Capo I
CONSOLIDAMENTO ABITATI.
ARTICOLO 2
1.
Gli interventi disciplinati nel presente capo sono disposti per assicurare normali condizioni di stabilità agli abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici.
ARTICOLO 3
1.
I Comuni formulano proposte di consolidamento di abitati, previa consultazione dei Consigli di circoscrizione interessati.
2.
Le proposte sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale corredate di un progetto di massima il quale comprende:
a)
lo studio del fenomeno e del dissesto che interessa l' abitato e delle cause che lo hanno determinato, corredato di indagini geognostiche;
b)
la delimitazione dell' area interessata comprensiva delle fasce di rispetto e l' indicazione delle prevedibili evoluzioni del fenomeno franoso;
c)
l' indicazione delle tipologie, della consistenza e delle priorità degli interventi;
d)
il preventivo di massima della spesa.
3.
Le proposte devono essere inoltre corredate del parere della Comunità montana nel cui territorio è situato l' abitato interessato al consolidamento.
ARTICOLO 4
1.
Il Consiglio regionale delibera sulle proposte dei Comuni, tenuto conto:
a)
della produttività e dell' economicità degli interventi;
b)
della esigenza di assicurare condizioni di sicurezza ed abitabilità atte a favorire la permanenza delle popolazioni negli abitati interessati;
c)
della salvaguardia delle caratteristiche storico - urbanistiche degli abitati da consolidare.
2.
Alle aree interessate dal consolidamento si applicano le disposizioni di cui alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64
.
3.
Gli interventi per il consolidamento sono a totale carico della Regione.
ARTICOLO 5
1.
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche agli interventi di consolidamento già deliberati dal Consiglio regionale, si procede ai sensi degli artt. 3 e 4 della presente legge.
ARTICOLO 6
1.
Il Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli abitati dichiarati da consolidare e tenuto conto dell' entità e urgenza del complesso delle spese e dei lavori previsti per i singoli abitati, delibera, su proposta della Giunta regionale, gli interventi di consolidamento da ammettere a finanziamento nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio regionale.
2.
Gli interventi sono realizzati dai Comuni interessati per lotti organici, mediante progetti esecutivi predisposti ed approvati entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di esternazione della delibera consiliare di cui al comma precedente.
3.
Il parere di cui all'
art. 1 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20
, è obbligatorio sui progetti esecutivi di cui al comma precedente.
4.
L' approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità delle relative opere.
5.
Qualora sia necessario procedere all' acquisizione di aree per la realizzazione delle opere di consolidamento, si applicano le disposizioni di cui alla
legge 22 ottobre 1971, n. 865
, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 7
1.
Tutte le opere di consolidamento realizzate a norma del presente capo sono di proprietà dei Comuni interessati i quali devono provvedere alla relativa manutenzione.
ARTICOLO 8
1.
L' assegnazione dei fondi ai singoli Comuni nei limiti dell' importo previsto nel piano di cui all' art. 6 è effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale; l' erogazione mediante successivi accreditamenti sulla base degli stati di avanzamento approvati dai Comuni.
2.
Le anticipazioni alle imprese appaltatrici previste dagli articoli 12, sesto comma, del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche e integrazioni e 14 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1
, sono concesse secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972.
3.
L' autorizzazione a concedere le anticipazioni di cui al precedente comma è disposta per periodi determinati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale.
Capo II
TRASFERIMENTO ABITATI.
ARTICOLO 9
1.
Gli interventi disciplinati nel presente capo sono disposti qualora non ricorrano le condizioni tecniche ed economiche per procedere al consolidamento.
ARTICOLO 10
1.
I Comuni formulano proposte di trasferimento totale o parziale di abitati, previa consultazione dei Consigli di circoscrizione interessati.
2.
Le proposte sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale corredate di un progetto di massima il quale comprende, oltre ai contenuti propri del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione:
a)
lo studio del fenomeno franoso e del dissesto che interessa l' abitato, e delle cause che lo hanno determinato, corredato di indagini geognostiche;
b)
la delimitazione dell' area delle zone da abbandonare, comprensiva di adeguate fasce di rispetto, e l' indicazione delle prevedibili evoluzioni del fenomeno franoso;
c)
la indicazione della futura destinazione dell'area da abbandonare e delle eventuali opere e demolizioni da eseguire;
d)
la delimitazione del territorio destinato ai nuovi insediamenti produttivi e abitativi, specificando gli indici planovolumetrici;
e)
la specificazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
f)
le fasi di attuazione secondo piani annuali, indicanti le opere da effettuarsi nel corso dei singoli esercizi;
g)
la indicazione nominativa, con elenchi separati, dei proprietari degli immobili da abbandonare a destinazione abitativa o produttiva nonchè dei capi famiglia abitanti nelle zone da abbandonare;
h)
il preventivo di massima della spesa.
3.
Le proposte devono essere inoltre corredate dal parere della Comunità montana nel cui territorio sono situati gli abitati da abbandonare e le zone di trasferimento.
4.
La deliberazione, unitamente al progetto di massima, costituisce anche proposta di variante allo strumento urbanistico vigente.
5.
Al relativo procedimento si applicano le norme di cui alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150
e successive modifiche ed integrazioni.
6.
L' adozione della proposta non è soggetta a preventiva autorizzazione e comporta per i privati il divieto assoluto di edificare nelle aree da abbandonare.
ARTICOLO 11
1.
Il Consiglio regionale delibera sulle proposte dei Comuni determinando gli abitati da abbandonare e le zone di trasferimento totale o parziale, tenuto conto in particolare:
a)
della produttività e della economicità degli interventi;
b)
dell' esigenza di assicurare accettabili condizioni di abitabilità atte a favorire la permanenza delle popolazioni nei comuni interessati.
2.
La delibera del Consiglio regionale costituisce anche approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente.
ARTICOLO 12
1.
Sono a totale carico della Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, le spese relative alla:
1)
acquisizione delle aree necessarie alla esecuzione di tutte le opere pubbliche e private nelle zone di trasferimento;
2)
esecuzione dei lavori di demolizione di edifici e manufatti nelle zone da abbandonare e delle opere necessarie per la sistemazione delle zone medesime;
3)
esecuzione delle opere pubbliche previste nel progetto di massima.
2.
Gli interventi sono realizzati dai Comuni mediante progetti esecutivi predisposti ed approvati entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di esternazione della delibera consiliare.
3.
L' approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità e urgenza delle relative opere.
ARTICOLO 13
1.
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al programma degli interventi necessari al trasferimento già deliberato dal Consiglio regionale, si procede ai sensi degli artt. 11 e 12.
ARTICOLO 14
1.
Il Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, in base agli abitati dichiarati da trasferire, tenuto conto dell' urgenza del complesso delle opere e dei lavori previsti per realizzare il trasferimento, delibera, su proposta della Giunta regionale, gli interventi di cui al presente capo da ammettere a finanziamento nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio regionale.
ARTICOLO 15
1.
Tutte le opere realizzate nelle zone di trasferimento a norma del presente capo sono di proprietà dei Comuni interessati i quali debbono provvedere alla relativa manutenzione.
2.
Le aree della zona da abbandonare comprensive di quelle di rispetto sono acquisite al patrimonio dei Comuni mediante espropriazione ai sensi della
legge 22 ottobre 1971, n. 865
e successive modificazioni e integrazioni.
Capo III
INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE A FAVORE DI PRIVATI NELLE ZONE DI TRASFERIMENTO.
ARTICOLO 16
1.
Ai proprietari degli immobili interessati al trasferimento ed ai capi famiglia non proprietari abitanti nelle zone abbandonate, ricompresi negli elenchi di cui alla lettera g), dell' art. 10 sono concessi i seguenti benefici:
a)
cessione gratuita del terreno necessario per la costruzione dell' immobile e per le relative pertinenze;
b)
contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2.
I benefici sono disposti per la realizzazione di costruzioni destinate ad abitazioni o ad attività produttive nelle zone di trasferimento, con le modalità e i limiti di cui ai successivi articoli.
ARTICOLO 17
1.
La concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di abitazioni è effettuata sulla base della spesa necessaria per la costruzione di unità immobiliari sufficienti ai bisogni dei singoli nuclei familiari.
2.
Le unità immobiliari di cui al precedente comma sono quelle composte di un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari al numero dei componenti il nucleo familiare all' atto della domanda, con un minimo di due vani ed un massimo di quattro vani utili oltre gli accessori.
3.
Per la ricognizione della qualità di componente il nucleo familiare, si osservano le disposizioni di cui al
terzo comma dell' art. 2 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035
, prescindendosi dall' eventuale periodo di convivenza e dalla situazione di dipendenza economica al capo famiglia.
ARTICOLO 18
1.
Le superfici massime nette consentite per la costruzione degli alloggi di cui al precedente articolo sono le seguenti:
1)
per gli alloggi di 2 vani ed accessori mq 65;
2)
per gli alloggi di 3 vani ed accessori mq 80;
3)
per gli alloggi di 4 vani ed accessori mq 95.
2.
Sono esclusi dai limiti di cui sopra le superfici relative alla cantina, ai balconi, alle terrazze, ad un locale destinato a rimessa di autoveicoli della superficie massima di mq 14, nonchè quelle relative all'eventuale vano scala, nei casi di costruzioni realizzate in condominio.
3.
Per le caratteristiche costruttive generali delle opere e delle rifiniture si fa riferimento ai capitolati di appalto per gli interventi di edilizia sovvenzionata dell' Istituto autonomo case popolari della provincia.
ARTICOLO 19
1.
Il Consiglio regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce annualmente il costo massimo per metro quadrato delle costruzioni, nonchè il limite massimo di spesa ammissibile a contributo delle singole unità tipo indicate nel precedente articolo.
2.
La spesa ammissibile a contributo viene determinata sulla base del costo della costruzione risultante dal progetto approvato dai competenti organi e del relativo computo metrico e stima, nei limiti di cui al precedente comma.
3.
La perizia deve essere vistata dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, con l' attestazione della sua conformità al progetto e con la determinazione della spesa ammissibile a contributo.
ARTICOLO 20
1.
Per la costruzione di locali adibiti ad attività produttive, la concessione dei contributi è effettuata in base alla consistenza ed al valore dell' immobile abbandonato o da abbandonare a favore dei soggetti proprietari ricompresi nell' elenco di cui alla lett. g) dell' art. 10.
2.
La determinazione del valore deve risultare da apposita perizia, redatta applicando i prezzi unitari dei manufatti, periodicamente fissati dalla Giunta regionale con riferimento all' epoca della esecuzione dei lavori.
3.
La perizia di cui al precedente comma deve essere vistata dal responsabile dell' ufficio tecnico comunale, con l' attestazione della sua corrispondenza all' effettiva consistenza dell' immobile e con la determinazione della spesa ammissibile a contributo.
ARTICOLO 21
1.
In relazione alle esigenze di assetto urbanistico territoriale della zona di trasferimento, il Comune, in sede di approvazione del relativo piano, può prevedere che la realizzazione totale o parziale degli interventi venga effettuata mediante l' assegnazione di unità immobiliari per uso abitativo o produttivo ai sensi della vigente legislazione in materia di edilizia economica e popolare, in quanto applicabile.
2.
Le assegnazioni sono riservate ai soggetti ricompresi negli elenchi di cui alla lett. g) dell' art. 10.
3.
Gli interventi di cui sopra sono realizzati mediante convenzione tra i Comuni e gli Istituti autonomi delle case popolari o loro consorzi. La convenzione è approvata dal Consiglio regionale unitamente agli interventi di cui all' art. 14.
ARTICOLO 22
1.
I proprietari ed i capi famiglia che intendono usufruire dei benefici di cui al presente capo, dovranno produrre apposita istanza ai competenti Comuni, entro sei mesi decorrenti dall' ultimo giorno di pubblicazione nell' Albo pretorio comunale del progetto di massima di cui all' art. 10 della presente legge.
2.
Nella domanda gli interessati devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità , di essere in possesso dei requisiti necessari alla concessione del beneficio.
3.
Alla domanda devono essere allegati il titolo di proprietà dell' immobile da abbandonare e/ o l' attestazione del Comune, comprovante la composizione del nucleo familiare.
4.
Coloro i quali sono stati ammessi ai benefici di cui al presente capo, entro sei mesi dalla relativa comunicazione devono produrre gli elaborati tecnici di cui ai precedenti articoli 19 e 20, corredati dalla necessaria documentazione.
ARTICOLO 23
1.
Agli alloggi ed ai locali adibiti ad attività produttive, costruiti con i benefici di cui agli articoli 17 e 20 è imposto il vincolo di inalienabilità per la durata di dieci anni.