ARTICOLO 13
Imputazione e copertura degli oneri
1.
L' onere complessivo di lire 6.368.900.000, relativo agli interventi di cui all'
art. 2
della presente legge, sarà imputato al cap. 7697, di nuova istituzione, denominato: " Contributi in conto capitale per interventi a favore della cooperazione agricola" dei bilanci degli esercizi dal 1979 al 1981.
2.
L' onere per gli interventi di cui al
precedente art. 3
, previsti in lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 1983, sarà iscritto nei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari e imputati al cap. 7698, di nuova istituzione, denominato " Contributi in conto interessi sui mutui e prestiti contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi per l' estinzione di passività onerose".
3.
L' onere per gli interventi di cui all'
art. 4
, stabilito complessivamente in lire 1.250 milioni, sarà imputato al cap. 7699 di nuova istituzione, denominato " Contributi in conto interessi sui prestiti contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi per le anticipazioni ai soci e produttori conferenti" del bilancio degli anni dal 1979 al 1983.
4.
L' onere per gli interventi di cui all'
art. 5
della presente legge, stabilito in lire 1.885 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1983 ed in lire 500 milioni dal 1984 al 2000, saranno imputati ai rispettivi bilanci come segue:
- per gli interventi di cui alla lett. a) dell' art. 5, al cap. 7700 (ex cap. 3484) denominato " Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, in attuazione dell'
art. 2 della legge 1º luglio 1977, n. 403
";
- per gli interventi di cui alle lett. b) e c) dello stesso
art. 5
, al cap. 7701, di nuova istituzione, denominato " Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari relativi alla meccanizzazione e alla zootecnia, in attuazione dell'
art. 1, lett. d), della legge 1º luglio 1977, n. 403
".
5.
Le prime due annualità del limite di impegno di cui al precedente art. 5, lett. a), sono destinate al pagamento del concorso regionale negli interessi di preammortamento dei mutui ventennali.
6.
Le quote degli stanziamenti annuali, successivi al 1979, per gli interventi di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge saranno determinate, ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, con le rispettive leggi di approvazione dei bilanci.
7.
Per gli impegni di spesa da assumere in attuazione della presente legge è autorizzata la procedura prevista dal richiamato
art. 5
, ultimo comma, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
8.
Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte con le disponibilità assegnate alla Regione dell' Umbria per l' attuazione della
legge 1º luglio 1977, n. 403
.
9.
Nel bilancio di previsione dell' esercizio 1979 saranno iscritti, in termini di competenza, stanziamenti per complessive lire 6.008.900.000 cui si prevede:
a)
quanto a lire 5.508.900.000 - da iscrivere ai capp. 7697, 7698, 7699 e 7701 come indicato ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5,
lett. b)
e c) - con utilizzo, ai sensi dell' art. 26 (terzo, quarto e
quinto comma
) della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, di parte della disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 4680 del bilancio dell' esercizio 1978 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio, numero d' ordine 1);
b)
quanto al limite di impegno di lire 500.000.000 - da iscrivere al cap. 7700 (ex cap. 3484) - con la assegnazione di pari importo effettuata dallo Stato nell' esercizio 1978 a norma dell'
art. 2 della legge 1º luglio 1977, n. 403
.
10.
Nello stesso bilancio saranno, inoltre, iscritti, in termini di cassa, i seguenti stanziamenti:
- al cap. 7697 L. 3.073.000.000
- al cap. 7698 L. 250.000.000
- al cap. 7699 L. 250.000.000
- al cap. 7700 L. 0
- al cap. 7701 L. 1.385.000.000
mediante prelevamento dell' importo totale di lire 4.958.000.000 dal cap. 6140 " Fondo di riserva di cassa".