti esecutivi ai sensi di legge.



ALLEGATI:

TABELLA " A" Variazioni al bilancio di previsione dell' esercizio 1975 (Omissis)