Art. 23
Autorizzazione di spesa.
1.
Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio finanziario dell' esercizio 1976, le seguenti spese:
a)
per gli interventi previsti al titolo I lire 400 milioni, con imputazione al cap. 2920;
b)
per gli interventi previsti al titolo II lire 250 milioni di cui:
1)
lire 100 milioni per contributi in conto capitale, con imputazione al cap. 4570 la cui denominazione è così modificata "
Contributi in conto capitale alle cooperative ed ai consorzi artigiani per la costruzione, l' ampliamento e ammodernamento dei laboratori compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi
";
2)
lire 150 milioni - quale limite di impegno - per contributi in conto interessi così ripartiti:
- 50 milioni sui mutui destinati alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento dei laboratori;
- 100 milioni sui mutui destinati all' acquisto di macchine ed attrezzi; con imputazione al cap. 4571 di nuova istituzione denominato " Contributo sui mutui contratti dalle cooperative e consorzi artigiani per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento dei laboratori compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi".
2.
Le annualità da iscrivere nei bilanci regionali in dipendenza dei predetti limiti di impegno sono così ripartiti: - lire 150 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1981; - lire 50 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1985;
c)
per gli interventi previsti al titolo III lire 100 milioni di cui: - lire 40 milioni per le operazioni di cui agli artt. 9 e 10, con imputazione al cap. 4572 di nuova istituzione denominato "Contributi in conto capitale a favore di cooperative artigiane di garanzia"; - lire 60 milioni per le operazioni di cui all'art. 13 con imputazione al cap. 2921 di nuova istituzione denominato "Contributi per il pagamento degli interessi sul credito di esercizio alle imprese artigiane aderenti a cooperative artigiane di garanzia";
d)
per gli interventi previsti al Titolo IV: lire 50 milioni con imputazione al cap. 4573 di nuova istituzione denominato "Contributo regionale in conto capitale per favorire l' associazionismo tra gli artigiani";
e)
per le spese di gestione della delega da parte delle Amministrazioni provinciali lire 40 milioni con imputazione al cap. 2940.
3.
Le garanzie sussidiarie di cui al precedente art. 4, secondo comma, lett. f) saranno assicurate con il fondo costituito con la
legge regionale 30 agosto 1973, n. 34
.
4.
Alla spesa di lire 690 milioni prevista per l' anno 1976, alle precedenti lett. a), b), punto 1), c), d) ed e), si farà fronte con il netto ricavo di un mutuo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e da ammortizzare in non più di 30 anni. L' onere per l' ammortamento del mutuo - da imputare al cap. 4710 - calcolato in annue lire 105 milioni farà carico ai bilanci regionali dal 1977 al 2006.
5.
La spesa sarà iscritta in bilancio e vincolata a favore dell' Istituto mutuante ed è dichiarata obbligatoria a tutti gli effetti.
6.
Ad essa si farà fronte con il presumibile incremento della quota del fondo comune di cui alla
legge 16 maggio 1970, n. 281
, integrata con
legge 10 maggio 1976, n. 356
.
7.
All' onere di lire 150 milioni di cui al precedente punto 2) della lett. b) sarà fatto fronte, per l' anno 1976, con corrispondente riduzione del cap. 4680, con riferimento al punto n. 14 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1976.
8.
Le assegnazioni dei fondi per gli anni successivi ed i relativi mezzi di copertura saranno stabiliti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.