Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 13 del 26 Marzo 1979
Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 2 al n. 15 del 28/03/1979


ARTICOLO 1

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Umbria per l' anno finanziario 1979, annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire 389.309.300.220 in termini di competenza ed in lire 471.686.009.640 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l' accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l' anno finanziario 1979 giusta lo stato di previsione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 2

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l' anno finanziario 1979, annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in lire 389.309.300.220 in termini di competenza ed in lire 471.686.009.640 in termini di cassa.

2. E' autorizzato l' impegno della spesa per l' anno finanziario 1979 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.

3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l' anno finanziario 1979 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma.

ARTICOLO 3

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l' anno finanziario 1979 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 4

1. E' approvata la nuova numerazione dei capitoli degli stati di previsione dell' entrata e della spesa, come alle tabelle A) e B) annesse alla presente legge.

ARTICOLO 5

1. E' autorizzata per l' anno finanziario 1979, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1976, n. 21 , la spesa di lire 350.000.000 con iscrizione al cap. 2860 " Contributi della Regione per il fondo regionale di solidarietà  a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie".

ARTICOLO 6

1. Il contributo regionale per l' anno 1979 all' Ente di sviluppo in Umbria, in attuazione della legge regionale 24 aprile 1975, n. 24 , è determinata in lire 3.833 milioni (cap. 7820).

ARTICOLO 7

1. E' autorizzata per l' anno finanziario 1979, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1976, n. 20 , la spesa di lire 100.000.000 con iscrizione al cap. 5560 " Contributi a favore del movimento cooperativo".

ARTICOLO 8

1. Sono autorizzate, per l' anno finanziario 1979, le seguenti spese di cui alla legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 :

a) L. 560.000.000 con iscrizione al cap. 5580 " Contributi della Regione per il pagamento degli interessi sul credito d' esercizio alle imprese artigiane";

b) L. 200.000.000 con iscrizione al cap. 5600 " Contributi per il pagamento degli interessi sul credito d' esercizio alle imprese artigiane aderenti a cooperative artigiane di garanzia";

c) L. 40.000.000 con iscrizione al cap. 5620 " Rimborso alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni delle spese ed oneri per l' esercizio della delega in materia di provvidenze a favore delle imprese artigiane";

d) L. 100.000.000 con iscrizione al cap. 9460 " Contributi in conto capitale a favore di cooperative artigiane di garanzia".

ARTICOLO 9

1. E' autorizzata, per l' anno finanziario 1979, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1977, n. 32 , la spesa di lire 60.000.000 con iscrizione al cap. 3710 " Spese per la istituzione e il funzionamento dello schedario degli allevamenti zootecnici".

ARTICOLO 10

1. Sono autorizzate, per l' anno finanziario 1979, le seguenti spese per le finalità  della legge regionale 24 luglio 1978, n. 32 , modificata con legge 27 ottobre 1978, n. 56 :

a) L. 4.000.000.000 con iscrizione al cap. 8350 " Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e difesa del suolo";

b) L. 50.000.000 con iscrizione al cap. 8400 " Contributi per acquisto di macchine ed attrezzi per l' attuazione di programmi di forestazione, per il ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni e costruzioni di immobili idonei agli usi delle Comunità  montane nonchè per attività  promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna, della tartuficoltura e della micologia";

c) L. 100.000.000 con iscrizione al cap. 8505 " Spese per la incentivazione di iniziative per la valorizzazione dei territori delle Comunità  montane".

ARTICOLO 11

1. E' autorizzata, per l' anno finanziario 1979, ai sensi della legge 11 agosto 1978, n. 40 , la spesa di lire 20.000.000 con iscrizione al cap. 4110 " Spese per la salvaguardia dell' ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea".

ARTICOLO 12

1. E' autorizzata, per l' anno finanziario 1979, la spesa di lire 300.000.000 di cui alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 42 , con iscrizione al cap. 2870 " Contributi a favore delle cooperative per l' attuazione delle finalità  previste dalla legge 1º giugno 1977, n. 285 ".

ARTICOLO 13

1. Per le finalità  della legge regionale 10 aprile 1978, n. 18 - recante la delega alle Province ai sensi dell' art. 96, secondo comma, lett. b) del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , delle attività  istruttorie relative alla tenuta dell' Albo provinciale degli autotrasportatori di merci - è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 30.000.000 con iscrizione al cap. 3050.

ARTICOLO 14

1. Il fondo per la formazione professionale istituito con legge regionale 25 agosto 1978, n. 47 , è stabilito, per l' anno 1979, in lire 1.620.000.000 (cap. 2960).

ARTICOLO 15

1. Per le finalità  della legge regionale 23 agosto 1977, n. 49 - recante norme per l' attività  promozionale e pubblicitaria diretta all' incremento dei flussi turistici in Umbria - è autorizzata, limitatamente all'anno 1979, la spesa di lire 600.000.000 con iscrizione al cap. 5330.

ARTICOLO 16

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 novembre 1978, n. 62 , è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 250.000.000 con iscrizione al cap. 9240: " Spese per l' apprestamento dei materiali e attrezzature e per le necessità  più urgenti in caso di pubbliche calamità  di competenza regionale".

ARTICOLO 17

1. Per le finalità  della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49 , è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 165.000.000 con iscrizione al cap. 3775 di nuova istituzione denominato " Spese e contributi per la costituzione e l' incentivazione delle associazioni dei prodotti zootecnici".

ARTICOLO 18

1. Al primo comma, punto 1 dell' art. 11 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 33 - come modificata con l' art. 3 della legge regionale 1º agosto 1977, n. 39 - le parole " dall' anno 1979 al 2008 " sono sostituite con le parole " dall' anno 1980 al 2009 ".

ARTICOLO 19

1. Per l' anno finanziario 1979 è sospesa l' efficacia della legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 , limitatamente all' autorizzazione di spesa di cui al cap. 9520 per le provvidenze straordinarie a favore delle botteghe artigiane umbre.

2. In conseguenza è disposta la eliminazione dello stanziamento di lire 90.000.000 dal cap. 9520.

ARTICOLO 20

1. Per l' anno finanziario 1979 è sospesa l' efficacia della legge regionale 23 gennaio 1974, n. 6 , concernente l' assegno integrativo di natalità  a favore delle coltivatrici dirette ed è pertanto disposta la eliminazione dello stanziamento dal cap. 2800.

ARTICOLO 21

1. In deroga al disposto della legge regionale 25 luglio 1974, n. 42 , il fabbisogno di spesa per l' erogazione di contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali per interventi sulla viabilità  minore è stabilito, per l' anno 1979, in lire 1.690.000.000 (cap. 5060).

ARTICOLO 22

1. In relazione al disposto dell' art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , sono abrogate le norme che dispongono deleghe e finanziamenti contenuti nelle leggi regionali 23 febbraio 1973, n. 12 e 27 gennaio 1977, n. 8, nonchè l' art. 10 della stessa legge n. 12 del 1973 .

2. La Regione concorre, con il fondo annualmente stanziato al cap. 2640 del bilancio regionale, nelle spese che i Comuni, singoli o associati ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , sostengono per l' espletamento delle funzioni ad essi attribuite in materia di assistenza e beneficenza pubblica con il predetto art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 . Tale fondo sarà  ripartito con le modalità  ed i criteri fissati dall' art. 3 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 19 .

ARTICOLO 23

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all' art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , è stabilito, per l' esercizio finanziario 1979, in lire 27.661.803.080 (cap. 6140).

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

ARTICOLO 24

1. La Giunta regionale - in attuazione dell' art. 28, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni al bilancio dell' anno 1979 mediante la istituzione di nuovi capitoli o la modifica degli stanziamenti di quelli esistenti, al fine di iscrivere nello stesso le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. In relazione al disposto dell' art. 30, primo comma, della suddetta legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è, altresì, autorizzata a riassegnare nel bilancio dell' esercizio 1979, ai vari capitoli di pertinenza, le somme stanziate negli esercizi precedenti e non utilizzate al 31 dicembre 1978, in corrispondenza di spese finanziate con assegnazioni statali vincolate all' esercizio delle funzioni delegate alla Regione, alla realizzazione di ulteriori programmi di sviluppo e ad altre finalità  tassativamente stabilite da leggi dello Stato.

ARTICOLO 25

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione dell' anno 1979, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3100 dell' entrata e 9730 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sul conto corrente fruttifero intestato " Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ARTICOLO 26

1. Sono considerate spese obbligatorie - ai sensi e per gli effetti dell' art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - quelle descritte nell' elenco n. 1 allegato alla tabella B) della spesa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nel precedente comma, nonchè per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell' art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .

ARTICOLO 27

1. In osservanza dell' art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste - cap. 6110 - e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.

ARTICOLO 28

1. E' confermata negli stessi termini e condizioni l' autorizzazione data all' assunzione di mutui per complessive lire 2.317.195.000 con le seguenti leggi regionali:
 
- 6 marzo 1975, n. 10 " Sviluppo della elettrificazione rurale" per il saldo di lire 900.000.000;
 
- 2 maggio 1974, n. 32 " Istituzione di un fondo regionale di rotazione a disposizione dei Comuni per l' acquisizione e l' urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti residenziali e produttivi" per lire 900.000.000;
 
- 6 luglio 1976, n. 30: " Ripartizione ed integrazione dei fondi statali previsti dal DL 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 , per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotraporto pubblico di persone", per lire 517.195.000.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere in bilancio - all' atto della stipulazione dei contratti per i mutui di cui al comma precedente - i relativi stanziamenti di entrata e di spesa.

ARTICOLO 29

1. Per il ripiano del disavanzo finanziario del bilancio per l' esercizio 1979 previsto in lire 3.250.000.000 la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive esigenze di cassa e fino alla concorrenza dell' importo suindicato - uno o più mutui con istituti di credito a ciò abilitati, per una durata massima di anni trenta, entro il limite di spesa annua pari a lire 565.000.000.

2. A tale onere si farà  fronte, per l' anno 1979, con quota dello stanziamento appositamente previsto al cap. 9790 " Rate ammortamento di mutui passivi".

ARTICOLO 30

1. Sono autorizzati l' accertamento e la riscossione - secondo le norme vigenti - delle entrate del Centro studi giuridici e politici, istituito con la legge regionale 26 giugno 1975, n. 38 , nonchè l' impegno e il pagamento delle spese, relative all' anno 1979 in conformità  degli stati di previsione annessi al bilancio regionale (appendice n. 1).


La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - (Tabella Ristrutturata) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1979. COMPETENZA.

Art. 19 - 1º comma - della Legge Regionale 3- 5 - 1978, n. 23
 
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA
 
Titolo 1 Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16- 5 - 1970, n. 281. L. 39.165.000.000
 
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni in genere, da trasferimenti di fondi dal bilancio statale anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dallo stato alla Regione. L. 238.081.300.220
 
Titolo 3 Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali. L. 3.203.000.000
 
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali da trasferimento di capitali e rimborso di crediti. L. 100.150.000.000
 
Titolo 5 Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie. L. 3.250.000.000
 
Titolo 6 Entrate per contabilità speciali. L. 5.460.000.000
 
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979, competenza L. 389.309.300.220
 
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
 
Quota ripiano saldo finanziario negativo accertato in sede di consuntivo dell' esercizio 1977. (Art. 66- 5º comma- LR 3- 5- 78, n. 23) L. 550.000.000
 
Titolo 1 SPESE CORRENTI; //
 
Sezione 1 Amministrazione generale L. 13.075.050.000; //
 
Sezione 6 Istruzione e cultura L. 445.000.000; //
 
Sezione 8 Azioni ed interventi nel campo sociale L. 194.969.215.800; //
 
Sezione 9 Trasporti e comunicazioni L. 30.000.000; //
 
Sezione 10 Azioni ed interventi nel campo economico L. 7.016.131.420; //
 
Sezione 12 Oneri non ripartibili L. 4.221.401.580; //
 
Totale titolo 1 L. 219.756.798.800.
 
Titolo 2 Spese d' investimento: //
 
Sezione 1 Amministrazione generale L. 647.701.146; //
 
Sezione 6 Istruzione e cultura L. 6.654.569.020; //
 
Sezione 7 Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni L. 448.840.000; //
 
Sezione 8 Azioni ed interventi nel campo sociale L. 111.000.000; //
 
Sezione 9 Trasporti e comunicazioni L. 517.195.000; //
 
Sezione 10 Azioni ed interventi nel campo economico L. 36.746.916.254; //
 
Sezione 12 Oneri non ripartibili L. 111.824.280.000; //
 
Totale titolo 2 L. 156.950.501.420.
 
Titolo 3 Spese per il rimborso di mutui e prestiti L. 6.592.000.000.
 
Titolo 4 Spese per contabilità speciali L. 5.460.000.000.
 
Totale generale della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979, competenza L. 389.309.300.220