ARTICOLO UNICO
1.
L'
art. 1 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 52
, è sostituito dal seguente:
"
E' concesso all' Ospedale regionale di Perugia un contributo straordinario di lire 609.999.984, per l' esecuzione di opere dirette al completamento del nuovo complesso ospedaliero in località S. Andrea delle Fratte di Perugia, da eseguire con le modalità e le procedure previste dalla
legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
e successive modificazioni. La concessione del contributo di cui al comma precedente è sottoposta alla revoca qualora entro e non oltre il 31 dicembre 1978 l' Ospedale regionale di Perugia non utilizzi il finanziamento per le finalità di cui al comma precedente
".