Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
53 del
07/12/1976
ARTICOLO UNICO
1.
L' art. 12 dello statuto della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano - zona omogenea E, approvata con
legge regionale 19 maggio 1975, n. 31
, è sostituito con il seguente: "
1. La Giunta della Comunità è costituita: a) dal presidente e da un vice presidente, eletti dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti; b) da sette membri eletti dal Consiglio con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare. 2. Tutti i Comuni debbono essere rappresentati in Giunta
".
Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. l). Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett. n), L.R. 24 settembre 2003, n. 18