Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 39 del 1 Agosto 1977 (1)
Interventi a favore dell' edilizia sportiva. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 33
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed.str. n. 35 del 04/08/1977


ARTICOLO 1

1. La Regione concorre, mediante contributi a fondo perduto, alla spesa dei Comuni singoli o associati per la costruzione, l' ampliamento, la ristrutturazione, l' ammodernamento nel capoluogo e nelle frazioni di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive di base, a livello ricreativo ed amatoriale, ivi compreso l' acquisto delle aree occorrenti.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, istituita con legge regionale 20 maggio 1975, n. 33 e previo parere della competente commissione consiliare, in misura non superiore al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non possono eccedere l' importo di lire 10.000.000 per ogni intervento.

3. Il 50 per cento del contributo viene erogato su presentazione del certificato di inizio dei lavori; il restante 50 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei medesimi.

4. L' uso degli impianti costruiti, ampliati, ristrutturati, ammodernati con il contributo regionale deve essere garantito a tutte le associazioni e società sportive presenti nel territorio sulla base di apposito regolamento approvato dall' ente beneficiario del contributo.

5. Le domande intese ad usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere inoltrate, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della stessa, al Presidente della Giunta regionale e corredate dalla documentazione prevista dall' art. 3 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33 .

6. I Comuni che hanno inoltrato domanda per l' ottenimento dei benefici di cui all' art. 2, lettera a) della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33 , possono richiedere
 
- in luogo del concorso regionale al pagamento dei mutui di cui alla norma suddetta - la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

7. In tal caso alla domanda non dovrà essere allegata la documentazione prevista al comma precedente.

ARTICOLO 2

1. L' art. 9 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33 , è così modificato: - la disposizione di cui al punto 5 è sostituita dalla seguente: " Un rappresentante di ciascuno degli enti o associazioni a carattere nazionale che svolgono attività di promozione sportiva, individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare, su designazione dei rispettivi Comitati regionali ". - La disposizione di cui al punto 7 è abrogata. - E' aggiunto il seguente comma: " Ai membri della Consulta, non residenti nel comune ove la Consulta stessa si riunisce, è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni per i funzionari regionali di sesta qualifica ".

ARTICOLO 3

1. Al primo comma, punto 1), dell' art. 11 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33 - come modificato con l' art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9 , - le parole: " dall' anno 1977 al 2006 " sono sostituite con le parole: " dall' anno 1979 al 2008 ".

ARTICOLO 4

1. Per l' attuazione degli interventi di cui all' art. 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 267.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, con imputazione al capitolo 4517, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l' esercizio 1977, denominato: " Contributi regionali per la costruzione, l' ampliamento, la ristrutturazione, l' ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, compreso l' acquisto delle aree".

2. Per il funzionamento della Consulta di cui all' art. 9 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33 , come modificato dall' art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1977, con imputazione al capitolo 2786 di nuova istituzione, denominato: "Spese per il funzionamento della Consulta regionale per lo sport "Spese per il funzionamento della Consulta regionale per lo sport".

3. All' onere complessivo di lire 270.000.000 previsto per l' attuazione della presente legge nell' esercizio 1977 sarà fatto fronte:
 
- quanto a lire 100.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 4511: " Concorso regionale in annualità per trenta anni nel pagamento dei mutui per costruzione, ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico";
 
- quanto a lire 20.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 4512: " Garanzia fidejussoria della Regione a favore dei Comuni singoli o associati sul pagamento dei mutui contratti per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico";
 
- quanto a lire 150.000.000 mediante prelevamento dal cap. 4680: " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso con riferimento al punto 14 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio 1977.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 23 aprile 1980, n. 32, art. 17, comma 2, a partire dal 1° gennaio 1981