Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 20 del 9 Maggio 1977 (1)
Riordinamento in materia di opere pubbliche ed urbanistica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 11/05/1977


TITOLO I
ARTICOLO 1

Norme generali relative ai progetti di opere pubbliche degli Enti locali.

1. I progetti di opere dei Comuni, delle Province e dei loro Consorzi, delle Comunità montane e degli altri Enti soggetti alla vigilanza dell' organo regionale di controllo, la cui spesa sia a completo loro carico o per i quali vi sia l' intervento finanziario della Regione sotto qualsiasi forma, non sono soggetti ad alcuna approvazione o parere obbligatorio da parte di organi regionali.

2. Qualunque progetto, può tuttavia essere sottoposto al parere della Commissione di cui al successivo art. 9, ed in tal caso il parere non vincolante deve essere comunicato all' Ente interessato entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Gli Amministratori degli Enti di cui al primo comma e i tecnici che progettano le opere o concorrono alla loro realizzazione rispondono anche personalmente delle decisioni assunte.

ARTICOLO 2

Dichiarazione di pubblica utilità nonchè indifferibilità e urgenza.

1. Le deliberazioni di adozione dei progetti relativi ad opere pubbliche degli Enti di cui all'art. 1, divenute esecutive, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza.

ARTICOLO 3

Affidamento e direzione dei lavori.

1. Gli Enti medesimi provvedono alla Direzione e ad ogni altro adempimento inerente ai lavori deliberati.

2. Detti Enti stabiliscono altresì , nei limiti di cui al successivo art. 4, il sistema di affidamento e di esecuzione dei lavori con propri atti, senza particolari autorizzazioni che si intendono soppresse.

3. L' esecuzione dei lavori può essere disposta con il sistema dell' economia per cottimo o in amministrazione diretta anche al di fuori dei casi previsti dalle vigenti norme.

TITOLO II

NORME COMUNI ALLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI.

ARTICOLO 4

Affidamento dei lavori.

1. La Regione e gli altri Enti possono provvedere all'affidamento dei lavori di loro competenza, di importo non superiore ai 50 milioni, mediante il sistema della trattativa privata, preceduta da una gara ufficiosa esplorativa tra un congruo numero di ditte idonee.

2. Per le opere di importo superiore si procede mediante licitazione privata o altre forme di appalto e, se la relativa gara va deserta, può essere rinnovata con ammissione di offerte in aumento che devono essere contenute entro limiti percentuali massimi, determinati dall' Ente appaltante.

ARTICOLO 5

Revisione dei prezzi.

1. Le deliberazioni degli Enti di cui all' art. 1 in materia di revisione dei prezzi non sono soggette a ricorso amministrativo.

ARTICOLO 6

Collaudo e certificato di regolare esecuzione.

1. Per le opere della Regione e degli Enti locali di cui all' art. 1 che comportino una spesa complessiva non superiore a lire 50 milioni si prescinde dal formale collaudo, sostituendolo con certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori salva diversa determinazione dell' Ente o richiesta dell' appaltatore anche in corso d' opera.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA IN MATERIA URBANISTICA, DI BENI AMBIENTALI E DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE.

ARTICOLO 7

Abrogazione della legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 .

1. La legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 , relativa alla costituzione ed alle attribuzioni della Commissione regionale per la consulenza tecnico - amministrativa, è abrogata.

ARTICOLO 8

Ricostituzione della Commissione regionale tecnico - amministrativa.

1. La Commissione regionale tecnico - amministrativa è ricostituita con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. La Commissione, oltre ad esprimere i pareri previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , già di competenza della Commissione tecnico - amministrativa di cui all' abrogata legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 , esprime anche quelli in materia urbanistica e di beni ambientali e di opere pubbliche di interesse regionale, in sostituzione dei pareri di ogni altro organo consultivo singolo o collegiale, contemplato da qualsiasi disposizione legislativa.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono avvalersi del parere della predetta Commissione anche per materie non espressamente previste al comma precedente.

ARTICOLO 9

Composizione della Commissione.

1. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, si compone di 24 membri, dei quali:
 
- due componenti della Giunta regionale uno dei quali con funzioni di presidente, designati dalla stessa;
 
- 6 esperti dipendenti regionali, designati dalla Giunta regionale;
 
- 16 membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 8, esperti in urbanistica, assetto del territorio, programmazione, economia, beni culturali e ambientali e materie giuridiche.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte dall' altro assessore, il quale, per analoghi motivi, potrà delegare uno degli altri membri della Commissione.

3. I componenti la Commissione durano in carica fino a quando durano in carica gli organi che li hanno designati.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento provvederà all' assegnazione di personale dipendente al fine di garantire il funzionamento della Commissione.

5. La Commissione con proprio regolamento potrà articolarsi in sottocommissioni, per materie ed ambiti territoriali determinati.

6. Le sottocommissioni esprimeranno i pareri, a tutti gli effetti, con le stesse modalità previste per la Commissione.

ARTICOLO 10

Validità delle sedute e partecipazione di altri soggetti ai lavori della Commissione.

1. Le sedute della Commissione e delle eventuali sottocommissioni, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono validamente espressi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2. La Commissione, in relazione agli affari posti all'ordine del giorno, invita i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e può invitare altri esperti.

3. I soggetti di cui al precedente comma non hanno diritto al voto.

ARTICOLO 11

Spettanze dovute ai membri della Commissione.

1. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza, e, se residenti fuori della sede della Commissione è altresì corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l' accesso, in conformità a quanto disposto per i membri del Comitato di controllo nel regolamento regionale 28 febbraio 1972, n. 1 , e successive modificazioni.

TITOLO IV

NORME GENERALI.

ARTICOLO 12

Norme generali in materia di opere pubbliche.

1. In materia di progettazione, affidamento, conduzione, direzione, contabilità , collaudo e revisione prezzi relativi a opere di competenza regionale o degli Enti locali di cui all' art. 1, valgono le norme statali e regionali vigenti in quanto non in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 13

Interventi finanziari regionali.

1. Per i programmi di finanziamento di opere pubbliche, che gli Enti locali anche diversi da quelli contemplati dall' art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , realizzano con l' intervento della Regione, valgono le norme della predetta legge in quanto non in contrasto con la presente.

ARTICOLO 14

Integrazione all' art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 .

1. All' ultimo comma dell' art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , è aggiunto il paragrafo:
 
" h) i poteri di annullamento di cui all' art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ".

ARTICOLO 15

Incentivi per la costituzione di Uffici tecnici consortili.

1. Al fine di promuovere la costituzione di Uffici tecnici consortili, la Regione eroga ai Consorzi costituiti ai sensi dell' art. 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , contributi determinati con le modalità e i criteri previsti all' art. 13 della medesima legge.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE.

ARTICOLO 16

Spese per il funzionamento della Commissione tecnico - amministrativa.

1. Per le competenze dovute ai componenti della Commissione di cui all' art. 9 della presente legge è autorizzata, a partire dall' esercizio 1977, la spesa annua di lire 15 milioni a carico dell' esistente stanziamento del cap. 350 del bilancio regionale.

ARTICOLO 17

Finanziamento per la costituzione degli Uffici tecnici consortili.

1. Per l' attuazione degli interventi previsti dall' art. 15 della presente legge è autorizzata, a partire dall' anno 1976, la spesa annua di lire 120.000.000 con imputazione al cap. 1215 del bilancio per l' esercizio 1977 e di quelli successivi.

2. All' onere relativo all' anno 1976 sarà fatto fronte - ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - mediante utilizzo della disponibilità esistente al cap. 4680 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976, in riferimento alla integrazione disposta con legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9 .

3. All' onere relativo all' anno 1977 sarà fatto fronte con corrispondente riduzione del cap. 3130 dello stato di previsione della spesa inerente a tale esercizio.

4. Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

TITOLO VI

NORMA TRANSITORIA.

ARTICOLO 18

Opere di interesse comprensoriale e intercomprensoriale.

1. Nel periodo intercorrente tra la costituzione dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, numero 40 e l' adozione da parte degli stessi dei piani urbanistici comprensoriali i progetti delle opere che per la loro rilevanza socio - economica hanno interesse comprensoriale o intercomprensoriale devono conseguire il parere non vincolante del Consorzio o dei Consorzi interessati, secondo l' ambito di rilevanza dell' opera sulla conformità agli indirizzi programmatici dei medesimi.

2. Tale parere deve essere espresso entro il termine di 30 giorni.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 26 luglio 1994, n. 20, art. 9, comma 1