Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 49 del 23 Agosto 1977 (1)
Attività promozionale e pubblicitaria turistica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 39 del 31/08/1977


ARTICOLO 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a svolgere attività promozionale e pubblicitaria diretta all' incremento dei flussi turistici in Umbria.

ARTICOLO 2

1. Tale attività è svolta sulla base di un programma tecnico finanziario, redatto dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, da attuarsi direttamente e/ o per il tramite di Enti ed Aziende, agenzie e organizzazioni di viaggi e turismo, associazioni sindacali democratiche per il tempo libero, cooperative e consorzi, costituiti a livello regionale tra operatori turistici, per la promozione, la pubblicità e la gestione dell' offerta turistica.

2. L' attività promozionale turistica all' estero è svolta ai sensi del quarto comma dell' art. 3 del DPR 14 gennaio 1972, n. 6 .

ARTICOLO 3

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l' anno 1977 con imputazione al cap. 2821 di nuova istituzione, denominato " Attività promozionale e pubblicitaria turistica ".

2. Agli oneri suddetti viene fatto fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 2820 del bilancio di previsione per l' anno 1977.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 8 agosto 1996, n. 20, art. 22, comma 1, lett. c)