ARTICOLO 1
Finalità della legge .
1.
I Comuni, consorziati ai sensi della
legge 14 novembre 1974, n. 57
, predispongono, nel quadro del piano comprensoriale dei servizi sanitari e socioassistenziali, un programma unitario di interventi al fine di garantire l' assistenza per la procreazione responsabile, la gestazione, il parto, l' infanzia e l' età evolutiva.
2.
In tale programma sono previste anche misure specifiche per la formazione degli operatori, la promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione, l' educazione sessuale, la consulenza per la patologia dei rapporti sessuali, nonchè la raccolta, la elaborazione e la pubblicizzazione dei dati riguardanti l' attività dei servizi socio - sanitari.
3.
Rientrano nelle finalità della legge l' assistenza e la consulenza all' individuo, alla coppia e al nucleo familiare, per la soluzione di problemi di carattere relazionale.
ARTICOLO 2
Integrazioni con le leggi regionali e statali .
1.
I programmi comprensoriali di intervento ricomprendono tutte le misure assistenziali previste dalle leggi della Regione e dello Stato che a qualunque titolo dispongano provvidenze in direzione della procreazione responsabile, della maternità , dell' infanzia e dell' età evolutiva.
ARTICOLO 3
Principi per l' attuazione dei programmi .
1.
I principi ai quali dovranno essere uniformate le attività dei servizi socio - sanitari dell' ULSSS (Unità locale per i servizi sanitari e socio - assistenziali) per la realizzazione degli obiettivi della presente legge sono:
- preminenza del momento preventivo;
- salvaguardia del diritto di tutti ad uno sviluppo psico - fisico normale, che eviti in particolare situazioni di emarginazione;
- gratuità dell' accesso alle prestazioni;
- utilizzazione di tutti i presidi esistenti e di tutto il personale in servizio nelle strutture socio - sanitarie;
- decentramento delle attività nei servizi dei distretti di base sia ambulatoriali che domiciliari;
- coordinamento con tutte le strutture socio - sanitarie e scolastiche presenti nel territorio;
- gestione e controllo sociali di dette strutture da parte della popolazione.
ARTICOLO 4
Procreazione responsabile - obiettivi .
1.
Ai fini della procreazione responsabile devono essere assicurate in maniera coordinata le seguenti prestazioni:
- assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabili, per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
- educazione socio - sanitaria per un responsabile atteggiamento nei riguardi della procreazione, anche ai fini del controllo delle nascite;
- consultazione prematrimoniale con eventuale accertamento del patrimonio genetico;
- consulenza sull' uso di contraccettivi;
- somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla persona o dalla coppia in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche.
ARTICOLO 5
Procreazione responsabile - Servizi .
1.
Le prestazioni previste nel precedente art. 4 sono espletate da personale idoneo in consultori situati all' interno degli ambulatori di distretto, tenendo conto anche dei principi della
legge 29 luglio 1975, n. 405
.
2.
Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la disponibilità di idonee strutture plurispecialistiche nelle quali siano ricomprese le figure professionali indicate dall' art. 3 della citata legge n. 405, la Giunta regionale promuove la stipula di una convenzione tra i Consorzi socio - sanitari, le Amministrazioni provinciali, gli Enti ospedalieri e altri Enti ed Istituti pubblici, onde affrontare situazioni di carattere relazionale con particolare riguardo alla problematica sessuale dell' individuo, della coppia e della famiglia, anche in riferimento ai problemi della sterilità .
3.
L' accesso dei cittadini a tutte le prestazioni previste nel precedente articolo avviene attraverso gli ambulatori di distretto.
ARTICOLO 6
Gestazione - Obiettivi e prestazioni .
1.
Ai fini dell' assistenza alla gravidanza sono assicurate in maniera coordinata le seguenti prestazioni:
- promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione relativamente a tutti i problemi connessi con l' assistenza alla gravidanza;
- indagini socio - sanitarie ai fini del controllo delle nocività dell' ambiente domestico e di lavoro;
- assistenza sanitaria generica e specialistica per le gravidanze, ivi compresa l' assistenza dietologica;
- esami periodici dello stato di salute delle gestanti per il controllo sull' andamento della gravidanza normale e per l' accertamento tempestivo di eventuali evoluzioni patologiche;
- prestazioni socio - assistenziali mirate sotto forma di servizi sociali ed eventualmente di erogazioni monetarie, per far fronte ai bisogni acuti;
- assistenza specialistica alle gestanti a medio ed alto rischio (ivi comprese le cure farmacologiche) nonchè gli interventi per l' eventuale interruzione della gravidanza nei casi consentiti dalle leggi.
ARTICOLO 7
Gestazione - Servizi .
1.
Le prestazioni socio - assistenziali elencate al precedente art. 6, sono svolte mediante le strutture e i servizi socio - sanitari presenti nell' ambito territoriale del consorzio e rientrano di norma nel quadro dell'assistenza domiciliare e ambulatoriale di distretto, esclusa l' assistenza specialistica per le gravidanze a medio ed alto rischio per le quali siano richieste prestazioni ospedaliere di secondo livello sia in regime ambulatoriale che di ricovero.
ARTICOLO 8
Assistenza al parto e all' età neonatale obiettivi e prestazioni .
1.
Ai fini dell' assistenza al parto e all' età neonatale, i servizi socio - sanitari devono assicurare prestazioni ospedaliere che garantiscano a tutte le gestanti e a tutti i neonati, un' assistenza qualificata.
2.
In particolare tali prestazioni consistono:
- nell' assistenza intensiva alla fase del parto, sia nei confronti della gestante che nei confronti del neonato;
- nell' assistenza neonatale in ambiente ospedaliero;
- nella determinazione precoce di rischi potenziali ed attuali per l' integrità psico - fisica della donna e del neonato.
ARTICOLO 9
Parto ed età neonatale - Servizi .
1.
L' assistenza alle gestanti con gravidanza normale o a basso rischio è erogata presso tutti gli ospedali che dispongono di reparti di ostetricia.
2.
L' assistenza intensiva alle gestanti con gravidanza a medio ed alto rischio è erogata presso gli ospedali che svolgono funzioni di ostetricia di secondo livello.
3.
Il piano regionale per i servizi socio - sanitari individua gli ospedali per le funzioni di base e per quelle di secondo livello.
4.
In attesa dell' adozione del piano regionale, la Giunta regionale sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal Consiglio regionale e sentita la competente commissione consiliare adotta le determinazioni di cui al comma precedente e provvede alla individuazione degli ospedali di base che fanno capo ai singoli ospedali di secondo livello per le necessità emergenti durante l' assistenza alla gravidanza a rischio o nei parti ad evoluzione patologica.
5.
Spetta alla direzione sanitaria dell' ospedale abilitato a funzioni di secondo livello organizzare i collegamenti funzionali con gli ospedali di base per far fronte alle necessità di pronto intervento nei casi previsti al precedente comma.
ARTICOLO 10
Età evolutiva - Obiettivi e prestazioni .
1.
Ai fini dell' assistenza all' età evolutiva devono essere realizzate attività promozionali e prestazioni coordinate di natura socio - assistenziale e sanitaria per assicurare un equilibrato sviluppo psico - fisico dell' individuo nella sua realtà familiare, scolastica e lavorativa, garantendo in particolare:
- promozione ed educazione socio - sanitaria sui problemi dell' accrescimento e dello sviluppo, con particolare riguardo per i rapporti tra il minore, la sua famiglia e l' ambiente;
- controlli periodici sulla salute nell' età dello sviluppo, specie per la prevenzione delle situazioni invalidanti, delle malattie infettive dell' infanzia e delle carenze alimentari;
- interventi sull' ambiente per il controllo delle nocività ;
- interventi per la prevenzione delle situazioni che possono dar luogo a disadattamento, anche in collaborazione con gli uffici giudiziari;
- cure mediche ed altri interventi anche ai fini della riabilitazione dei danni fisici e sensoriali;
- assistenza socio - sanitaria presso gli asili - nido e le scuole materne, tutela della salute nelle scuole e nell' età scolare;
- assistenza ai minori nei casi in cui il nucleo familiare non esista o sia inadeguato, mediante misure che reintegrino il nucleo familiare o rimuovano gli ostacoli per l' affidamento e l' adozione;
- vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private educativo - assistenziali, sulle attività di tempo libero e sui soggiorni di vacanza;
- vigilanza sul lavoro minorile, per quanto di competenza della Regione e degli Enti locali;
- lotta contro le tossico - dipendenze.
ARTICOLO 11
Età evolutiva - Servizi .
1.
Le prestazioni previste nel precedente articolo sono realizzate nei servizi dei distretti di base, negli ambulatori specialistici, nei servizi generali di vigilanza ambientale, di profilassi delle malattie infettive, nonchè mediante specifici servizi di medicina scolastica, di igiene mentale, di medicina sportiva ed altre strutture di carattere socio - assistenziale.
2.
Tutti i servizi previsti al primo comma attuano l' integrazione della loro attività nell' ambito dei distretti di base.
ARTICOLO 12
Formazione degli operatori .
1.
La prestazione del servizio dovrà essere garantita attraverso il reperimento di idoneo personale con particolare riferimento alla assistenza medico - psico - pedagogica.
2.
La formazione degli operatori si attua mediante: - corsi a ciclo breve, obbligatori per gli operatori addetti ai servizi specificamente interessati alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge; - iniziative di aggiornamento e di sensibilizzazione rivolte al complesso degli operatori socio - sanitari.
3.
Tali attività devono svolgersi nel rispetto delle competenze statali nel settore dell' istruzione universitaria e nel settore delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie.
ARTICOLO 13
Promozione sociale ed educazione sanitaria e sessuale .
1.
La promozione sociale e l' educazione sanitaria e sessuale della popolazione si attuano mediante:
- interventi di educazione sanitaria rivolti alla popolazione per promuovere la consapevolezza del diritto di usufruire dei servizi socio - sanitari previsti dalla presente legge;
- iniziative specifiche di informazione ed educazione sanitaria, con particolare riguardo all' educazione sessuale e alle problematiche relazionali nelle scuole, nelle caserme, nelle carceri, e nelle altre collettività sia minorili che dell' età adulta, d' intesa con le rispettive autorità responsabili e con il concorso degli organismi partecipativi di base.
2.
Le iniziative di cui all' articolo precedente e al primo comma sono previste nei programmi comprensoriali per la formazione continua degli operatori e l' educazione sanitaria della popolazione.
ARTICOLO 14
Intese con istituzioni culturali e scientifiche .
1.
Al fine di garantire l' attuazione degli artt. 12 e 13 della presente legge, i centri di formazione previsti dalla
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
, si avvarranno della assistenza tecnica di istituzioni culturali e scientifiche. La Giunta regionale promuove le necessarie convenzioni.
ARTICOLO 15
Servizi di informazione socio - sanitaria .
1.
La Giunta regionale, avvalendosi anche del CRUED e fatte salve le competenze dell' ISTAT, coordina nell' ambito di un servizio informativo socio - sanitario globale, le iniziative per la raccolta e l' elaborazione dei dati provenienti dall' attività dei servizi, le indagini epidemiologiche, le analisi e le statistiche sanitarie, ed ogni altra iniziativa necessaria per valutare l' efficacia dei servizi, nonchè per fornire alla popolazione ed ai servizi tutte le informazioni ricavabili dall' attività di cui sopra.
2.
In particolare la Giunta coordina l' adozione in tutto l' ambito regionale di modelli unici di schede di rilevazione, anche ai fini della predisposizione di un libretto sanitario individuale che garantisca la segretezza dell' informazione.
ARTICOLO 16
Dipartimenti territoriali .
1.
Al fine di realizzare l' integrazione delle misure sanitarie e sociali rivolte alla singola persona, ogni Consorzio socio - sanitario delibera la costituzione di uno o più dipartimenti territoriali per l' assistenza materno - infantile, avendo cura che ne facciano parte gli operatori sanitari e sociali che svolgono un ruolo nella assistenza stessa, alle dipendenze dei Comuni, degli Ospedali e delle altre istituzioni sanitarie e assistenziali operanti nel comprensorio.
2.
Le deliberazioni di cui al comma precedente prevedono le modalità per garantire il coordinamento dell' attività dipartimentale e il raccordo organizzativo tra i dipartimenti e la direzione dell' unità locale socio - sanitaria, anche sotto il profilo delle responsabilità tecniche dei singoli operatori.
3.
Ai fini della realizzazione dei programmi di cui alla presente legge, la Giunta regionale può autorizzare il comando di personale ospedaliero presso i Consorzi socio - sanitari o presso i Comuni che gestiscono i programmi stessi, specificando nel provvedimento le modalità per l' attribuzione dei relativi oneri finanziari.
ARTICOLO 17
Dipartimenti ospedalieri .
1.
Ai sensi dell'
art. 55 della legge n. 148/ 1975
tutti gli ospedali che svolgono funzioni di ostetricia devono realizzare un complesso dipartimentale tra i servizi, le sezioni e le divisioni dell' ospedale, occorrenti per un' assistenza sanitaria a carattere intensivo alla fase del parto e neo - natale.
2.
Ogni Dipartimento ospedaliero ha un coordinatore, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero in conformità ai criteri previsti dall'
art. 10 del DPR 27 marzo 1969, n. 128
e all'
art. 55 della legge 18 aprile 1975, n. 148
, tenuto anche conto degli orientamenti formulati ai sensi del citato art. 55, terzo comma.
3.
Il coordinatore del dipartimento dispone le misure necessarie per garantire la continuità delle misure di assistenza intensiva in favore della gestante e del neonato.
4.
Compete al responsabile del dipartimento dell' ospedale abilitato a funzioni di ostetricia di base adottare le decisioni in merito all' assistenza nei casi in cui la gestazione presenti rischi di evoluzione patologica, nonchè quelle per assicurare, quando occorra, il trasporto d' urgenza verso l' ospedale di secondo livello. In sua assenza deve essere prevista la surroga con un altro operatore del dipartimento.
ARTICOLO 18
Gratuità del servizio e competenza dell' onere .
1.
L' accesso alle prestazioni fornite dai servizi previsti nella presente legge è gratuito per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri o apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano.
2.
Gli enti pubblici che gestiscono servizi sanitari sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste nell' ambito dei programmi, senza che ciò costituisca un onere di spesa a carico del richiedente. In particolare, l' onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici e di ogni altro mezzo contraccettivo è a carico dell' Ente o del servizio cui compete l' assistenza sanitaria, o della Regione nel caso di cittadini sprovvisti di altra forma di assistenza farmaceutica.
3.
Per gli utenti non aventi titolo all' assistenza a carico dei rispettivi enti di assistenza sanitaria, gli oneri relativi vengono a gravare sulla Regione ai sensi della legge statale 29 luglio 1975, n. 405.
4.
Quando particolari esigenze lo richiedano, la somministrazione dei farmaci e dei mezzi di cui sopra può essere fatta direttamente presso gli ambulatori del consorzio.
5.
Gli enti ospedalieri provvedono ad acquistare, per conto dei servizi consultoriali, prodotti farmaceutici e mezzi contraccettivi sulla base dell'
art. 9 della legge 17 agosto 1974, n. 386
.
ARTICOLO 19
Gestione sociale .
1.
I consorzi socio - sanitari assicurano nelle forme più idonee la gestione sociale dei servizi previsti dalla presente legge, da parte dei cittadini e in particolare delle donne come articolazione specifica della più generale partecipazione popolare a livello di distretto, secondo quanto previsto nella
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
.
ARTICOLO 20
1.
Le funzioni di vigilanza e di controllo, previste dall' art. 4, punto 4 e art. 5 del RD 24 dicembre 1934, n. 2316, degli artt. 48, 49, 50, 51, 52 e 53 del RD 15 aprile 1926, n. 718 e dell'
art. 4 lett. e) della legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12
, sono esercitate dalla Giunta regionale che si avvale anche degli uffici competenti delle Province di Perugia e Terni nelle forme concordate con le rispettive amministrazioni, anche allo scopo di regolare i conseguenti rapporti finanziari.
2.
Restano integri i poteri dell' Ufficiale sanitario derivanti dal TU delle leggi sanitarie e dal
DPR 11 febbraio 1961, n. 264
.
3.
Le spese per l' esercizio delle suddette funzioni sono a totale carico della Regione, che ad esse fa fronte mediante prelievo dal fondo statale di cui all'
art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698
.
ARTICOLO 21
Coordinamento con gli Uffici giudiziari .
1.
I servizi socio - sanitari stabiliscono rapporti con il Tribunale per minorenni dell' Umbria e con gli altri Uffici giudiziari del distretto, per lo scambio reciproco di informazioni e per la collaborazione che si renderà necessaria ai fini dell' attuazione del diritto di famiglia e delle altre leggi civili e penali incidenti sulla situazione dei minori.
ARTICOLO 23
Norme particolari di attuazione della
legge n. 405 del 1975
.
1.
Le istituzioni e gli enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali senza scopo di lucro, possono istituire consultori familiari per realizzare le finalità previste dalla
legge 29 luglio 1975, n. 405
, previa autorizzazione della Regione.
2.
L' autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, qualora il richiedente sia in grado di garantire:
a)
che vengano assicurate le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell' integrità fisica degli utenti, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all' art. 1 della citata legge n. 405, e che vengano assicurate le prestazioni delle figure professionali previste all' art. 3 della stessa legge;
b)
che vengano comunicati alla Regione i nominativi e le qualifiche degli operatori;
c)
che vengano assicurati i requisiti richiesti dalla legislazione in vigore per l' apertura di ambulatori medici;
d)
che siano realizzate forme di gestione sociale corrispondenti a quelle attuate nei consultori gestiti dai Consorzi, secondo le indicazioni del precedente art. 19;
e)
che le istituzioni e gli enti richiedenti non svolgano attività ai sensi della
legge 29 luglio 1975, n. 405
, sostituendosi alle attività programmate dagli enti locali o loro consorzi, sia mediante convenzioni che in qualsiasi altra forma.
3.
Eventuali deroghe alle condizioni di cui al punto e), possono essere concesse previo assenso dei consorzi socio - sanitari e con le modalità previste al precedente comma, in via temporanea e in casi eccezionali onde far fronte alla mancanza di altri presidi locali.
4.
L' autorizzazione viene revocata qualora venga meno una delle condizioni previste al secondo comma del presente articolo.
5.
Le istituzioni e gli enti di cui al presente articolo possono chiedere di essere inclusi nel piano comprensoriale di cui all' art. 1.
6.
L' inclusione nel piano comprensoriale da diritto ad accedere ai finanziamenti previsti dalla
legge 29 luglio 1975, n. 405
, art. 5, e con le modalità di cui all' art. 2 della stessa legge.
7.
I consorzi non possono destinare, per gli effetti di cui al precedente comma, una somma superiore al 15 per cento del finanziamento a loro spettante, quale quota di riparto del fondo previsto dalla legge n. 405 del 29 luglio 1975.
8.
Dell' utilizzazione del finanziamento deve essere presentato un rendiconto al Consorzio e per conoscenza alla Giunta regionale entro un anno dalla erogazione e, comunque, al momento dell' eventuale rinnovo della domanda.
ARTICOLO 24
Norme particolari di attuazione della
legge n. 685 del 1975
.
1.
Ai fini dell' attuazione delle misure previste dalla
legge 22 dicembre 1975, n. 685
, recante provvedimenti per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossico - dipendenza, si fa rinvio, alla apposita normativa regionale, per quanto non previsto dalla presente legge.
ARTICOLO 26
1.
Sino all' istituzione dei Consorzi socio - sanitari di cui alla
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
, e nel rispetto delle indicazioni contenute negli articoli precedenti, la Regione promuove l' istituzione di servizi consultoriali per i fini della
legge 29 luglio 1975, n. 405
, oltre che nei Comuni anche presso altre istituzioni ed enti pubblici aventi requisiti previsti all' art. 23 della presente legge, previo accertamento delle reali necessità del servizio.
2.
I servizi consultoriali di cui al precedente comma vengono inclusi nel programma annuale di finanziamento previsto all' art. 28 della presente legge.
ARTICOLO 27
1.
Fino all' approvazione dei piani comprensoriali di cui all' art. 1 della presente legge, la Regione può includere nel programma annuale di finanziamento previo parere del Comune o del consorzio competente per territorio, anche i Consultori istituiti da istituzioni private, che siano stati autorizzati dalla Giunta ai sensi del precedente art. 23.
ARTICOLO 28
1.
Il primo programma annuale di finanziamento dei consultori per i fini della
legge 29 luglio 1975, n. 405
, dovrà essere presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
2.
Nella formazione di tale programma sarà previsto un rapporto medio di un servizio consultoriale ogni 20.000 abitanti, e sarà tenuto conto dei consultori esistenti purchè garantiscano un funzionamento conforme agli scopi sociali richiesti dalla presente legge.
ARTICOLO 29
1.
Nel caso di consultori gestiti da enti pubblici che non siano Comuni o i loro Consorzi, e di quelli gestiti da istituzioni private, l' atto di assegnazione del finanziamento regionale dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla presente legge.