ARTICOLO 1
1.
L' ultimo comma dell'
art. 2 della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4
, è sostituito dal seguente: "
Nei casi in cui decide l' urgenza, il Consiglio regionale può deliberare con la maggioranza dei due terzi dei presenti che la partecipazione preventiva non venga effettuata
".
ARTICOLO 2
1.
L'
art. 3 della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4
, è sostituito dal seguente articolo: "
Partecipazione preventiva. 1. Le commissioni consiliari decidono in quali casi è promossa la partecipazione. 2. La partecipazione è in ogni caso promossa, salvo quanto previsto all' ultimo comma dell' art. 2, quando lo richieda un presidente di un gruppo consiliare, o uno tra i soggetti indicati ai nn. 1- 2 e 3 del successivo art. 6. 3. La richiesta in forma scritta deve pervenire alla segreteria della commissione consiliare competente prima della trattazione dell' atto in commissione
".
ARTICOLO 4
1.
Il
secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4
, è sostituito dal seguente: "
L' ufficio di presidenza nell' ambito dei tempi previsti dal regolamento interno, fissa il termine massimo, che non può essere comunque inferiore a trenta giorni, entro il quale deve essere espletata la partecipazione e ne dà notizia unitamente alla pubblicazione di cui al comma precedente
".
ARTICOLO 5
1.
All'
art. 7 della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4
, è aggiunto il seguente comma: "
La proposta di modifica formulata in forma scritta mediante la presentazione di un testo alternativo deve essere oggetto di una risposta scritta al proponente da parte della commissione. Tale risposta deve contenere le motivazioni giustificative in caso di non accoglimento
"