ARTICOLO 1
1.
La Regione, in attuazione degli artt. 35 e 117 della Costituzione, disciplina con la presente legge le attività di formazione professionale.
2.
La formazione professionale, strumento della programmazione regionale, è un' attività pubblica diretta a qualificare la preparazione professionale di giovani e lavoratori sul piano scientifico, culturale e sociale, ed a promuovere l' integrazione tra lavoro manuale e intellettuale come contributo all' armonico sviluppo della personalità .
3.
L' attività di formazione professionale viene programmata e svolta in modo da stabilire un collegamento diretto tra sistema scolastico e situazioni occupazionali e da favorire la mobilità professionale dei lavoratori ed il perfezionamento delle loro conoscenze, al fine di concorrere al conseguimento della piena occupazione.
4.
La formazione professionale viene svolta in modo da rispettare il pluralismo culturale, sociale, istituzionale e da favorire l' attuazione di una corretta politica di sviluppo economico e di una qualificata espansione di servizi.
ARTICOLO 2
1.
La formazione professionale si realizza attraverso corsi di norma non superiori ad un anno ed ha carattere ricorrente e polivalente.
2.
L' attività di formazione professionale si articola in:
a)
corsi di qualificazione, per coloro che non sono in possesso di precedenti qualifiche;
b)
corsi di riqualificazione, per coloro che sono già in possesso di qualifica e che intendono conseguirne una nuova per svolgere una diversa attività lavorativa;
c)
corsi di aggiornamento, per coloro che intendono adeguare le proprie conoscenze al progresso scientifico e tecnologico;
d)
corsi di specializzazione, per coloro che intendono migliorare ed approfondire le proprie conoscenze professionali;
e)
corsi di insegnamento complementare per apprendisti.
3.
Gli handicappati, gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili sono di regola ammessi ai corsi di cui sopra, assicurando loro la necessaria assistenza medico - psico - pedagogica e sociale.
4.
I corsi aziendali di riqualificazione di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264
, sono svolti secondo la normativa della presente legge, previa opportuna intesa con le aziende interessate e le organizzazioni sindacali.
5.
I corsi di formazione professionale negli Istituti di prevenzione e di pena sono svolti nel rispetto delle norme della presente legge e delle esigenze e dei programmi di cui all'
art. 1, lett. e), del DPR 15 gennaio 1972, n. 10
.
6.
L' attuazione dei progetti formativi ammessi a contributo da parte del Fondo sociale europeo avviene nel rispetto delle procedure di gestione stabilite dalla presente legge in quanto compatibili con le finalità disposte dalla normativa comunitaria.
7.
I corsi di formazione professionale diretti allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie restano disciplinati dalla
legge regionale del 31 maggio 1977, n. 23
.
ARTICOLO 3
1.
La gestione dei corsi di formazione professionale di cui all' art. 2 è affidata ai Comuni associati nei Consorzi di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto dei seguenti principi:
1)
favorire la più ampia partecipazione mediante:
a)
un Comitato di gestione per ogni gruppo di non più di dieci corsi, che si svolgono nell' ambito dello stesso comprensorio, con compiti di proposta relativi alla organizzazione delle attività didattiche e di sperimentazione e composto in maniera da garantire la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie imprenditoriali interessate, del personale docente e non docente e degli allievi;
b)
un Consiglio di corso, con compiti propositivi in ordine alla definizione dell' attività didattica composto da rappresentanti del personale docente e degli allievi in proporzione paritetica;
2)
garantire agli allievi la libertà di riunione anche mediante l' utilizzazione delle attrezzature presenti nella sede formativa;
3)
assicurare agli allievi il servizio di trasporto e di mensa, gli strumenti didattici e ogni ulteriore opportuna provvidenza;
4)
garantire agli allievi, a partire dalla data della prima lezione, l' assistenza sanitaria e l' assicurazione contro gli infortuni che si verifichino durante lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative e sportive promosse dai responsabili dei corsi o attuate col consenso degli stessi, anche al di fuori dell'orario scolastico.
2.
La Regione provvede direttamente, anche in collaborazione con l' Università , alla organizzazione e svolgimento dei:
- corsi di formazione professionale per il personale regionale e per quello degli Enti dipendenti dalla Regione;
- corsi di aggiornamento e riqualificazione per il personale insegnante della formazione professionale.
3.
Al fine di favorire la mobilità professionale e la continuità occupazionale, ha diritto di precedenza nell' iscrizione ai corsi di riqualificazione il personale insegnante per il quale il contratto di cui all' art. 11 non sia rinnovato in relazione alle esigenze di attuazione del piano annuale regionale di formazione professionale.
ARTICOLO 4
1.
La funzione di indirizzo e coordinamento per l' esercizio delle attribuzioni affidate ai Consorzi è esercitata dal Consiglio regionale al quale spetta in particolare stabilire su proposta della Giunta:
a)
i requisiti di ammissione ai corsi;
b)
i titoli di studio e i requisiti professionali per l' insegnamento;
c)
le modalità di esecuzione delle prove finali;
d)
le modalità e i limiti entro i quali i Consorzi possono avvalersi per lo svolgimento dei corsi degli organismi di cui all' art. 7, salvo quanto previsto dal quarto comma del successivo art. 8.
ARTICOLO 5
1.
Qualora i Consorzi non adempiano all' espletamento dei compiti loro attribuiti, la Giunta regionale, sentiti i medesimi, e previa fissazione di un termine, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.
2.
Entro il 31 dicembre di ogni anno i Consorzi trasmettono alla Giunta regionale il rendiconto delle spese effettuate nonchè una relazione illustrativa dell'attività svolta.
ARTICOLO 6
1.
Il piano regionale di sviluppo nell' ambito delle indicazioni delle azioni programmatiche di cui all'
art. 5 lett. b) della legge regionale 15 marzo 1973, n. 18
, individua le direttrici generali relative a tutte le attività di formazione professionale, tenuto anche conto:
a)
delle direttive comunitarie e delle disposizioni del fondo sociale europeo;
b)
delle indicazioni degli organismi preposti al coordinamento delle iniziative regionali per la formazione professionale.
2.
L' attuazione delle direttrici generali relative alle attività di formazione professionale avviene mediante programmi pluriennali di attività e di spesa, ai sensi dell'
art. 9 della legge regionale 15 marzo 1973, n. 18
.
3.
Il piano pluriennale viene attuato e aggiornato mediante i piani regionali annuali di cui al successivo art. 8.
ARTICOLO 7
1.
Ciascun Consorzio, sentite le Organizzazioni degli imprenditori e di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative, predispone annualmente la proposta di piano delle attività da svolgere nel comprensorio, sulla base delle indicazioni contenute nei programmi pluriennali.
2.
Entro il mese di febbraio le proposte di piano sono trasmesse alla Giunta regionale.
3.
Alla proposta devono essere allegati i programmi che si intendono svolgere, gli ordinamenti didattici dei singoli corsi, nonchè la relativa previsione di spesa.
4.
I Consorzi, per lo svolgimento di attività che non siano in grado di gestire direttamente, possono proporre di avvalersi, mediante convenzione, di:
a)
enti pubblici e istituzioni pubbliche;
b)
enti privati di rilevanza nazionale o regionale, con preferenza di quelli che siano emanazione delle OOSS dei lavoratori dipendenti o autonomi maggiormente rappresentative, nonchè dei movimenti associativi nazionali di carattere formativo e sociale.
5.
Gli enti di cui alla lett. b) del comma precedente, per essere ammessi al finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti e rispondere alle seguenti condizioni:
1)
avere come fine la formazione professionale;
2)
disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
3)
non perseguire scopi di lucro;
4)
applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro della categoria avvalendosi esclusivamente di quello ricompreso negli elenchi di cui all' art. 12 della presente legge;
5)
rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività ;
6)
accettare il controllo della Regione, anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati;
7)
rispettare le disposizioni contenute sull' art. 3 nn. 1 ( lett. b), 2, 3, 4 della presente legge.
6.
I Consorzi possono altresì stipulare convenzioni, previa intesa con le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori più rappresentative, con imprese o loro consorzi, per la realizzazione di corsi di aggiornamento o di riconversione riservati a propri dipendenti per l' apprendimento di particolari processi tecnologici ed organizzativi.
7.
Alla proposta di piano deve essere allegato lo schema di convenzione.
8.
Al fine di coordinare i rispettivi interventi ciascun Consorzio definisce la proposta di piano d' intesa con il distretto scolastico.
ARTICOLO 8
1.
La Giunta regionale, sulla base delle proposte comprensoriali, sentite le organizzazioni degli imprenditori e d' intesa con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi maggiormente rappresentative, predispone lo schema di piano regionale annuale per le attività formative, tenuto anche conto, per le attività di formazione professionale di cui al precedente art. 2, comma quinto, dei programmi generali del Ministero di grazia e giustizia.
2.
Il piano regionale è approvato entro il mese di luglio dal Consiglio regionale.
3.
Con l' approvazione del piano si provvede altresì alla ripartizione tra i Consorzi dei fondi stanziati dalla presente legge.
4.
La ripartizione è effettuata in modo da favorire il riequilibrio socio - economico della regione.
5.
A favore degli organismi di cui al quarto comma dell' art. 7 non possono essere attribuiti finanziamenti superiori al 30 per cento delle somme stanziate dalla presente legge.
ARTICOLO 9
1.
Presso il Dipartimento servizi sociali è istituito, ai sensi dell' art. 13 ultimo comma, della
legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, un
gruppo di coordinamento interdipartimentale per la formazione professionale con il compito di:
- coordinare ricerche in materia di formazione professionale, anche ai fini della predisposizione del piano pluriennale e del piano annuale di cui agli artt. 6 e 8;
- coadiuvare la Giunta regionale nelle funzioni di vigilanza tecnico - didattica sui corsi di formazione professionale.
ARTICOLO 10
1.
Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge i Consorzi si avvalgono delle strutture concesse dalla Regione in uso gratuito e delle sedi e delle attrezzature degli Istituti professionali di Stato, previa convenzione con le competenti autorità .
2.
I Consorzi possono utilizzare locali e attrezzature messe a disposizione dai Comuni, dalle Province, da altri Enti e dalle competenti autorità .
3.
I Consorzi possono inoltre utilizzare, previa convenzione, i locali e le dotazioni tecniche messe a disposizione da soggetti privati, fatta salva comunque la destinazione non commerciale dei manufatti.
ARTICOLO 11
1.
Per lo svolgimento delle attività formative i Consorzi si avvalgono di personale docente e amministrativo comandato dalla Regione e dagli Enti locali.
2.
Qualora il personale amministrativo comandato risulti insufficiente, i Consorzi si avvalgono di personale che abbia prestato la propria opera per almeno sei mesi in entrambi i due anni precedenti l' entrata in vigore della presente legge, presso enti o istituti operanti nel settore delle attività di formazione professionale, tenuto conto della qualifica o carriera già possedute e dell' anzianità di servizio.
3.
Qualora il personale docente comandato risulti insufficiente, i Consorzi si avvalgono, salvo quanto previsto nel successivo ultimo comma, di personale incluso nell' elenco di cui all' art. 12.
4.
Il rapporto di lavoro del personale non comandato è un rapporto di pubblico impiego a tempo determinato.
5.
La nomina avviene mediante contratto a termine, rinnovabile. Il contratto disciplina il rapporto in conformità ai contratti collettivi di lavoro.
6.
La funzione docente è unica.
7.
Per interventi di formazione professionale che richiedano personale insegnante fornito di particolare qualificazione didattico - professionale, possono essere conferiti, con contratti a termine, incarichi di insegnamento a docenti non inclusi nell' elenco di cui al successivo art. 12.
ARTICOLO 12
1.
Il personale insegnante non comandato è inserito, a domanda, in un elenco predisposto dalla Giunta regionale per fasce di qualifiche professionali omogenee. L' elenco è soggetto ad aggiornamento annuale.
2.
Hanno diritto alla iscrizione nell' elenco coloro i quali siano forniti di titolo di studio almeno pari al diploma di scuola media superiore, abbiano comprovate esperienze lavorative nel settore cui si riferisce l' insegnamento e abbiano, altresì, partecipato con profitto ad un corso per docenti.
3.
Nell' ambito di ciascuna fascia viene formulata una graduatoria, tenuto conto dei seguenti criteri preferenziali:
a)
titolo di studio;
b)
esperienze lavorative;
c)
attività di insegnamento precedentemente prestata presso enti o istituti operanti nel settore in corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione;
d)
partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione.
4.
La Giunta regionale esercita le funzioni di cui al presente articolo sentita una apposita commissione paritetica.
5.
La commissione è composta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, che la presiede, da due Consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale con voto limitato e da tre membri designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
ARTICOLO 13
1.
La frequenza da parte del personale insegnante dei corsi, di cui all' ultimo comma dell' art. 3 della presente legge, è considerata come prestazione di lavoro ordinario. Agli insegnanti a tempo determinato spetta, pertanto, un trattamento economico corrispondente all' orario settimanale dei corsi stessi.
ARTICOLO 14
1.
Agli allievi che abbiano partecipato regolarmente ai corsi viene rilasciato un attestato di frequenza.
2.
Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualificazione e di specializzazione ai sensi della vigente legislazione in materia.
ARTICOLO 15
1.
Sono abrogate le leggi regionali nn. 19 e 20 del 18 agosto 1972.
2.
Le funzioni di studio e di ricerca in materia di istruzione professionale sono affidate al CRURES.
ARTICOLO 16
1.
E' istituito il fondo per la formazione professionale, nel quale confluiscono tutti gli stanziamenti regionali per la formazione professionale come intesa nella presente legge, i contributi e le assegnazioni dello Stato e quelli di ogni altra provenienza non attinenti a progetti speciali.
2.
L' onere a carico della Regione è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio.
3.
All' onere della spesa relativa all' attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante impiego dei fondi annualmente iscritti sul cap. 2640 del bilancio regionale, la cui denominazione è così modificata "
Fondo per la formazione professionale
". Detto fondo può essere utilizzato, a titolo di integrazione finanziaria, per l' attuazione dei progetti ammessi a contributo da parte del Fondo sociale europeo.
4.
A carico del fondo è altresì posto l' onere annuale di lire 20.000.000 quale contributo a favore del CRURES per l' esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
5.
La presente spesa è dichiarata obbligatoria.
6.
La denominazione del cap. 290 della parte entrate del bilancio è così modificata: "
Entrate provenienti dal fondo addestramento professionale dei lavoratori -
DPR 15 gennaio 1972, n. 10
, ed altri contributi e assegnazioni diretti alla formazione professionale -
".
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 17
1.
Fino alla costituzione dei Consorzi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, è istituito in ogni comprensorio un Comitato composto dai sindaci dei Comuni del comprensorio medesimo o da loro delegati.
2.
Le funzioni di cui al precedente articolo 7 sono svolte dal Comitato.
ARTICOLO 18
1.
Fino alla entrata in funzione dei Consorzi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, e comunque per un periodo massimo di due anni dall' entrata in vigore della presente legge, la gestione dei corsi può essere affidata:
1)
alle Province ed ai Comuni;
2)
agli enti di cui al quarto comma dell' art. 7 della presente legge.
ARTICOLO 19
1.
Il personale insegnante che abbia prestato servizio per almeno quattro mesi in entrambi i due anni precedenti l' entrata in vigore della presente legge, è iscritto, a domanda, nell' elenco di cui all' art. 12, purchè risulti fornito del titolo di studio richiesto, ovvero abbia, ancorchè sfornito del titolo, partecipato ad un corso di aggiornamento.