ARTICOLO UNICO
1.
L'
art. 2 della legge regionale 1º agosto 1972, n. 15
, modificato dall'
art. 5 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7
, è modificato come segue: "
La corresponsione dell' indennità di cui all' art. 1 decorre per i consiglieri, dalla data della proclamazione; per il Presidente della Giunta regionale e per i membri della Giunta dalla data delle rispettive elezioni. Per il Presidente del Consiglio, per i membri dell'Ufficio di presidenza, e per i Presidenti e i Vice Presidenti delle commissioni consiliari permanenti, la corresponsione dell' indennità decorre dalla data dell'insediamento
".