ARTICOLO 2
1.
Il limite di 4 milioni, previsto dal penultimo comma dell'
art. 2 della legge regionale 30 giugno 1973, n. 30
, viene elevato a lire 8 milioni.
2.
Per le aziende singole od associate che rivestono notevole importanza per l' economia della zona in cui operano, anche in relazione all' occupazione di mano d' opera, e che si trovino in condizioni di comprovate difficoltà finanziarie derivanti in particolare dalla esecuzione di programmi di ristrutturazione, il limite di lire 8 milioni potrà essere superato fino ad un massimo di lire 20 milioni previo parere della Giunta regionale.
3.
L' esame istruttorio delle domande sarà effettuato secondo l' ordine di presentazione delle stesse.
ARTICOLO 3
1.
All' onere di lire 2.620 milioni previsto per l' attuazione della presente legge si farà fronte con la quota del fondo statale per il finanziamento dell'attività agricola delle Regioni, e con imputazione al cap. 3545, di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1977, denominato: " Concorso della Regione sui prestiti di conduzione a favore degli operatori agricoli dell'Umbria".
2.
E' disposta la iscrizione nella parte Entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1977 del cap. 751 denominato: " Fondo statale per il finanziamento dell' attività agricola delle Regioni" con la previsione di lire 2.620 milioni.