ARTICOLO 6
Inventari.
1.
I beni della Regione - ivi compresi quelli assegnati al Consiglio - sono iscritti in appositi inventari tenuti e aggiornati dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 8
Inventari dei beni patrimoniali.
1.
Gli inventari dei beni patrimoniali sono tenuti separatamente per gli immobili e per i mobili.
[ 2. ]
[10]
[ 3. ]
[11]
4.
I beni mobili, esclusi quelli di normale consumo, sono indicati nell' inventario che deve contenere:
1)
la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura o specie;
2)
il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema elettronico di tenuta delle scritture;
3)
la data e l' ufficio che l' ha presi in carico, l' uso cui sono destinati;
4)
la provenienza;
5)
il valore al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato quando i beni siano pervenuti alla Regione per altro titolo;
6)
gli estremi del discarico.
ARTICOLO 9
Consegnatari dei beni mobili.
1.
La Giunta regionale nomina i consegnatari dei beni mobili in rapporto alla ubicazione e alla dislocazione dei vari uffici, scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici stessi.
2.
I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia fino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico, salvo che per la custodia dei beni regolarmente dati in uso ai singoli dipendenti.
3.
Ogni consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni ricevuti, con l' indicazione del numero d' ordine e del valore assegnato al bene nell' inventario generale, nonchè del dipendente al quale il bene stesso è stato dato in uso.
4.
Il consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni stessi.
5.
Ogni consegnatario dà dimostrazione all' Amministrazione alla fine dell' esercizio, per il tramite del competente settore dell' Ufficio bilancio e provveditorato della Giunta regionale, dello stato di consistenza dei beni mobili che a tale epoca risultano ancora a suo carico.
ARTICOLO 10
Ricognizione periodica dei beni.
1.
La Giunta regionale provvede a ricognizioni periodiche, almeno decennali, dei beni regionali al fine di una loro migliore utilizzazione e per l' aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.
ARTICOLO 11
Dichiarazione di fuori uso e discarico.
1.
I beni mobili regionali, non più idonei all' uso loro assegnato per vetustà , o che per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di una motivata proposta del competente settore dell' Ufficio bilancio e provveditorato.
2.
In tale delibera la Giunta regionale determina anche la destinazione da dare ai beni. Capo II USO DEI BENI REGIONALI
ARTICOLO 15
Uso dei beni mobili.
1.
I beni mobili della Regione si distinguono in:
a)
beni destinati al servizio degli uffici regionali, comprese le macchine, le apparecchiature e gli attrezzi e simili;
b)
diritti e titoli che, ai sensi del
codice civile
o di altre leggi sono considerati come beni mobili.
2.
I beni di cui alla lettera a) sono amministrati da competente settore dell' Ufficio bilancio e provveditorato, sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale o dall' assessore delegato.
3.
Tale Ufficio provvede:
1)
all' acquisto, e alla distribuzione degli strumenti tecnici e di quanto occorra per il funzionamento dei vari uffici secondo la procedura stabilita dalla presente legge;
2)
alla conservazione - tramite i consegnatari - di tutti i beni mobili regionali;
3)
alla vigilanza sull' uso effettivo dei beni mobili assegnati ai vari uffici.
Capo III
AMMINISTRAZIONE DEI BENI REGIONALI
ARTICOLO 25
Contenuto e limiti.
1.
I contratti devono avere termine certo e durata non superiore
di norma [38]
a 9 anni,
fatti salvi i casi in cui la diversa durata è motivata dalla necessità di conseguire l'obiettivo perseguito in atti di programmazione regionale. I contratti[39]
non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori e imprenditori sulle somme da essi anticipate per la esecuzione del contratto, devono prevedere l' obbligo per l' aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere pagamenti in conto per forniture e lavori, e anticipazioni fino a un massimo del 20 per cento, previa prestazione di garanzia; non possono prevedere il subappalto, se non previo consenso dell' Amministrazione. Le spese di contratto - ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente - sono a carico del contraente privato.
ARTICOLO 26
Forme di contrattazione.
1.
Tutti i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per la Regione sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto - concorso, secondo le regole stabilite dalla presente legge.
Con regolamento della Giunta regionale sono stabiliti i casi e le forme in cui i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione possono essere alienati con aste elettroniche e sistemi di evidenza pubblica equivalenti. Il predetto regolamento deve rispettare i principi di economicità, trasparenza, tutela della privacy, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, concorrenzialità e pubblicità.[40]
2.
Può farsi ricorso anche all' asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la Regione.
3.
La Giunta regionale può con motivata deliberazione, stabilire che determinati lavori e forniture il cui importo non superi lire 10 milioni vengano eseguiti in economia.
ARTICOLO 27
Proposte di contrattazione.
1.
Fatta salva la competenza dei funzionari delegati, gli uffici regionali - allorchè occorra ai sensi della presente legge fare ricorso alle forme di contrattazione prevista dal
precedente articolo 26
- effettuata la necessaria istruttoria, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e alla congruità della spesa, inoltrano la proposta alla Giunta regionale con motivata relazione.
2.
Nei casi in cui occorra procedere alla stipulazione di contratti di acquisto o di vendita di beni immobili, di locazione, di fornitura di beni mobili da inventariare ai sensi dell'
art. 8
della presente legge, nonchè di altri contratti aventi ad oggetto beni e servizi comunque riguardanti l' amministrazione generale degli uffici regionali, e di quelli relativi alle concessioni di cui al precedente articolo 19, gli uffici regionali formulano specifiche richieste al competente settore dell' ufficio bilancio e provveditorato.
3.
Quest' ultimo, compiuta l' istruttoria necessaria, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e alla congruità della spesa, inoltra la richiesta alla Giunta regionale con motivata relazione.
ARTICOLO 28
Pareri consultivi.
1.
Nei casi in cui sia prescritto il parere obbligatorio di organi o uffici consultivi, la proposta di contrattazione alla Giunta regionale deve essere effettuata dopo che sia stato udito il parere stesso.
2.
Negli altri casi la Giunta regionale può determinare che il parere sia richiesto prima dell' adozione della deliberazione di sua competenza.
ARTICOLO 29
Scelta delle procedure.
1.
La Giunta regionale delibera motivatamente, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea, tra quelle di cui al
precedente art. 26
al fine di garantire l' economicità , la speditezza della gestione e l' imparzialità , tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.
ARTICOLO 30
Capitolati generali e speciali.
1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.
2.
La Giunta regionale, sulla base di questi, predispone e approva i capitolati speciali sulle condizioni relative all' oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.
ARTICOLO 31
Licitazione e trattativa privata.
[ 1. ]
[41]
1.
I contratti di importo pari o superiore a lire 100.000.000 devono essere preceduti da licitazione privata.
[42]
[ 2. ]
[43]
2.
Quelli di importo inferiore a lire 100.000.000 sono preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee, e comunque nella forma dell'offerta in busta chiusa.
[44]
[ 3. ]
[45]
3.
I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 20.000.000 possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta
[46]
4.
La procedura di cui al
secondo comma
del presente articolo, può essere seguita, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:
1)
quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;
2)
quando l' urgenza - espressamente riconosciuta dalla Giunta regionale - sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione.
5.
La procedura di cui al
terzo comma
del presente articolo può essere seguita, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:
1)
per l' acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
2)
quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obbiettivamente necessari all' Amministrazione;
3)
quando si debbono prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi regionali.
6.
Gli importi limite di cui ai commi 1 e 3 sono annualmente adeguati dalla Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi nel mese di gennaio di ciascun anno, tenuto conto della variazione di percentuale verificatasi tra gli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre degli ultimi due anni.
[47]
ARTICOLO 32
Procedimento per l' asta pubblica.
1.
Nei casi in cui la Regione fa ricorso all' asta pubblica segue la procedura prevista o richiamata dalle seguenti norme.
2.
L' asta può essere tenuta, sia in forma pubblica che in forma segreta. Nei casi in cui l' asta avviene in forma pubblica, il bando della gara indicherà un metodo che assicuri ai candidati la certezza di tempo entro il quale dovranno essere presentate le offerte.
3.
L' aggiudicazione ha effetto a favore dell' ultimo migliore offerente solo dopo che sia decorso infruttuoso uno spazio di tempo previamente assegnato.
ARTICOLO 33
Avviso d' asta.
1.
L' avviso d' asta viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso negli appositi albi regionali almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l' incanto.
2.
L' avviso d' asta deve indicare:
1)
l' autorità che presiede all' incanto, il luogo, il giorno e l' ora in cui deve svolgersi la gara;
2)
l' oggetto dell' asta;
3)
la qualità e, ove d' uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell' oggetto;
4)
il termine e le modalità prefissi per l' adempimento della prestazione;
5)
gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d' appalto;
6)
i documenti comprovanti l' idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;
7)
le modalità con le quali sarà effettuata l' asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;
8)
il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale;
9)
se l' aggiudicazione sia o no definitiva a unico incanto;
10)
se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all' aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
ARTICOLO 34
Idoneità degli aspiranti ed esclusione dalla gara.
1.
Nei casi in cui la natura della prestazione oggetto del contratto comporti il possesso o la conoscenza di particolari requisiti artistici o tecnici, la Regione indica, nell' avviso d' asta, i documenti dimostrativi del possesso dei requisiti anzidetti.
2.
La Giunta regionale, accertato per ognuno degli aspiranti il possesso dei requisiti indicati nel bando, ammette gli stessi alla gara.
3.
Fermo il disposto del precedente comma, sono esclusi dalla gara con motivata deliberazione della Giunta regionale, i concorrenti che, nell' eseguire prestazioni sia alla Regione che ad altre amministrazioni pubbliche, si siano resi colpevoli di negligenza o di inadempienza.
4.
L' esclusione non da luogo ad indennizzo o rimborso alcuno.
ARTICOLO 35
Svolgimento della gara.
1.
La gara è presieduta dal Presidente della Giunta, ovvero da un componente della stessa o da un funzionario all' uopo delegati dalla Giunta medesima.
2.
Per lo svolgimento della gara e l' aggiudicazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina contenuta negli articoli 69, 70, 71, 72, 73 - esclusi i modi indicati alle lettere a), b), d), - 76, 77, 81, 82, 83, 88 del
RD 23 maggio 1924, n. 827
e successive modificazioni.
ARTICOLO 36
Procedimento per l' appalto - concorso.
1.
Per speciali forniture la Regione può ricorrere all'appalto - concorso.
2.
In tal caso la Giunta regionale, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
3.
Scaduto tale termine, la Giunta regionale procede all' esame dei progetti, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità , in relazione alla soluzione proposta, che presentano gli offerenti, nonchè sulla base di una apposita relazione predisposta dal competente ufficio regionale.
4.
Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, la Giunta può sentire il parere di una commissione di tre esperti all' uopo da essa nominata.
5.
Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l' appalto concorso, la Giunta regionale dà luogo ad altra gara.
6.
Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto.
7.
La mancata aggiudicazione non dà luogo a indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.
ARTICOLO 37
Procedimento per la licitazione privata.
1.
Nei casi in cui si procede a licitazione privata la Regione invita più persone o ditte ritenute idonee per l' oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno e ora determinati per presentare le loro offerte.
2.
In tale caso, i concorrenti presentano le loro offerte a voce o per iscritto con offerta segreta, secondo le indicazioni contenute nella lettera d' invito.
3.
Nei casi in cui è prevista l' offerta a voce, l' aggiudicazione avverrà secondo le modalità stabilite nel
precedente articolo 32
.
4.
Ove l' offerta sia prevista per iscritto, l' aggiudicazione avverrà previo confronto con il prezzo base indicato nell' avviso d' asta.
5.
La Regione può anche effettuare la licitazione privata mediante l' invio alle persone o alle ditte che si presumono idonee per l' oggetto del contratto uno schema di atto in cui siano descritti l' oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto. Tale schema sarà restituito munito della firma e con la indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto a eseguire il contratto, oppure con l' indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito dalla Regione.
6.
Nel giorno e nell' ora resi noti ai concorrenti il presidente della gara procede in pubblica seduta all'apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario del contratto il migliore offerente.
7.
Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare i nomi delle ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l' esito della licitazione.
8.
In entrambi i casi descritti nel presente articolo è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina prevista nella presente legge per l' asta pubblica.
ARTICOLO 38
Approvazione degli atti di aggiudicazione.
1.
I verbali di aggiudicazione e, nei casi in cui si è deliberato di procedere mediante trattativa privata, le proposte di contrattazione formulate dall' ufficio competente, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale unitamente allo schema di contratto contenente tutte le altre pattuizioni.
2.
In tale deliberazione la Giunta regionale sceglie altresì la forma in cui dovrà essere stipulato l' atto tra quelle previste nel successivo articolo, indicando l' ufficio regionale competente agli adempimenti connessi all' esecuzione del contratto.
3.
Per giustificate esigenze sopravvenute o per gravi motivi di interesse pubblico regionale, la Giunta regionale può negare l' approvazione prevista dal precedente comma. In tale caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
4.
I capitolati speciali di cui al
precedente articolo 30
possono stabilire un termine per l' approvazione degli atti di aggiudicazione. Scaduto tale termine, il contraente, a sua richiesta, ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa a rimborsi o indennizzi.
ARTICOLO 39
Stipulazione del contratto.
1.
Il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un componente della stessa da lui delegato, e ricevuto - ove stipulato in forma pubblico - amministrativa - dal funzionario regionale del più alto livello designato dalla Giunta regionale quale ufficiale rogante con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'
articolo 18 del RD 18 novembre 1923, n. 2440
.
3.
Quando l' altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dalla Giunta regionale, il contratto può essere ricevuto anche da notaio.
4.
I contratti possono essere stipulati:
a)
in forma pubblico - amministrativa innanzi all'ufficiale rogante;
b)
per mezzo di scrittura privata;
c)
per mezzo di corrispondenza, secondo l' uso del commercio, quando l' altro contraente è una ditta commerciale.
[ 5. ]
[48]
5.
L'ufficio competente comunica al contraente l'ammontare delle spese contrattuali poste a suo carico. Il versamento delle suddette spese sull'apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione del contratto, fatto salvo in ogni caso il dovuto conguaglio.
[49]
ARTICOLO 40
Ufficiale rogante.
1.
I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico - amministrativa e ricevuti dall' ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.
2.
Tali atti, nonchè quelli di cui alla
lettera b) del comma quarto dell' art. 39
, sono registrati in appositi repertori tenuti dall' ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.
3.
L' ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti della Regione.
ARTICOLO 41
Esecuzione dei contratti.
1.
Dopo la stipulazione, i contratti sono eseguibili. Nell' esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità , possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino a un massimo del quinto del loro prezzo, previa deliberazione della Giunta.
2.
L' ufficio preposto alla esecuzione del contratto, ne cura i vari adempimenti conseguenti, secondo la natura, il contenuto e i termini stabiliti dai vari contratti.
3.
In particolare, predispone gli atti necessari per la liquidazione della spesa sulla base delle forniture e delle prestazioni regolarmente eseguite e, ove occorra, inventariate, dopo aver riscontrato che le stesse per prezzo e per qualità corrispondono a quelli indicati nel contratto, eccettuati i casi in cui, ai sensi dell' articolo seguente, è necessaria la forma del collaudo.
ARTICOLO 42
Collaudazione.
1.
Ove l' oggetto del contratto riguardi beni o prestazioni che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo da parte di una commissione composta di non meno di tre esperti nominati dalla Giunta regionale, scelti, ove occorra, tra non appartenenti al personale dipendente della Regione.
ARTICOLO 43
Norma finale.
1.
Le disposizioni del
Titolo II
della presente legge non si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici regionali, esclusi quelli concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni regionali.
2.
Per quanto altro attinente la materia dei contratti e dei beni regionali, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme statali.