Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 40 del 11 Agosto 1978 (1)
Norme per la salvaguardia dell' ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 16/08/1978


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

1. La Regione, al fine di tutelare l' ambiente naturale, in attuazione delle previsioni statutarie di cui agli artt. 17 e 22, in armonia con le disposizioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e con le indicazioni relative al piano urbanistico territoriale contenute nella legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , dette norme rivolte in particolare:

a) alla difesa dell' ambiente e del paesaggio;

b) alla tutela e valorizzazione della flora.

ARTICOLO 2

1. La Giunta regionale, d' intesa con gli Enti locali ed i Distretti scolastici, promuove ogni utile iniziativa, anche mediante la istituzione di corsi di formazione professionale e di educazione naturistica, per una migliore conoscenza e tutela della natura e del paesaggio.

ARTICOLO 3

1. E' vietato, salvo quanto previsto dal successivo articolo, l' abbattimento ed il danneggiamento di piante d' alto fusto e suscettibili di alto fusto appartenenti alle seguenti specie:
 
abete di tutte le specie,
 
pino di tutte le specie,
 
quercia di tutte le specie,
 
faggio di tutte le specie,
 
carpino di tutte le specie,
 
acero di tutte le specie,
 
olmo di tutte le specie,
 
frassino di tutte le specie,
 
ontano di tutte le specie,
 
cipresso di tutte le specie,
 
e in particolare:
 
Abete bianco (Abies alba Miller);
 
Abete rosso (picea abies( L.) Karsten);
 
Pino d' Aleppo (Pinus halepensis Miller);
 
Pino dom estico (Pinus pinea L.);
 
Pino di Corsica (Pinusa Laricio Poir.);
 
Pino nero (Pinus nigra Arnold);
 
Tasso (Taxus baccata L.);
 
Leccio (Quercus ilex L.);
 
Sughera (Quercus suber L.);
 
Roverella (Quercus pubescens Willd);
 
Farnia (Quercus robur L.);
 
Rovere (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.);
 
Cerro (Quercus cerris L.);
 
Faggio (Fagus sylvatica L.);
 
Castagno (Castanea sativa Miller);
 
Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.);
 
Noce (Juglans regia L.);
 
Platano (Platanus oerientalis L.);
 
Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.);
 
Acero montano (Acer pseudoplatanus L.);
 
Loppo (Acer opalus Miller);
 
Acero minore (Acer monspessulanum L.);
 
Ippocastano (Aesculus ippocastanum L.);
 
Agrifoglio (Ilex aquifolium L.);
 
Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.,
 
Tilia cordata Miller);
 
Corbezzolo (Arbatus unedo L.).

ARTICOLO 4

1. L' abbattimento delle piante indicate nel precedente articolo può essere autorizzato solamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità  , per costruzioni edilizie e per opere di miglioramento fondiario, purchè venga accertata l' impossibilità  di soluzioni tecniche alternative.

2. Qualora le piante costituiscano patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale e culturale della regione o parte integrante del paesaggio, l' autorizzazione può essere concessa soltanto per ragioni di pubblica incolumità  .

3. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale dei beni culturali, in collaborazione con i comuni e le comunità  montane ed utilizzando anche il contributo volontario di enti ed associazioni protezionistiche, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, procede ad effettuare il censimento delle piante di cui al precedente comma.

ARTICOLO 5

1. E' vietato, salvo quanto previsto dal successivo articolo, il danneggiamento e il commercio e ne è limitata la raccolta di specie erbacee e arbustive, le quali abbiano diffusione naturale o spontanea, di cui all' elenco approvato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme delibera della Giunta regionale nella quale verranno individuate anche le modalità  e le quantità  della raccolta permessa.

2. Fino alla approvazione dell' elenco di cui al precedente comma il divieto concerne le specie erbacee e arbustive elencate nella tabella A) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 6

1. La raccolta delle specie erbacee ed arbustive può essere autorizzata per scopi scientifici, didattici, farmaceutici o officinali nonchè l'asportazione per inderogabili esigenze di pubblica utilità, per costruzioni edilizie ed opere di miglioramento fondiario.

ARTICOLO 7

1. Le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni previste nei precedenti articoli sono delegate ai comuni che le esercitano avvalendosi degli uffici delle comunità  montane.

2. L' autorizzazione è personale e deve indicare la durata del permesso, l' oggetto per qualità  e quantità  , la località  e le modalità  dell' intervento richiesto.

ARTICOLO 8

1. La funzione di indirizzo e coordinamento per l' esercizio delle attribuzioni delegate è esercitata dalla Giunta regionale.

2. Qualora gli Enti delegatari non adempiano all' espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine, si sostituisce nell' adempimento degli atti.

ARTICOLO 9

1. Le spese per l' esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione.

2. Alla fine di ciascun anno gli enti delegatari rimetteranno alla Giunta regionale un rendiconto dell' attività  svolta e delle spese sostenute nonchè il programma degli interventi da svolgere.

ARTICOLO 10

1. Per l' attuazione della presente legge la Regione concede contributi ai comuni, secondo piani di riparto annuali.

2. Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate al Presidente della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.

3. Il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi predisposto entro 4 mesi dal termine indicato al precedente comma, dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 11

1. Lungo le spiagge dei laghi, le rive dei fiumi e degli altri corsi d' acqua, nei pressi di sorgenti, sui prati, sui pascoli, nei boschi, lungo i tratti fiancheggianti le strade e comunque sui suoli pubblici o di uso pubblico è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura.

2. I comuni dovranno provvedere a collocare nella località  di cui al precedente comma idonei raccoglitori di rifiuti e, ove necessario, ad attrezzare apposite aree per il deposito, lo scarico e lo smaltimento dei rifiuti stessi, prevedendo con idonei accorgimenti il pericolo di propagazione di incendio o di inquinamento.

ARTICOLO 12

1. Nei sentieri, nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive ed in tutti gli ambienti naturali di proprietà  pubblica, di uso pubblico o aperte al pubblico, è consentita la circolazione di autoveicoli, motoveicoli, ed altri mezzi meccanici soltanto per esigenze produttive o di pubblica utilità  .

ARTICOLO 13

1. La costruzione delle strade va autorizzata nel pieno rispetto all' ambiente naturale tenendo nella necessaria considerazione l' equilibrio idrogeologico, l' integrità  e l' armonia del paesaggio, il complesso florofaunistico delle zone attraversate.

2. Le strade di montagna, da costruirsi solo nei casi di comprovate necessità  economiche e sociali, dovranno mantenersi il più possibile aderenti alla giacitura del terreno limitando sia la larghezza della carreggiata, sia i movimenti della terra nonchè ogni alterazione del crinale.

3. I progetti di opere stradali che comportino rilevanti movimenti di terra debbono indicare gli interventi per ricostituzione del manto vegetale, arbustivo o arboreo delle scarpate.

4. Nel caso di mancata esecuzione degli interventi di cui sopra, provvede in via sostitutiva ed a spese dell'obbligato il comune competente.

5. Per l' attuazione di quanto previsto dal presente articolo i comuni potranno avvalersi dei competenti uffici tecnici regionali.

ARTICOLO 14

1. Le sanzioni amministrative per violazione delle norme della presente legge, sono così determinate:

a) per violazione dell' art. 3 da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità  del danno prodotto; mentre per l'inosservanza dell' art. 5 da lire 10.000 a lire 100.000;

b) per la violazione del primo comma dell' art. 11 da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 100 mila; per la violazione dell' art. 12 da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000.

2. Nell' ipotesi di cui sub a) è altresì disposta la confisca delle piante e delle specie erbacee e arbustive.

3. La sanzione di cui al punto a), oltre che all' esecutore materiale è comminata anche a carico di chi abbia ordinato il comportamento contravvenzionale.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi non si applicano qualora lo stesso comportamento contravvenzionale sia punito con sanzioni amministrative più gravi in base alla vigente legislazione in materia.

ARTICOLO 15

1. Sono incaricati dell' osservanza della presente legge gli Organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli Organi di polizia locale e comunque tutti gli agenti in possesso dei requisiti determinati dall' art. 1 del TU delle leggi sulla pubblica sicurezza.

2. I soggetti di cui al precedente comma provvedono alla redazione dei verbali di accertamento delle trasgressioni, consegnandone copia all' interessato e rimettendone altra copia al Presidente della Regione. Ove non sia possibile la consegna immediata di copia al trasgressore, il verbale dovrà  essergli comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dall' accertamento dell' infrazione.

3. La sanzione è applicata dal Presidente della Regione con decreto motivato contenente l' ingiunzione al pagamento della somma; contro di essa l' interessato, entro il termine stabilito per il pagamento, può ricorrere dinanzi all' autorità  giudiziaria. Decorso il termine previsto per il pagamento, si procede mediante esecuzione forzata con l' osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

4. I proventi relativi alle contravvenzioni di cui alla presente legge affluiranno nello stato di previsione delle entrate per l' anno 1978 con la denominazione " proventi derivanti dalle sanzioni comminate per le norme" e per gli anni successivi ai capitoli corrispondenti.

ARTICOLO 16

1. Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, relativamente all' anno in corso, la spesa di lire 20 milioni. Per gli anni successivi l' ammontare della spesa stessa sarà  determinata con la legge di bilancio a norma dell' art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

2. All' onere per l' anno 1978 sarà  fatto fronte con la seguente variazione al relativo bilancio di previsione:
 
Parte spesa
 
- Cap. 1000 " Manutenzione delle opere di sistemazione dei bacini montani, di protezione della natura e di difesa dell' ambiente". In diminuzione lire 20.000.000.
 
- Cap. 1001, di nuova istituzione, denominato: " Spese per la salvaguardia dell' ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea". In aumento lire 20.000.000.

3. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 14 saranno imputati al cap. 200 della parte entrata del bilancio regionale, per essere poi devoluti all' istituzione di un apposito fondo con denominazione " Reimpianto arboreo" e con provvisoria attribuzione al cap. 4680 della parte uscite, relativo a " provvedimenti legislativi in corso".



ALLEGATI:
ALLEGATO 1: TABELLA A di cui all' art. 5 - Leontopodium alpinum (Stella alpina); - Anemone alpina (anemone alpina); - Sempervivum arachinoideum (Semprevivo); - Genziana acaulis (Genzianella); - Fritillaria teuella (Meleagride minore); - Lilium martagon (Giglio di montagna, giglio gentile); - Lilium bulbiferum (Giglio rosso); - Primula auricula (Orecchia d' orso); - Bulbocodium vernum (Falzo coldrico); - Jonopsidium savianum; - Gentianella columnae (Genzianella); - Serratula nudicaulis; - Poenia officinalis (Peonia Fommina); - Gentiana lutea (Genziana maggiore o gialla); - Campanula persicaefolia (Campanula turchina); - Pari quadrifolia (Erba crociona - more di volpe); - Senecio alpinus (Senecio cordato); - Daphne oleodes (olivella); - Nymphaea alba (Ninfea bianca); - Artemisin glacialis (Genepri neri); - Orchis pauciflora; - Gentiana utriculosa (Genzianella fugace); - Lunaria rediviva (Lunaria odorosa); - Campanula taufanmii (Capanella); - Aconitum lamarckii (Acanito giallo); - Gentiana verna (genzianella primaticcia); - Coronilla valentina (Unellina); - Narcissus poeticus (Narciso o giracapro); - Aquilegia vulgaris (Aquilengia - fior cappuccio); - Ophris aranifera (Fior ragno); - Nuppan luteam (Ninfea gialla); - Taxus baccata (Albero della morte - tasso); - Ilex aquifolium (Agrifoglio); - Eligerion Karvinsckianus; - Lentisco (Pistacia Lenticus L.); - Alaterno (Rhamnus alaternus L.).

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 18 novembre 1987, n. 49, art. 23