Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 9 del 3 Febbraio 1977
Variazione al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1976.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 09/02/1977


Art. 1

1. Al bilancio di previsione per l' anno finanziario 1976 sono apportate le variazioni di cui alla annessa Tabella " A".

Art. 2

1. L' elenco n. 5 allegato al bilancio dell' esercizio 1976 resta così modificato: - n. 10) Beni culturali: - con fondi di bilancio L. 287.700.000 - con i fondi dell' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 L. 212.300.000 totale, L. 500.000.000. - n. 12) Sviluppumbria: - con i fondi dell' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 L. 1.045.000.000 - con mutuo passivo L. 1.255.000.000 totale, L. 2.300.000.000

Art. 3

1. Le rate di ammortamento dei mutui iscritte nel bilancio dell' esercizio 1976 ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1974, n. 10 (relativamente alla quota di mutuo di lire 6.762 milioni); 11 marzo 1974, n. 22; 2 maggio 1974, n. 32; 21 maggio 1974, n. 33; 2 agosto 1974, n. 45; 28 aprile 1975, n. 25; 6 luglio 1976, n. 30 e 21 luglio 1976, n. 33; nonchè le annualità per fidejussioni a garanzia dei mutui iscritte nello stesso bilancio ai sensi delle leggi regionali 21 maggio 1974, n. 36; 2 agosto 1974, n. 45; 28 aprile 1975, n. 25; 25 giugno 1976, n. 25 e 30 giugno 1976, n. 27, sono dichiarate non più necessarie nell' esercizio medesimo per lo scopo previsto, e pertanto si dispone il loro utilizzo per integrare le maggiori occorrenze finanziarie previste dalle variazioni di bilancio di cui alla presente legge, nonchè la loro iscrizione nel bilancio dell'esercizio successivo a quello finale indicato nelle rispettive leggi autorizzative di spesa.

2. E' abrogato il terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1974, n. 50 .

3. Sono abrogati il secondo comma dell' art. 2 ed il secondo comma dell' art. 3 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 52 .

4. Sono abrogati il terzo comma dell' art. 1 ed il secondo comma dell' art. 3 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 58 .

5. Sono abrogati il quarto e quinto comma dell' art. 11 della legge 6 marzo 1975, n. 10 .

Art. 4

1. I punti c) ed e) dell' art. 16 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 - come modificati con leggi regionali 20 marzo 1975, n. 11 e 23 gennaio 1976, n. 8 - sono così sostituiti: " c) per la concessione di contributi in annualità costanti trentacinquennali del cinque per cento e di cui all' art. 3, lettera b), con esclusione delle opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno: - lire 50 milioni per l' anno 1975; - lire 50 milioni per l' anno 1976; - lire 650 milioni per l' anno 1977. Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono così stabilite: - lire 50 milioni per l' esercizio 1975; - lire 100 milioni per l' esercizio 1976; - lire 750 milioni per gli esercizi dal 1977 al 2009; - lire 700 milioni per l' esercizio 2010; - lire 650 milioni per l' esercizio 2011; e saranno imputate al cap. 3810 (Titolo II - sez. 3 - rubrica I - cat. XI), di nuova istituzione, denominato: "Contributi in annualità costanti trentacinquennali del cinque per cento sulla spesa per le opere di cui all' art. 3, lett. b), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10", dei bilanci degli esercizi 1975 e successivi. Agli oneri medesimi si farà fronte per gli anni 1975 e 1976, con le entrate tributarie regionali; per gli anni dal 1977 al 2009 quanto a lire 630 milioni con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quanto a lire 120 milioni con le entrate tributarie regionali; per l' anno 2010 quanto a lire 630 milioni con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quanto a lire 70 milioni con le entrate tributarie regionali; per l' anno 2011 quanto a lire 630 milioni con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quanto a lire 20 milioni con le entrate tributarie regionali. e) per la concessione delle fidejussioni di cui all'art. 5, quarto comma, è autorizzato, per l' anno 1977, il limite di impegno di lire 120 milioni con imputazione al cap. 4280 (Titolo II - sez. 3 - cat. XI) di nuova istituzione denominato: "Fidejussioni della Regione sui mutui contratti dagli Enti locali, per l' esecuzione di opere pubbliche" dei bilanci regionali degli esercizi dal 1977 al 2011. All' onere annuale suddetto sarà fatto fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. "

Art. 5

1. In deroga al disposto della legge regionale 25 luglio 1974, n. 42 , il fabbisogno di spesa per le finalità della legge regionale 15 marzo 1973, n. 17 , è stabilito, limitatamente all' esercizio 1976, in lire 1.686.135.900.

Art. 6

1. Al punto 1) dell' art. 11 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33 , le parole: " dall' anno 1976 al 2005 " sono sostituite con le parole: " dall' anno 1977 al 2006 ".

Art. 7

1. La denominazione del cap. 2640 è integrata con la specificazione: " Spese obbligatorie ".

2. All' elenco n. 1 allegato al bilancio dell' esercizio 1976 è aggiunto il cap. 2640 denominato: " Spese relative all' attività di formazione professionale ".

Art. 8

A. ) Gli stanziamenti dei fondi previsti dall' art. 6, secondo comma della legge regionale 26 maggio 1975, n. 37 , per il finanziamento dello IURSAF sono dichiarati non più necessari per gli anni 1975 e 1976 e quindi disponibili;
 
B) lo stanziamento per l' anno 1976 in attuazione della legge regionale 23 gennaio 1974, n. 6 , già prevista nel bilancio dell' esercizio 1976 in lire 60 milioni ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6/ 1974 medesima, è ridotto di lire 50 milioni;
 
C) le annualità iscritte nei bilanci regionali degli anni 1974, 1975 e 1976 per l' attuazione della legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 , ai sensi dell' art. 8, lettera a), sono dichiarate non più necessarie e se ne autorizza l' iscrizione nei bilanci successivi come segue:
 
- lire 90 milioni dall' esercizio 1977 all' esercizio 1982;
 
D) i fondi, per complessive lire 700 milioni, degli stanziamenti previsti in bilancio per l' anno 1976 ai capitoli 4470 e 4471, in attuazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , art. 17, secondo e terzo comma, sono dichiarati non più necessari per l' anno medesimo e quindi disponibili.

Art. 9

1. E' istituito nella parte II - spesa, del bilancio dell'esercizio 1976, il cap. 4265, titolo II - rubrica 7a - denominato: " Spese per il completamento di opere di competenza regionale, in attuazione dell' art. 15 del DL 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 " con lo stanziamento di lire 2.488 milioni.

2. L' art. 6 della legge regionale 16 aprile 1976, n. 18 , concernente l' approvazione del bilancio per l' esercizio 1976, è modificato come appresso: " Il contributo regionale per l' anno 1976 all' ESU in attuazione della legge regionale 24 aprile 1975 è determinato in lire 2.488 milioni ".

3. Al relativo onere sarà fatto presente quanto a lire 418 milioni con le disponibilità finanziarie risultanti dalla presente variazione al bilancio dell' esercizio 1976 e quanto a lire 2.070 milioni con il netto ricavo di un mutuo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario ed a estinguere in massimo trenta anni, anche con garanzia fidejussoria da richiedere se necessaria, agli Istituti di credito.

4. La spesa a riserva per l' ammortamento dei predetti mutui, ivi compresi gli eventuali oneri per fidejussioni, non dovrà superare l' importo di lire 330 milioni e farà carico ai bilanci regionali dell' anno 1977 fino al 2006 con imputazione al cap. 4710 del bilancio medesimo.

5. La spesa sarà iscritta in bilancio e vincolata a favore dell' Istituto mutuante e di quello fidejussore, ed è dichiarata obbligatoria a tutti gli effetti. Ad essa si farà fronte con il presumibile incremento del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , integrata dalla legge 10 maggio 1976, n. 356 .

Art. 10

1. I fondi portati in aumento negli stanziamenti dei capitoli di bilancio con le variazioni di cui al precedente art. 1, devono essere impegnati entro 20 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



ALLEGATI:

Tabella A) (Omissis)