ARTICOLO 2
1.
Tale attività è svolta sulla base di un programma tecnico finanziario, redatto dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, da attuarsi direttamente e/ o per il tramite di Enti ed Aziende, agenzie e organizzazioni di viaggi e turismo, associazioni sindacali democratiche per il tempo libero, cooperative e consorzi, costituiti a livello regionale tra operatori turistici, per la promozione, la pubblicità e la gestione dell' offerta turistica.
2.
L' attività promozionale turistica all' estero è svolta ai sensi del
quarto comma dell' art. 3 del DPR 14 gennaio 1972, n. 6
.
ARTICOLO 3
1.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l' anno 1977 con imputazione al cap. 2821 di nuova istituzione, denominato " Attività promozionale e pubblicitaria turistica ".
2.
Agli oneri suddetti viene fatto fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 2820 del bilancio di previsione per l' anno 1977.